Il progetto di unire gli Stati europei va attribuito al conte Richard Coundenhove – Kalergi, filosofo, uomo politico e premio Nobel per la pace, nato a Tokyo il 16 novembre 1894, ma vissuto in Austria, il quale nel 1924 fondò l’associazione “Unione paneuropea”, avente lo scopo, per un verso, di preservare l’Europa dalla minaccia sovietica e per l’altro dalla supremazia economica degli Stati Uniti.

La teoria di Kalergi venne illustrata nel suo libro Paneuropa, in cui era scritto che l’Unione Paneuropea, nata nelle ceneri della Prima Guerra mondiale, aveva quale scopo ufficiale quello di impedire un nuovo conflitto mondiale, ma nella realtà era invece quello di unificare l’intera Europa al fine di integrarla nel Nuovo Ordine Mondiale basato su una Federazione di Nazioni guidata dagli Stati Uniti.

Quel libro, pubblicato nel 1925 in contemporanea con altra opera più famosa dello stesso autore, la “Praktisher Idealismus” oggi appare profetico, in quanto Kalergi immagina un continente europeo multiculturalista e multietnicista riunito in una federazione di Stati uniti.

Fu sempre Kalergi a proporre nel 1929 di adottare come inno europeo “l’Inno alla Gioia” di Friedrich von Schiller su musica della “Nona sinfonia” di Ludwig van, lo stesso inno adottato poi dall’Unione Europea.

Il piano Kalergi, che costituisce la base della costruzione dell’unità europea, fu una vera e propria cospirazione in danno delle Nazioni europee dal momento che il suo epilogo sarebbe consistito figurativamente in una sorta di “genocidio programmato dei popoli europei.

Il progetto europeista nella visione di Kalergi era sostanzialmente un progetto mondialista destinato alla costruzione di un mondo abitato da un’unica tipologia umana, frutto finale del meticciato totale realizzato grazie alle migrazioni e all’abbattimento delle frontiere.

Nel suo libro «Praktischer Idealismus», Kalergi sosteneva che gli abitanti dei futuri “Stati Uniti d’Europa” non sarebbero più stati i popoli originali dei singoli Stati europei, ma un vero e proprio gregge, una specie di subumanità resa bestiale dalla mescolanza di genti.

In base al pensiero di Kalergi per rendere l’Europa facilmente dominabile dall’élite, i popoli europei avrebbero dovuto diventare omogenei, trasformati cioè in una razza mescolata di bianchi, africani ed asiatici.

IL piano Kalergi ebbe inizio al termine della seconda guerra mondiale con la nascita nel 1951 della Comunita’ europea del carbone e dell’acciaio (CECA) una comunità sopranazionale e non più quindi una organizzazione internazionale, caratterizzata dal trasferimento dei poteri sovrani da parte degli Stati membri a enti, appunto le comunità sopranazionali.

Gli stessi Stati che avevano sottoscritto il Trattato CECA ne firmarono, nel 1952, un altro a Parigi, istitutivo della CED ossia la Comunità Europea di Difesa, che comportava la creazione di un esercito europeo, di un apparato istituzionale di un meccanismo di reazione a qualsiasi aggressione contro uno Stato membro. Questo trattato non entrò però mai in vigore poiché non fu ratificato dalla Francia e dopo qualche anno, nel 1957, ebbe il rilancio del processo di integrazione che condusse alla firma, a Roma, del Trattato Istitutivo della Comunita’ Economica Europea, la CEE, e della Comunita’ Europea della Energia Atomica, la CEEA (Euratom).

La CEE ha natura prevalentemente economica e commerciale, come la CECA, crea una unione doganale, con eliminazione dei dazi, delle restrizioni quantitative e di ogni altro ostacolo agli scambi di merci tra gli Stati membri, nonché degli ostacoli alla libera circolazione di persone, servizi e capitali tra gli stessi, si propone di intervenire soprattutto in quei segmenti dell’economia più deboli, in quelle fasce sociali fragili e in zone di geografiche in ritardo di sviluppo.

La CEEA, invece, nasce con lo scopo di contribuire ad elevare il tenore di vita degli stati membri e far sviluppare gli scambi con gli altri paesi.

La differenza principale tra CECA, CED, CEEA e le comuni organizzazioni internazionali è proprio il loro carattere sopranazionale in quanto nascono dalla conclusione di un accordo tra gli Stati membri con il quale si stabiliscono degli scopi comuni.

In teoria le comunità sopranazionali, che impongono il trasferimento parziale di sovranità dagli Stati membri alle Comunità, dovrebbero prevedere la partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità mediante il Parlamento europeo, proprio perché i destinatari dei diritti e degli obblighi che derivano dagli atti comunitari non sono solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini, ma come si dirà in appresso così non avviene.

