Nel nostro ordinamento giuridico l’autonomia e indipendenza della magistratura è garantita dagli artt. 101 e 104 Cost., anche allo scopo di salvaguardare la separazione tra i poteri dello Stato.
Pertanto neanche il ministro della giustizia dovrebbe avere il potere di sindacato sui provvedimenti giudiziali adottati da un magistrato nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale.
La Corte costituzionale, nell’interpretare il combinato disposto degli artt. 101 e 104 Cost., ha affermato che l’art. 101 Cost., enunciando il principio della indipendenza del singolo giudice, ha inteso indicare che il magistrato nell’esercizio della sua funzione non ha altro vincolo che quello della legge e che invece l’art. 104 Cost. garantisce il principio della indipendenza della organizzazione giudiziaria nel suo complesso, quindi l’ordine della magistratura non deve dipendere da alcun altro potere e deve esso stesso disporre per ciò che riguarda il suo stato.
Tali principi non possono essere superati attraverso interpretazioni politiche di comodo che si discosterebbero da quello che i Costituenti hanno voluto affermare in senso letterale e logico nei citati articoli ancora vigenti.
https://www.ilfoglio.it/giustizia/2023/05/19/news/nordio-contro-la-giudice-no-vax-di-firenze-5283341/?fbclid=IwAR16BOg7Ks7bjbwxucBHFtVqd5h7sS3WIWtAiXXb7l8djF3zPPtxTY6ct2o

Procedimento disciplinare per la dott.ssa Susanna Zanda: un precedente assai grave

Prof. Avv. Augusto Sinagra e Avv. Alfredo Lonoce – Apprendiamo che su iniziativa del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Luigi Salvato, è stato promosso un procedimento disciplinare nei confronti della dr.ssa Susanna Zanda, Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Firenze, incolpata di vari illeciti disciplinari per aver espresso posizioni contrarie all’obbligo vaccinale, disattendendo le indicazioni di organi e istituzioni nazionali e internazionali preposti alla tutela della salute e per aver emesso provvedimenti giurisdizionali disapplicando la normativa nazionale in materia vaccinale (cfr. nota del 17/05/2023, prot.n11339/33/23D).

Se la memoria non ci inganna, l’iniziativa in questione costituisce il primo caso in assoluto in cui un’azione disciplinare scaturisce apertis verbis dal non “gradimento” di una decisione giurisdizionale, che peraltro non risulta essere stata impugnata da chi vi aveva interesse quale soccombente nel giudizio.
Sotto questo profilo l’azione intrapresa dal Procuratore Generale ha una connotazione di stampo prevaricatorio e violento, la cui finalità è quella di dare un segnale non tanto e non solo al singolo magistrato Zanda quanto tutta la magistratura, in particolar modo quella parte della magistratura, piccola o grande che sia, cui sta a cura il senso della propria indipendenza.

Nel nostro ordinamento giuridico, che dovrebbe ispirarsi ai valori costituzionali e fondarsi sulla separazione tra i poteri dello Stato, il merito e le modalità di esercizio delle funzioni giurisdizionali devono rimanere insindacabili se si vuole conservare l’autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale.

E’ pur vero che le vicende più o meno recenti del nostro paese ci hanno insegnato che il rivendicare a gran voce i principi dell’autonomia ed indipendenza da parte della magistratura non sia stato altro che una foglia di fico e che la naturale tendenza sia stata quella di compiacere il potere (governativo o di qualsiasi altro genere) o di costituirsi come contraltare di un altro potere concorrente.
In tale contesto la storia della sostanziale continuità nel passaggio tra il regime fascista e quindi lo stato totalitario e quello repubblicano della magistratura e soprattutto quella delle giurisdizioni superiori non può non gettare delle luci inquietanti su quello che sembra un passato che non passa.

Un cenno va poi fatto alle confuse esternazioni del ministro Nordio nei confronti dei provvedimenti emessi dalla giudice Zanda alla quale ha contestato di aver disapplicato l’art.4 del d.l. 44/2021 per contrasto col diritto eurounitario, e per l’aver reintegrato alcuni operatori sanitari renitenti all’obbligo vaccinale.
A tal proposito stupisce la superficialità delle esternazioni del ministro della Giustizia secondo il quale: “La disapplicazione della normativa interna, che aveva superato in due distinte occasioni il vaglio di legittimità costituzionale, nonché la reintegrazione immediata al lavoro di personale sanitario che non aveva completato il ciclo vaccinale appaiono idonee a configurare una grave e inescusabile violazione di legge”.

Evidenti ragioni di opportunità e correttezza istituzionale avrebbero dovuto indurre il ministro ad astenersi dall’interferire in una questione che compete ad altro organo istituzionale e comunque non può sottacersi l’estrema discutibilità nel merito di tali affermazioni, laddove si fa riferimento ai due vagli di costituzionalità della normativa in questione, omettendo di considerare che la Corte Costituzionale non ha ancora reso nota la decisione adottata all’udienza del 4 aprile scorso.

In conclusione si può certamente affermare che l’azione disciplinare cui è stata sottoposta la dott.ssa Zanda è un precedente assai grave perché sottoporre al vaglio disciplinare l’autonomia decisionale di un Giudice costituisce una sorta di surrettizio condizionamento per l’operato di ogni giudice, il quale può veder messa sotto la lente dell’organo di autogoverno non un dato comportamento ma una sentenza.

Roma-Lecce, 12 giugno 2023
Prof. Avv. Augusto Sinagra
Avv. Alfredo Lonoce

Procedimento disciplinare per la dott.ssa Susanna Zanda: un precedente assai grave