La Costituzione non prevede alcun potere presidenziale di esternazione diverso da quello che si esercita attraverso i messaggi al Parlamento e non al popolo o alla Nazione (artt. 74 e 87).

I poteri presidenziali sono definiti essenzialmente da tre articoli della Costituzione: l’87, l’88 e il 92.      http:https://www.senato.it/1025?articolo_numero_articolo=92&sezione=130//www.governo.it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-ii-il-presidente-della

Il Presidente della Repubblica italiana, retta da un sistema parlamentare, non si pone in alcuna relazione con il popolo al quale non è legato da alcun rapporto, neppure di rappresentanza istituzionale.

Il presidente è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale (art. 87), ciò importa che non ha una rappresentanza popolare.

Nella forma di governo prevista dalla nostra Costituzione non possono esserci contemporaneamente due organi distinti che si richiamano alla volontà popolare.

Un potere in capo al Presidente della Repubblica uguale a quello del Parlamento costituirebbe un tentativo di sovversione della forma di governo delineata dalla Costituzione, sotto il profilo del suo carattere monista, cioè della rappresentanza politica generale attribuita esclusivamente al Parlamento.

Quindi le esternazioni presidenziali al di fuori delle previsioni costituzionali dei messaggi alle Camere, come avviene allorchè il Presidente interviene per delegittimare le forze presenti in parlamento agli occhi della pubblica opinione.

L’esternazione diventa infatti un tentativo di creare quello che il sistema parlamentare non ha previsto, né consentito, cioè di stabilire un rapporto diretto tra il Presidente della Repubblica e il popolo, attraverso l’apertura di un canale di rappresentanza diretta non mediata dal pluralismo politico presente in Parlamento.

Se ciò fosse tollerato, di fatto avrebbe luogo una illegittima trasformazione del sistema da parlamentare in presidenziale contro “le forme e i limiti” di cui parla l’art. 1 della Costituzione, entro i quali la sovranità deve esercitarsi.

Le esternazioni presidenziali al difuori di quelle consentite dalla Costituzione potrebbero trasformare i poteri di equilibrio costituzionale che connotano la presidenza della Repubblica, all’interno della forma di governo parlamentare, in strumenti eversivi della Costituzione, rivolti a contrapporre il paese reale al paese legale e far emergere come centro di potere supremo proprio quello presidenziale.

Questa sarebbe una vera e propria deriva costituzionale che, partendo dallo sviamento di potere finirebbe col tradursi in un vero proprio reato di attentato alla Costituzione.