Con il nuovo governo giallo-rosso si prospetta l’urgenza e necessità di por mano alla modifica o addirittura alla abrogazione dei due decreti sicurezza fortemente voluti dal Ministro dell’interno Matteo Salvini e si indica quale azione prioritaria dell’esecutivo l’apertura dei porti per favorire l’ingresso dei migranti.

Pur non condividendo l’iniziativa e pur non avendo gli strumenti per ostacolarne o bloccarne la realizzazione, devo formulare alcune considerazioni.

Indipendentemente da quella che sarà la scelta del governo sulla conservazione o abrogazione dei decreti sicurezza e conseguentemente sulla apertura dei porti, non si può prescindere dal rispetto delle norme vigenti in Italia in materia di immigrazione,

Occorre premettere che molti, ideologicamente condizionati, mistificando la realtà, vogliono far credere che si sia in presenza di semplici salvataggi e che l’ingresso di clandestini nel territorio italiano debba essere equiparato a quello dei rifugiati, dei profughi e comunque degli aventi diritto all’asilo politico.

In realtà fingono di ignorare che nel diritto marittimo l’istituto del soccorso in mare nella sua duplice distinzione tra assistenza e salvataggio è cosa diversa dal trasbordo di merci o persone su altra nave per la prosecuzione di un viaggio precedentemente iniziato con l’ausilio delle organizzazioni criminali.

Ancora ignorano o fingono di ignorare che soltanto per rifugiati e profughi è previsto l’asilo politico e la tutela internazionale e che invece i clandestini non possono entrare nel territorio italiano.

Il clandestino che entra nel nostro territorio non commette reato, ma quanti favoriscono l’ingresso di clandestini incorrono nell’ipotesi del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, se provata la connivenza con le organizzazioni criminali, anche dell’associazione per delinquere.

I pubblici ministeri, considerato che vige in Italia il principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, dovranno procedere ad iscrivere i responsabili dei delitti nel registro degli indagati in quanto, in caso contrario, se non lo facessero per inerzia, per negligenza o, peggio per un orientamento ideologico, commetterebbero a loro volta il reato di rifiuto di atti d’ufficio previsto dall’art.328 del codice penale.