
(pubblicato sul settimanale “Il Corsivo” n. 40 del 22 ottobre 1997)
Dopo circa quattro mesi dall’entrata in vigore della cosiddetta “Bassanini “ (L.127/97) che ha praticamente rivoluzionato la materia dei controlli, è già possibile esprimere una prima impressione.
Indubbiamente la riforma introdotta ha l’innegabile merito di aver reso più semplice e più snello il procedimento del controllo e contribuisce egregiamente a riconoscere agli Enti locali un maggior grado di autonomia.
Esigenza questa che da tempo si avvertiva da ogni parte, anche da parte di coloro che sono addetti al controllo.
Nel complesso il giudizio sulla riforma non può essere totalmente positivo.
Infatti, le innovazioni introdotte dalla legge Bassanini apportano innegabili vantaggi sul piano dello snellimento dell’attività amministrativa degli Enti Locali.
Appare interessante la previsione, purtroppo solo facoltativa, di riconvertire il Coreco da organo di controllo repressivo e sanzionatorio, in organo di consulenza in favore degli Enti Locali, con funzioni quindi collaborative, sia pure con le modalità organizzative che dovranno essere adottate dalle singole Regioni.
A tale proposito, anche per evitare differenziazioni tra le varie Regioni, sarebbe stato preferibile prevedere l’obbligatorietà di tale trasformazione in organo consultivo, modificando la previsione di cui all’art. 17 comma 35 della L.127/97 e, quindi, sostituendo all’espressione ”possono essere attivati” nell’ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza, l’espressione “verranno attivati”.
E’ quindi auspicabile che tale suggerimento formi oggetto di un attento esame da parte del legislatore per migliorare il contenuto della legge.
Ma procedendo ad una più approfondita disamina della materia dei controlli si deve rilevare che qualche preoccupazione e perplessità suscita invece il controllo eventuale su sollecitazione della minoranza, previsto dall’art. 17 nei commi 38 e 39 della L.127/97.
Come è noto, secondo le attuali previsioni normative le minoranze, entro il termine di 10 giorni dalla affissione delle deliberazioni di giunta all’albo pretorio, possono sollecitare il controllo di legittimità, con richiesta scritta e motivata e nei limiti delle illegittimità denunciate, limitatamente ad appalti, affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, nonché assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni.
Il comma 39 dell’art. 17 della legge 127/97 prevede però che il controllo sia esercitato dall’istituendo difensore civico e, finchè non verrà designato il difensore civico, dagli attuali Comitati di Controllo ed inoltre che quest’ultimo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dia comunicazione all’Ente entro 15 giorni dalla richiesta di controllo con invito ad eliminare i vizi riscontrati.
In tale caso se l’Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquisterà efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Sorge a questo punto una duplice preoccupazione: la prima con riferimento alla efficacia ed imparzialità del controllo, atteso che è lo stesso controllato, cioè l’Ente, a scegliersi il controllore, vale a dire il difensore civico.
La seconda, in ordine della garanzia dei diritti e dello stesso ruolo delle minoranze, che si vedono esautorate da ogni potere di controllo sull’operato della maggioranza, dal momento che il voto della maggioranza è sufficiente per vanificare la modifica o l’annullamento di un atto illegittimo.
E’ indubbio che alla riduzione dei controlli corrisponde una minore tutela della buona amministrazione ed un maggiore rischio di cattiva gestione delle risorse economiche degli Enti Locali.
Pertanto se accanto ad una riduzione del controllo di legittimità non si prevede una maggiore garanzia per i diritti ed il ruolo delle minoranze ed una maggiore responsabilità a carico di coloro che amministrano la cosa pubblica e che gestiscono risorse pubbliche, verrebbe ad essere penalizzata la collettività nazionale che si vedrebbe privata del necessario controllo sulla corretta gestione delle risorse economiche da parte degli amministratori locali.
In conclusione, c’è da augurarsi che, con l’ausilio di tutte le forze politiche, de jure condendo, anche approfittando della prossima legge finanziaria, come ha preannunciato lo stesso Ministro Franco Bassanini, estensore della legge, siano adottati tutti quei corrispettivi e quei rimedi che si appalesano in concreto necessari perché, senza snaturare lo spirito di un ottima riforma, consentano di garantire i diritti ed il ruolo stesso delle minoranze, mantenendo e se del caso accrescendo le responsabilità di quanti amministrano la cosa pubblica, convinti come siamo che una autonomia senza una corrispondente responsabilità sarebbe una autonomia incompiuta, pericolosa e al di fuori di ogni logica democratica.