L’odierna Unione europea ha le sue fondamenta sul Trattato di Maastricht del 7 febbraio del 1992 entrato in vigore il 1° novembre 1993 in cui convivono 4 trattati:

1) il TUE contenente la disciplina della PESC (politica estera e di sicurezza comune) e della GAI (Consiglio Giustizia e Affari Interni);

2) il Trattato della Comunità Economica Europea poi ridenominata Comunità Europea;

3) il Trattato dell’Euratom;

4) il Trattato CECA.

Innovazioni significative sono state apportate dal Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore nel 1999, in cui sono stati sanciti i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto, inserendo come obiettivo la promozione di un elevato livello di occupazione.

Successivamente con il Trattato di Roma del 2004 si voleva creare una Costituzione Europea: il testo venne elaborato da una Convenzione composta dai rappresentanti dei governi, della Commissione, del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, determinando un processo partecipativo trasparente e aperto come mai era accaduto in passato. Tuttavia tale trattato per introdurre la Costituzione non entrò in vigore in quanto per la sua la ratifica era necessaria l’approvazione all’unanimità di tutti gli Stati membri.

Si giunse infine al Trattato di Lisbona del 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009, con cui, a differenza della Costituzione Europea che aveva come obiettivo quello di unificare in un unico trattato quello sull’Unione Europea e quello sulla Comunità Europea, ha conservato la separazione in 2 distinti Trattati ma li ha modificati.

Il Trattato sulla Comunità Europea viene ridenominato “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea” (TFUE), in conformità dell’unificazione della Comunità Europea e dell’Unione Europea nella sola Unione Europea (TUE).

Nonostante gli interventi del Trattato di Lisbona, la suddivisione in 2 Trattati produce ancora oggi un quadro normativo spesso confuso e disordinato, in quanto la disciplina di talune materie è contenuta in parte nel TUE in parte nel TFUE.

Se per un verso è vero che con il Trattato di Lisbona l’Unione ha offerto ai propri cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) senza porre frontiere interne, in cui dovrebbe essere garantita la libera circolazione delle persone, in concomitanza con misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione e la lotta alla criminalità, non è stato superato l’originario grave deficit di democrazia dell’intera architettura europea.

Infatti, il Trattato di Lisbona assegna al solo Consiglio europeo il ruolo di definire gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia» (articolo 68 TFUE), mentre al Parlamento europeo che, come detto aveva originariamente un ruolo meramente consultivo, viene riconosciuta una ridotta competenza legislativa quale colegislatore nel quadro della procedura legislativa ordinaria.

Il Parlamento comunque resta privo di un vero potere di iniziativa (che spetta alla Commissione) e resta sostanzialmente estraneo a qualsiasi potere decisionale nell’ambito della politica estera e della sicurezza comune (PESC).

In pratica, nell’Unione l’adozione dei testi legislativi ha luogo con la procedura legislativa ordinaria prevista dall’articolo 294 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata e il Parlamento, in qualità di co-legislatore, si pronuncia mediante la procedura di codecisione.

Nell’applicazione di una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo delibera all’unanimità, previa consultazione del Parlamento soltanto con riguardo alle misure che stabiliscono le condizioni e i limiti per la cooperazione di polizia (articolo 89 TFUE) o le disposizioni relative ai passaporti, alle carte d’identità e ai titoli di soggiorno (articolo 77, paragrafo 3, TFUE).

Il parlamento europeo, al pari di un governo nazionale, del Consiglio dell’UE, della Commissione, o anche dei privati cittadini per le norme che li riguardino direttamente, ha il potere di chiedere l’annullamento di un atto dell’UE, attraverso il deferimento alla Corte di giustizia.

L’articolo 12 TUE (Trattato sull’Unione europea) e i protocolli nn. 1 e 2 precisano il ruolo dei parlamenti nazionali nell’UE, i quali hanno a disposizione un periodo di otto settimane per esaminare una proposta legislativa sotto il profilo del principio di sussidiarietà prima che possa essere adottata qualsiasi decisione in merito a livello di UE. In materia di SLSG, se un quarto dei parlamenti nazionali lo richiede, la proposta dovrà essere sottoposta a riesame (articolo 7,paragrafo 2,del protocollo n. 2).

Nel caso in cui un atto legislativo violi il principio di sussidiarietà, potrà essere presentato un ricorso per il suo annullamento alla Corte di giustizia dell’UE.

La Commissione potrà ricorrere alla Corte nei confronti degli Stati membri che non rispettino le disposizioni previste in materia di SLSG.

L’articolo 70 TFUE prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, possa adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell’attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche in materia di SLSG.

In un contesto procedimentale così complesso ed articolato avviene che i valori proclamati dall’Unione europea e richiamati nel Preambolo del Trattato di Lisbona e nell’art. 2 del TUE, ove è dichiarato il rispetto dello Stato di diritto unitamente alla salvaguardia della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza e dei diritti umani, non sempre trovano riscontro nei fatti e nelle scelte che vengono adottate nel vero centro di potere dell’Ue che è la Commissione, rimanendo assai spesso una sterile enunciazione di principi, tutti condivisibili, quelli sulla libertà, uguaglianza, giustizia e Stato di diritto, che nei fatti non trovano piena attuazione.

