La nuova mappa della sosta a Lecce è ai nastri di partenza.
Oltre 5.000 nuovi stalli a pagamento, rincari fino a 2,50 euro all’ora nelle zone centrali, pedaggi estesi alla domenica e una pioggia di paletti dissuasori per ridisegnare la viabilità. Il nuovo piano del traffico e dei parcheggi, varato dalla Giunta del sindaco Adriana Poli Bortone in perfetta continuità con la precedente gestione Salvemini, è ormai ai nastri di partenza. Ma insieme ai nuovi stalli rischia di partire anche una stagione di contenziosi legali senza precedenti tra il Comune e i cittadini.
Al centro del dibattito politico e civile non ci sono solo i quartieri periferici e semicentrali (da Santa Rosa a San Lazzaro, dai Salesiani a via Leuca e via Taranto) che vedranno spuntare le linee blu sotto le finestre di casa. A far discutere è la legittimità stessa del provvedimento, accusato da comitati di quartiere e associazioni dei consumatori di reggersi su una vera e propria “finzione giuridica” creata ad arte per eludere i vincoli del Codice della Strada.
Il trucco della “Rilevanza Urbanistica” non è di difficile comprensione. Secondo l’articolo 7, comma 8 del Codice della Strada, un Comune può istituire parcheggi a pagamento solo a una condizione inderogabile: deve garantire nelle immediate vicinanze una congrua quota di parcheggi gratuiti (le strisce bianche). L’obbligo decade solo in aree pedonali, ZTL o in zone di “particolare rilevanza urbanistica”.
Ed è proprio qui che scatterebbe il corto circuito amministrativo. La Giunta ha esteso la qualifica di “area critica o di rilevanza urbanistica” a vie periferiche o puramente residenziali. Non vi è chi non veda come questa scelta sia priva di una reale istruttoria tecnico-urbanistica e rappresenta un mero espediente formale per evitare l’alternanza con le strisce bianche. Un vizio che la giurisprudenza definisce come eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, in parole povere, si usa una norma urbanistica con il solo fine di fare cassa.
La guerra dei paletti e i marciapiedi “fuorilegge”
Un altro fronte caldissimo riguarda il restringimento delle carreggiate tramite l’installazione di paletti dissuasori, un tema che ha già infiammato le commissioni cittadine per i casi di via Leuca e via Cavallotti.
In molte zone commerciali sono comparsi parcheggi “a pettine” (perpendicolari). Per ricavarli, l’amministrazione ha ridotto lo spazio stradale posizionando file di paletti. Una scelta che, secondo gli atti di molti ricorsi, viola le larghezze minime delle corsie di marcia stabilite dal Ministero delle Infrastrutture. Non solo, lo spazio residuo tra i paletti non crea automaticamente un marciapiede a norma (che deve avere una larghezza minima utile di 1,50 metri), ma si trasforma in un percorso a ostacoli pericoloso che viola le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche per disabili e passeggini.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Codice della Strada stabiliscono larghezze minime inderogabili per le corsie di marcia. Se il restringimento della strada tramite paletti riduce lo spazio di transito al di sotto dei limiti di legge, il provvedimento è illegittimo.
Inoltre, per istituire un parcheggio a pettine (perpendicolare), il Codice prevede che lo stallo occupi una profondità di almeno 5,00 metri. Lo spazio rimanente per la carreggiata deve garantire il passaggio bidirezionale o monodirezionale in totale sicurezza e senza costringere i veicoli a manovre pericolose.
I paletti (tecnicamente definiti dissuasori di sosta) sono regolati dall’art. 42 del Codice della Strada e dall’art. 180 del Regolamento di Esecuzione ed hanno la funzione di impedire la sosta abusiva in aree vietate, segnalare impedimenti o delimitare zone pedonali e proteggere un percorso pedonale già esistente.
Nel caso della città di Lecce invece i paletti sono stati installati esclusivamente per creare una finzione geometrica atta a giustificare l’inserimento di stalli blu (lucrando sulla sosta).
Quello che verrà sottoposto al Consiglio Comunale appare essere un atto illegittimo perché integra un eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. L’atto amministrativo che dispone i paletti per questo fine è impugnabile davanti al TAR o disapplicabile dal Giudice di Pace.
Il marciapiede ha una sua precisa definizione giuridica (art. 3 C.d.S.), esso è la parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata ai pedoni i marciapiedi di nuova costruzione o adeguamento devono avere, come detto, una larghezza minima utile (priva di ostacoli) di 1,50 metri (eccezionalmente 90 cm solo per tratti brevissimi e documentati) per garantire il passaggio di passeggini e carrozzine per disabili.
Se il Comune piazza dei paletti sulla carreggiata asfaltata lasciando i veicoli parcheggiati a pettine a ridosso degli stessi, lo spazio tra i paletti non diventa magicamente un “marciapiede a norma”, ma si trasforma in un percorso a ostacoli pericoloso che viola la normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche (D.P.R. 503/1996).
Se il piano dovesse essere approvato senza correttivi, la strada per i ricorsi davanti al Giudice di Pace e al TAR Puglia sembra già spianata. L’orientamento della Cassazione (a partire dalle Sezioni Unite con la storica sentenza n. 116/2007) è infatti consolidato: l’assenza totale di stalli gratuiti nelle vicinanze determina la radicale nullità delle multe.
Inoltre, una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 24056/2024) ha introdotto un principio che rischia di mettere in ginocchio gli uffici legali di Palazzo Carafa in quanto l’onere della prova è ribaltato. Una volta che l’automobilista contesta la mancanza di strisce bianche, spetterà interamente al Comune dimostrare in giudizio il rispetto delle proporzioni di legge o la perfetta correttezza tecnica della delibera.
La maggioranza difende la manovra parlando di un atto dovuto per garantire rotazione delle auto, ordine e legalità. Ma la sensazione è che il nuovo piano della sosta rischi di trasformarsi, per le casse comunali, in un boomerang giudiziario.

Lascia un commento