I delitti di attentato contro la costituzione dello Stato (art. 283 c.p.), usurpazione di potere politico (art. 287 c.p.), epidemia (art. 438 c.p), violenza privata (art. 610 c.p.), sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289bis c.p.), sequestro di persona (art. 605 c.p.) ed abuso d’ufficio (art.323 c.p.) sono tutti reati perseguibili d’ufficio e quindi sussiste l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.
Qualora sussistono dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. ed esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), c.p.p. potrebbe emergere poi la necessità di richiedere l’applicazione di misura cautelare, anche di natura custodiale, a carico dei responsabili.
Al riguardo la Suprema Corte ha così statuito: “Ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. (In motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell’affermazione l’art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell’art. 192 stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravità richiede la precisione e la concordanza degli indizi)”.(Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 38466 del 18 settembre 2013)
ed ancora: “In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare”. (Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 18745 del 5 maggio 2016)