
Il quesito del referendum costituzionale confermativo su cui siamo chiamati a votare il 22 e 23 marzo è il seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?» Qualcuno, in assoluta malafede, o per ignoranza sul contenuto della riforma, ha paventato scenari apocalittici che deriverebbero dalla separazione delle carriere dei magistrati tra pubblici ministeri e giudicanti, mentre in realtà entrambi rimangono sempre all’interno dell’ordinamento giudiziario.
La realtà è molto più semplice rispetto a quella immaginata dalla fantasia di chi ha assunto una posizione contraria.
Quella varata dal nostro parlamento e che dovremo votare è una riforma indispensabile che da tempo si sarebbe dovuta realizzare e cioè da quando con il D.P.R. 22 settembre 1988 n.447, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, è stato modificato il nostro codice di procedura penale ed è stato introdotto il processo accusatorio.
Il precedente sistema processuale penale, prima della riforma del 1988 era misto, basato sul Codice Rocco del 1930 ed era caratterizzato da una fase istruttoria inquisitoria, segreta e scritta, cui faceva seguito un dibattimento pubblico e orale.
Il giudice istruttore penale concentrava in sé tutti i poteri di ricerca e formazione delle prove, ed il ruolo della difesa era limitato alla fase finale del processo, quella del dibattimento.
In Italia, il processo accusatorio ha incontrato, sin dalla sua entrata in vigore, forti ostilità, culminate nella svolta inquisitoria del 1992 di Milano, ad opera del pool “mani pulite” che tentò di ripristinare il processo inquisitorio, riuscendo comunque a decapitare un’intera classe politica che, pur con tutti i suoi difetti, aveva guidato e fatto crescere il nostro Paese.
Nel 1999 è stato finalmente modificato l’articolo 111 della Costituzione, in cui si sancisce quella che dovrebbe essere un’ovvietà e cioè che il giudizio deve essere garantito da un Giudice terzo e imparziale. Purtroppo, la sottile avversione alle regole del modello accusatorio è proseguita in forme più larvate, ma altrettanto insidiose: tra esse, la sopravvivenza di alcune disposizioni di natura inquisitoria e molte interpretazioni giurisprudenziali riduttive delle garanzie, che pure erano state introdotte, per la difesa.
In buona sostanza, nonostante la buona volontà del ministro Giuliano Vassalli e di quella classe politica che volle la riforma, il processo accusatorio non è mai stato adottato in pieno nel nostro paese, che piuttosto ha conosciuto una forma di processo di tipo “misto”, in cui il dibattimento, che è il luogo di formazione della prova, è fortemente condizionato dagli esiti delle fasi anteriori in cui le garanzie sono spesso violate e scarsamente riconosciute.
Il codice del 1988 non è stato apprezzato da larga parte della magistratura e, quando una legge non incontra il favore dell’autorità giudiziaria che è chiamata ad interpretarla e ad applicarla, le probabilità che si risolva in un fallimento sono molto elevate. In tale contesto, la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti è conseguenziale, è da considerare un passaggio obbligato, proprio perché con l’introduzione del giusto processo, accusa e difesa devono essere di fatto e di diritto su di un piano di parità dinanzi al Giudice, soggetto terzo e imparziale.
La separazione delle carriere, nonostante la revisione dell’art.111 della Costituzione del 1999, ha continuato a trovare strenui avversari senza tenere conto che essa costituisce uno dei capisaldi indefettibili del modello processuale accusatorio che si fonda sul principio della assoluta parità formale e sostanziale delle parti, pubblica e privata.
La separazione delle carriere consente di riconoscere chi è parte e rappresenta la pubblica accusa e chi è il Giudice terzo, al di sopra e al di fuori delle logiche delle parti.
E’ infondata e strumentale la tesi di chi sostiene che con la riforma costituzionale il pm verrà sottoposto al controllo del potere esecutivo, dal momento che rimane inalterata la garanzia di autonomia e indipendenza di tutta la magistratura, sia essa requirente, che giudicante, come è previsto nell’art.104 cost.
L’istituzione di due separati CSM, uno per i pubblici ministeri e l’altro per i giudici, non intaccherà alcuna delle garanzie di cui godono e continueranno a godere tutti i magistrati.
L’estrazione a sorte dei rispettivi componenti dei due separati consigli superiori della magistratura consentirà di liberare i pubblici ministeri e i Giudicanti dal condizionamento delle correnti che fino ad oggi hanno esercitato una pesante e pressante influenza sulla vita professionale di ogni magistrato.
La scelta del sorteggio allo stato è l’unico strumento capace di por fine al meccanismo della ricerca del consenso dei magistrati da parte delle correnti e del condizionamento delle correnti sui magistrati.
Appare infine giusta l’introduzione dell’Alta Corte disciplinare che, proprio per effetto del metodo dell’estrazione a sorte dei suoi componenti, ne garantirà la terzietà e sottrarrà così alle correnti il potere giurisdizionale.
E‘ quindi auspicabile che sia approvata a larga maggioranza dei consensi la revisione costituzionale perché soltanto in questo modo si aprirà la strada per le successive riforme necessarie per riavvicinare l’ordine giudiziario ai cittadini e migliorare il servizio giustizia che, come ogni attività gestita dallo Stato, deve rispondere ai criteri della efficienza e della efficacia, nel contesto della difesa del diritto di ogni cittadino di vedersi giudicato da un Giudice terzo.
Concludo quindi questo intervento con un appello per il SI, riportando le parole di Giovanni Falcone, quell’eroico magistrato fermato perché, caparbiamente e con alto senso del dovere, affrontando a testa alta anche il rischio di perdere la vita, “seguendo la via dei soldi”, stava ricostruendo la trama dei legami tra le famiglie mafiose e le “aree grigie” dei complici ed era in procinto di giungere alla verità.
Giovanni Falcone nel corso di una intervista rilasciata a Mario Pirani di Repubblica il 3 ottobre 1991 in cui si parlava della riforma Vassalli che aveva introdotto il sistema processuale accusatorio disse:
“Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa. Gli occorrono, quindi, esperienze, competenze, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l’obbiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di parentela col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di para-giudice.
Il giudice, in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e Pm siano, in realtà, indistinguibili gli uni dagli altri. Chi, come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate nelle competenze e nella carriera, viene bollato come nemico dell’indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell’azione penale, desideroso di porre il Pm sotto il controllo dell’Esecutivo”.

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