Il Senato ha approvato il 15 settembre 2026 la nuova riforma elettorale denominata “Stabilicum”, che introduce un sistema proporzionale corretto da un generoso premio di maggioranza e che riscrive profondamente le regole della rappresentanza politica in Italia. Il testo, che ha ottenuto il via libera di Palazzo Madama, torna ora all’esame della Camera dei deputati per la terza lettura, portando con sé un carico notevole di polemiche, accuse di derive autoritarie e un inevitabile, quanto inquietante, parallelismo storico.

Il dibattito democratico nel nostro Paese si trova di fronte a uno snodo drammatico. La riforma in discussione si profila, senza mezzi termini, come una vera e propria “legge truffa bis”. Il richiamo al 1953 e al governo di Alcide De Gasperi non solo non è ultroneo, ma va letto addirittura in senso peggiorativo, in quanto il nuovo impianto normativo rischia di tradursi in un inganno per i cittadini, subordinando il pluralismo politico ad una pretesa stabilità artificiale, dietro cui si cela l’intento oligarchico di perpetuare il potere esistente.

Invero di questa “stabilità” del governo non vi è traccia alcuna nella nostra Costituzione, intesa nel senso di un principio sovraordinato o di un fine da perseguire a scapito della rappresentanza. La nostra Carta fondamentale sancisce il principio della centralità del Parlamento e la massima rappresentatività democratica.

La svolta della Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2014 (che ha bocciato la legge elettorale “Porcellum”) ha introdotto una sfumatura decisiva, ma ponendo rigidi paletti:

Se per un verso la Consulta ha riconosciuto che l’obiettivo di agevolare la formazione di una maggioranza stabile e garantire la “stabilità del governo” è costituzionalmente legittimo, dall’altro ha chiarito che questo obiettivo non può sacrificare del tutto i principi di rappresentanza e l’uguaglianza del voto. Nel caso del Porcellum, il premio di maggioranza è stato bocciato proprio perché scattava in automatico, senza una soglia minima di voti, alterando in modo “oggettivamente sproporzionato” la volontà degli elettori.

In sostanza, la giurisprudenza costituzionale ha sì ritenuto legittimo il perseguimento dell’obiettivo della stabilità, ma lo ha subordinato al rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità, impedendo che la ricerca della governabilità si trasformi in una distorsione della democrazia rappresentativa.

Nella legge che sarà al vaglio della Camera i due pilastri del blocco sono: premi fissi e sbarramenti burocratici. L’architettura dello “Stabilicum” si regge su due pilastri fondamentali, strumentali a blindare la maggioranza uscente e penalizzare le minoranze:

1. Il premio di maggioranza a quota 42%. La legge prevede che alla lista o coalizione capace di raggiungere la soglia minima del 42% dei voti venga assegnato un premio in seggi consistente in un numero fisso e predeterminato di parlamentari aggiuntivi rispetto a quelli ottenuti con il calcolo proporzionale ordinario. Nello specifico, il meccanismo attribuisce 70 seggi aggiuntivi alla Camera dei deputati e 35 seggi aggiuntivi al Senato della Repubblica. Regalare la maggioranza assoluta a chi raccoglie meno della metà dei consensi nelle urne è una distorsione che rischia di trasformare una minoranza del Paese nel padrone assoluto del Parlamento, calpestando il principio elementare della proporzionalità.

Tale preoccupazione assume rilievo ancor più pregnante se si tiene conto della percentuale dei cittadini votanti che negli ultimi anni si è sempre di più contratta.