Ed è proprio sulla base di quella che è la realtà concreta, avulsa da ogni astrattismo concettuale e dottrinale, che si deve accertare se tutti i valori su cui è fondata l’Ue, siano effettivamente garantiti.

Esaminiamone qualcuno, ad esempio quello della libertà e della democrazia.

Quando si parla di libertà occorre fare una importante distinzione tra la libertà morale, individuale ed interiore che appartiene ad ognuno di noi fin dalla nascita e nessuno può concedere né togliere e libertà civile e politica.

Per esercitare la libertà morale occorrono leggi, che dovrebbero essere percepite da tutti come giuste, che assicurino la libertà civile e politica al fine di garantire ad ogni persona nel modo più ampio possibile il suo esercizio, compatibilmente con la libertà degli altri e conseguentemente occorre che con uguali garanzie giuridiche vengano posti dei limiti alla libertà individuale di ciascuno.

Quale garanzia di libertà, di civiltà e di democrazia è necessaria poi la certezza del diritto rappresentata da un complesso sistema che costituisce la legalità.

L’Unione europea, nonostante i suoi altisonanti propositi, così priva di democrazia, al pari di ogni regime tirannico, non garantisce, né potrebbe mai garantire, la libertà civile e politica, la legalità, l’uguaglianza tra i cittadini degli Stati che vi hanno aderito per cui ognuno di essi percepisce una sensazione di schiavitù e di sudditanza ad organismi i cui componenti, nominati e non eletti, decidono ogni cosa della vita quotidiana di tutti sulla base di interessi economico-finanziario che sono molto lontani da quelli della collettività.

L’Unione Europea è divenuta una vera e propria gabbia senza fondamenta, costruita male e peggiorata nel tempo. Essa, coadiuvata dalla Bce e dall’euro, si è trasformata, infatti, vera e propria prigiona dei popoli, in cui vige una dittatura tecnocratica guidata da una commissione di nominati al seguito del suo presidente e con la compiacenza di un parlamento, unico al mondo, che non ha il pieno potere di legiferare.

Nella realtà tutta la roboante retorica che fa di contorno al regime europeo attraverso mere enunciazioni di principi assai poco attuati, priva della libertà civile e politica e di molti dei loro diritti tutti i cittadini degli Stati nazionali.

Tutto quello che la commissione europea decide in ogni dettaglio con spasmodica frenesia giorno dopo giorno, assillando e sconvolgendo la vita di ognuno non fa altro che rafforzare l’idea di identificare la Ue in una grande fonte di censure, di costrizioni e di obblighi irrazionali.

D’altro canto non si può sottacere il fatto che l’Ue, da sempre nelle mani di voraci poteri economico-finanziari e guidata da una oligarchia formata da funzionari e politici neoliberisti, tutti maghi non della tecnica del governo, ma della tecnocrazia, è assolutamente lontana dai reali bisogni e dalle preoccupazioni della gente comune.

Infatti, quando la tecnica si trasforma in “tecnocrazia”, e quindi nel “potere dei tecnici”, viene messa da parte ogni regola democratica che invece prevede un ordinario circuito che passa attraverso il corpo elettorale, il parlamento e infine il governo, chiamato ad assumere in prima persona le decisioni politiche utili e necessarie e preposto alla scelta dei mezzi per attuarle.

L’Europa così come è stata congegnata e come malamente si è evoluta offre una pessima immagine di sé per via delle sue astruse e pletoriche regolamentazioni, per il potere assolutistico in ogni materia, per l’inadeguatezza a favorire una concreta crescita dell’economia dei singoli Stati e a diffondere il benessere dei popoli e tra i popoli.

Tuttavia le élites europee resistono caparbiamente nella difesa delle posizioni arbitrariamente acquisite e non sono disposte ad arrendersi e a restituire ai popoli la libertà perduta e agli Stati la sovranità loro sottratta.

Anzi, parlano con disinvoltura di riarmo, senza tener conto del fatto che non rientra nelle competenze dell’Unione europea la materia della difesa e che il Trattato di Parigi del 1952 istitutivo della Comunità Europea di Difesa (CED), che prevedeva la realizzazione di un esercito europeo e di un apparato istituzionale che fosse in grado di reagire a qualsiasi aggressione contro uno Stato membro, non è mai entrato in vigore in quanto non fu ratificato dalla Francia.

Questa Europa che non è stata capace di costruire su basi autenticamente democratiche un percorso comune lasciando inalterata ed intatta la sovranità nazionale di ogni Stato, mantenendola distinta dalle materie e dai compiti specifici affidati agli organismi comunitari, sta andando incontro, come è giusto che sia, ad un inevitabile, auspicabile e meritato declino, con la conseguente dissoluzione del suo coacervo di poteri sempre più tiranni, obsoleti, decadenti, arroccati e quindi invisi alle popolazioni europee.

E credo proprio che al termine del suo totale disfacimento nessuno la rimpiangerà perché da quel momento finalmente a tutti i popoli europei riscatteranno la loro piena libertà.