
(pubblicato su “Opinioni Nuove Notizie” del marzo 2008 pag.1)
In presenza di liste bloccate e mancando il voto di preferenza, sarà praticamente impossibile per gli elettori conoscere effettivamente la persona che eleggeranno. Al momento del voto ogni elettore può esprimere la preferenza soltanto per il partito, senza avere la possibilità di indicare il nominativo del candidato prescelto. Saranno poi eletti i candidati indicati dai partiti nell’ordine dagli stessi assegnato nelle varie liste. In questo modo ogni decisione sulla scelta di coloro che saranno gli eletti viene trasferita dal popolo sovrano alle segreterie nazionali dei partiti. Deputati e Senatori non possono essere considerati come soggetti da cooptare e asservire ai partiti e il Parlamento come una aggregazione di feudi con al suo vertice un principe ereditario.

Il 21 dicembre 2005 veniva promulgata una nuova legge per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, recante il numero 270 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre, che ha modificato in più parti sia il testo unico approvato con Dpr 30 marzo 1957 n. 361, sia quello di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533. http://www.camera.it/parlam/leggi/05270l.htm
Il sistema elettorale vigente prevede un primo riparto di seggi con la formula proporzionale, e un premio di maggioranza eventuale e di entità variabile che scatta soltanto se nessuna lista o coalizione consegue più di 340 seggi alla Camera ovvero più del 55 per cento dei seggi assegnati alla circoscrizione per il Senato; nonché, soglie di sbarramento per le coalizioni e per le liste, calcolate su base nazionale alla Camera e regionale al Senato.
Al momento del voto ogni elettore può esprimere la preferenza soltanto per il partito, senza avere la possibilità di indicare il nominativo del candidato prescelto.
Saranno poi eletti i candidati indicati dai partiti nell’ordine dagli stessi assegnato nelle varie liste. In questo modo ogni decisione sulla scelta di coloro che saranno gli eletti viene trasferita dal popolo sovrano (art. 1 comma 2 della Costituzione) alle segreterie nazionali dei partiti che allo stato sono e restano associazioni di fatto non riconosciute, prive di personalità giuridica.
La democraticità cui fa cenno l’art. 49 della Costituzione è lasciata alla discrezionalità dei partiti e agli strumenti democratici di cui gli stessi sono capaci di dotarsi, dal momento che l’attuale legge nulla dispone in materia di selezione delle candidature, di criteri per la scelta e di trasparenza nella formazione delle liste.
Nel sistema elettorale precedentemente in vigore, in un collegio elettorale di circa 50 mila elettori vi era un solo candidato per ogni coalizione; mentre con il nuovo, in una circoscrizione, ad esempio, di 5 milioni di elettori ve ne saranno una cinquantina per ogni singola lista.
Conseguentemente, in presenza di liste bloccate e mancando il voto di preferenza, sarà praticamente impossibile per gli elettori conoscere effettivamente la persona che eleggeranno.
Un esame sommario degli aspetti di questa legge elettorale induce a nutrire seri dubbi sulla sua conformità al dettato costituzionale.
Il sistema delle liste bloccate è illegittimo in quanto:
1) Espropria il cittadino elettore della possibilità di scegliere i propri rappresentanti. Il suo potere è limitato infatti alla pura e semplice approvazione o ratifica delle scelte operate dai partiti. La scelta dei candidati rimessa alle oligarchie altera il rapporto dell’eletto con il territorio, in contrasto con le previsioni di cui agli articoli 1, 49 e 67 della Costituzione.
2) Esautora i poteri e le prerogative del presidente della Repubblica, che a norma dell’art. 92 della costituzione ha il potere di nomina del presidente del Consiglio dei ministri. Infatti la legge elettorale stabilisce che ogni partito, da solo o collegato ad altri, debba dichiarare il nome ed il cognome del candidato premier.
3) Determina una falsa competizione elettorale, in quanto riconosce un premio di maggioranza (pari a 340 seggi) a quella coalizione o lista che, con qualsiasi percentuale, abbia ottenuto anche un solo voto in più di ogni altro partito o coalizione, a prescindere, quindi, dal raggiungimento di una soglia minima, e con la conseguenza che il sistema adottato è solo apparentemente proporzionale, non garantendo nella realtà una proporzionale ripartizione dei seggi rispetto ai voti conseguiti da ogni lista.
4) Introduce il vincolo di mandato in favore dei partiti in violazione dell’art. 67 della Costituzione, in cui si prevede che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
L’attuale sistema elettorale ha sostanzialmente reintrodotto lo strapotere partitocratrico, dal momento che gli eletti diventano i mandatari dei partiti e una volta eletti rispondono non più agli elettori, ma direttamente ed esclusivamente a chi li ha inseriti nelle liste in posizione privilegiata rispetto ad altri.
Quindi il mandato dei membri del Parlamento non viene più esercitato in rappresentanza della nazione, ma solo in rappresentanza del partito che li ha espressi, con vincoli stringenti nei confronti del partito stesso ed in palese contrasto con il dettato costituzionale.
Se a ciò si aggiunge che, per essere inseriti nelle liste, i candidati certamente dovranno versare i loro contributi per le spese elettorali al partito, la conclusione logica sembra quella di ritenere reintrodotto l’antico sistema dell’acquisto delle cariche pubbliche, come avveniva nella Francia dell’epoca antecedente alla rivoluzione del 1789.
E’ necessario che i cittadini acquistino consapevolezza dei gravissimi pericoli insiti in questa legge. Che non sono soltanto quelli cui si è fatto ceno, ma si riverbereranno sull’operato dell’eleggendo Parlamento.
Modificare la legge elettorale è imperativo, nell’intesa però che si ponga la massima attenzione affinchè quella nuova non sia peggiore della precedente,e non concepisca ancora una volta i deputati come soggetti da cooptare e asservire ai partiti e il Parlamento come una aggregazione di feudi con al suo vertice un principe ereditario.