2. Elevazione del numero di firme da raccogliere per le nuove formazioni politiche.

Parallelamente, la riforma rende più difficili i criteri per la presentazione delle liste per i partiti non ancora presenti in Parlamento, alzando un muro insormontabile di firme da raccogliere. Questa misura, lungi dal garantire la serietà delle candidature, agisce come una barriera d’ingresso artificiale per sterilizzare alla fonte il dissenso. Infatti la norma quadruplica le firme minime richieste per i nuovi partiti e le formazioni che non sono già presenti in Parlamento. La soglia minima di sottoscrizioni da raccogliere per ciascun collegio sale da 1.500 a 6.000 firme, ma per potersi presentare in tutti i collegi d’Italia, un nuovo movimento politico dovrà raccogliere complessivamente circa 450.000 firme (rispetto alle precedenti 40.000) che costituisce un forte sbarramento all’ingresso, finalizzato a proteggere lo status quo e a impedire la nascita di nuove sensibilità politiche.

Con questo impianto, la riforma archivia definitivamente l’ipotesi del turno di ballottaggio ed elimina i vecchi collegi uninominali. A seguito di un emendamento approvato a Palazzo Madama, il testo reintroduce le preferenze libere accanto ai capilista bloccati, nel tentativo di restituire una parvenza di scelta all’elettore, che non basta però a compensare la natura fortemente distorsiva del premio.

I timori che circondano lo “Stabilicum” non riguardano solo la tossicità intrinseca del testo, ma l’arroganza del metodo politico scelto per l’approvazione. È ormai evidente l’intenzione dell’esecutivo di blindare il provvedimento alla Camera dei deputati ricorrendo all’arma della fiducia.

Si tratta di una prassi già ampiamente abusata nella storia repubblicana recente, ma che in questo caso specifico assume i contorni di un vero e proprio bavaglio istituzionale. Utilizzare il voto di fiducia sulle regole del gioco democratico significa troncare scientemente ogni dibattito parlamentare, escludendo il Paese dal confronto sulla sua stessa sovranità. Quando le regole del voto vengono imposte a colpi di maggioranza per mero calcolo di sopravvivenza, il pericolo per la tenuta delle istituzioni cessa di essere un’ipotesi teorica e diventa realtà materiale.

Il confronto con la storia: perché oggi è peggio del 1953

Per misurare la gravità di questa svolta, il confronto storico con il secondo dopoguerra è utile. Nel 1953, la famosa “legge truffa” voluta dal governo De Gasperi assegnava il 65% dei seggi alla coalizione che avesse superato il 50% più uno dei voti. Eppure, pur con tutte le critiche dell’epoca, quella norma pretendeva che la coalizione vincente godesse del consenso della maggioranza assoluta dei cittadini votanti. Quella spinta egemonica fallì perché nelle urne i partiti apparentati si fermarono al 49,8%, dimostrando che il Paese reale sa essere l’argine definitivo contro le forzature dei palazzi.

Oggi, con lo “Stabilicum”, assistiamo a una versione peggiorativa e decisamente più spregiudicata del passato. Se allora si cercava la legittimazione della metà più uno, oggi si pretende di governare il Paese e controllare le istituzioni con appena il 42% dei consensi, tagliando fuori le novità politiche e blindando le poltrone dei gruppi dominanti.

La Commissione Venezia del Consiglio d’Europa ha sottolineato come intervenire a ridosso delle consultazioni impedisca ai cittadini di esprimere un voto informato e consapevole.

Il quadro normativo e i paletti internazionali si articolano su due fronti principali:

Stabilità delle regole: Gli Stati democratici devono astenersi dal modificare i criteri di eleggibilità e la presentazione dei candidati nei 12 mesi antecedenti le elezioni.

Autonomia dei sistemi: La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) riconosce ai singoli Paesi la libertà di scegliere tra sistemi proporzionali, maggioritari o misti.

I limiti insuperabili: Questa libertà di scelta non è assoluta. Ogni riforma deve rispettare rigorosi standard internazionali per garantire che il sistema non escluda minoranze o avvantaggi indebitamente specifici partiti. Qualsiasi modello organizzativo deve tassativamente preservare tre pilastri fondamentali: uguaglianza, libertà e segretezza del voto.

La difesa del pluralismo non è una contesa di parte, ma un imperativo democratico che non può e non deve essere silenziato dall’ennesimo voto di fiducia alla Camera.


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