
(pubblicato sul settimanale “Il Corsivo” n.1 del 7 gennaio 1998)
La “legge Bassanini bis” (n.127 del 15 maggio 1997) costituisce indubbiamente un altro passo avanti verso la riforma dell’organizzazione della P.A. e dell’attività amministrativa.
Al contrario delle precedenti leggi in materia, non contiene però molte deleghe, ma numerose norme aventi contenuto immediatamente precettivo.
Esaminando l’aspetto che qui ci interessa, cioè, quello del controllo, si deve riconoscere che nel rispetto della piena attuazione dei principi costituzionali di autonomia, il controllo è stato ridotto essenzialmente ad una verifica di legittimità demandata ad organi esterni all’amministrazione. Ma non è questo il fine ultimo cui mira la legge Bassanini bis; infatti essa è una legge che non si limita ad innovare per creare un nuovo sistema organico di norme.
E’ una legge che di fatto distrugge le norme preesistenti in vista di cambiamenti più radicali.
In buona sostanza, nella legge Bassanini bis sono predominanti gli aspetti negativi, come è quello della distruzione della normativa precedente, senza che siano fissate nuove regole, ma solo il tracciato per le modifiche future.
Solo in tale contesto si può comprendere il motivo per il quale è stato inserito l’art. 138 che ha stabilito che l’entrata in vigore della legge avesse luogo nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 delle preleggi, che come è noto prescrive che l’entrata in vigore di una legge ha un luogo dopo la vocativo, cioè dopo i 15 giorni della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Diversamente, sfuggirebbero completamente le ragioni della specifica urgenza che hanno indotto il legislatore ad anticipare i tempi di entrata in vigore della legge, che non emergono dalla lettura dei lavori preparatori, né sembravano giustificati dalla situazione contingente.
Il fine ultimo del legislatore che ha varato questa legge di riforma, destinata ad essere transitoria, in considerazione che sono in corso di approvazione innovazioni costituzionali di ben più ampia portata, è senza dubbio quello di svuotare le funzioni dei comitati di controllo, per giungere in tempi molto brevi ad una totale eliminazione di qualsiasi forma di controllo sugli atti degli Enti Locali.
Per le Sezioni distaccate di controllo, secondo quanto ha recentemente dichiarato lo stesso ministro Franco Bassanini in occasione di un convegno svoltosi a Cosenza, l’eliminazione avrà luogo immediatamente, in forza della delega conferita dalla legge 59/97.
Proprio in previsione degli eventi ormai prossimi, ritengo che sia inutile tentare di opporre qualsiasi resistenza sulla questione della eliminazione dei controlli.
L’attività degli Organi di Controllo, pertanto, dovrà concentrarsi soltanto, sulla novità della trasformazione dei Comitati stessi da organi repressivi – sanzionatori, in organi consultivi, di cooperazione con gli Enti Locali.
Infatti, il comma 35 dell’art.17 della L.127/97 prevede come facoltà per le regioni l’attivazione nell’ambito dei Coreco di servizi di consulenza ai quali gli enti locali potranno accedere per ottenere “elementi valutativi in ordine all’adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell’attività deliberativa” regionale.
Poiché il legislatore non ha previsto espressamente che tali servizi di consulenza debbano essere istituiti con legge regionale, è evidente che gli stessi possano essere istituiti anche con regolamento.
Occorre a questo punto individuare gli elementi necessari ed essenziali da inserire nel regolamento regionale.
Occorrerà indicare in primo luogo in quali sezioni provinciali istituire il servizio di consulenza (in tutte o solo in alcune).
Occorrerà indicare a chi sia riservato l’accesso al servizio di consulenza, cioè se al solo Sindaco, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Provincia, o anche ai singoli amministratori ed ai consiglieri.
Occorrerà inoltre precisare quali enti potranno accedere al servizio, cioè: se tutti o soltanto i comuni di piccole dimensioni, che non sono dotati di autonome strutture di consulenza giuridica.
Occorrerà indicare quali siano gli atti “di particolare complessità” o che riguardano gli aspetti nuovi dell’attività deliberativa.
Al riguardo, appare evidente che gli atti non dovrebbero essere quelli per i quali è già previsto il controllo necessario. Occorrerà precisare il contenuto degli elementi valutativi.
Occorrerà altresì chiarire che si tratterà esclusivamente di un servizio di consulenza che attiene alla verifica della legittimità della deliberazione, non vincolante per gli enti locali e per il quale i componenti del Coreco non dovranno assumere responsabilità, nell’ipotesi in cui l’ente locale emetta atti illegittimi sulla base di erronee interpretazioni in relazione agli elementi valutativi forniti.
Occorrerà infine indicare i tempi entro i quali le sezioni di consulenza del Coreco dovranno fornire gli elementi valutativi.
Questi sono in breve gli spunti di riflessione che ho sottoposto alla attenzione dell’assemblea straordinaria dei Coreco svoltasi recentemente a Bari, con invito a predisporre un documento unitario che sia utile ai fini della redazione di uno schema di regolamento da far approvare con la massima sollecitudine dalle singole regioni di appartenenza, allo scopo di dare immediatamente attuazione su tutto il territorio dello stato ai servizi di consulenza.
