
giugno 2006
Alla fine delle due ultime legislature abbiamo assisto all’approvazione a colpi di maggioranza governativa, di due revisioni della Costituzione, prima da parte dell’Ulivo e di recente da parte della CDL.
Con la prima revisione costituzionale, quella approvata nel 2001, è stata introdotta la sussidiarietà verticale ed orizzontale, è stata aumentata oltre misura l’autonomia degli enti territoriali ed è stato fatti saltare il sistema dei controlli sulla legittimità degli atti, favorendo inevitabilmente l’ingresso, sempre più invadente e prepotente, nella gestione degli enti, di lobbies affaristiche ed in qualche caso di organizzazioni criminali.
L’ultima revisione, quella voluta ed approvata dalla CDL, ha invece elaborato rilevanti modifiche che hanno alterato l’intero assetto istituzionale, modificando competenze e regole di formazione e funzionamento di tutti gli organi costituzionali: parlamento, governo, presidente della Repubblica e presidente del consiglio ed enti territoriali.
L’aspetto più importante è rappresentato da una revisione in senso federalista della Costituzione con cui si mette in discussione il principio supremo della Repubblica “una e indivisibile”. Infatti, cambia la forma dello stato, da nazionale ed unitario, a federale, nonchè la forma di governo, da parlamentare a para-presidenziale.
Le modifiche apportate alla costituzione appaiono illegittime non solo sul piano del metodo, ma anche su quello dei contenuti, dal momento che esse non incidono soltanto sulla seconda parte del testo costituzionale, ma hanno ripercussioni anche sulla prima, quella che statuisce i principi dell’ordinamento e riconosce i diritti dei cittadini.
Le due Parti della Costituzione sono connesse, in quanto la seconda è funzionale alla prima.
Il federalismo, che sembrerebbe essere stato il principio ispiratore della riforma dovrebbe essere tensione all’unità e non secessione mascherata, nè frantumazione dei vincoli sociali e dell’unità nazionale, come invece accadrebbe se la revisione dovesse entrare in vigore.
Quello che la CDL ha rappresentato come ‘federalismo” non corrisponde ad alcuno dei modelli di stato che traggono ispirazione da tale forma istituzionale.
Lo stato federale consiste in un processo volto ad unificare degli stati diversi che preesistono e che mantenendo la loro individualità mettono in comune alcune parti della loro sovranità ed alcune delle funzioni che spettano a ciascuno per gestirle in comune.
L’operazione che invece si vuole tentare in Italia, è esattamente l’opposto ed è quella di espropriare funzioni indefettibili di uno Stato per attribuirle alle Regioni che sono entità sorte per decisione statale e che non erano certamente degli stati preesistenti dotatati di autonoma sovranità.
Rovesciato il senso dell’istituto del federalismo, sono stati rovesciati i criteri di attribuzione delle funzioni: gli organi che dovrebbero tendere a tutelare l’interesse nazionale, quello dell’unità dell’ordinamento giuridico, economico, e sociale, quindi i diritti, l’eguaglianza, la sicurezza, il lavoro e quant’altro è ancora scritto nella I Parte della Costituzione, sono privati di tale funzioni nel mentre le istituzioni che dovrebbero tutelare le autonomie territoriali e farle valere vengono strutturate in modo da non corrispondere ai modelli sperimentati come idonei a rendere effettiva la tutela di tali interessi.
Appare poi quanto mai anomalo attribuire all’organo che dovrebbe rappresentare gli interessi regionali compiti impropri ed opposti quali la determinazione dei principi generali della legislazione ripartita tra stato e regioni.
Il potere prevalente nel determinare tali principi dovrebbe spettare all’organo che rappresenta l’interesse generale, la Camera dei deputati e non al Senato delle Regioni.
È opposto alla sua ragion d’esser il compito di controllare la legislazione regionale, valutarla secondo il parametro dell’interesse generale e, se lesiva di detto interesse, proporne l’annullamento.
In realtà, quello che nella revisione costituzionale si vuole contrabbandare come federalismo altro non è che un istituto ibrido che non trova la sua radice fondante sul consenso proveniente dalla sovranità popolare precedentemente espressa.
Nessun Parlamento è infatti legittimato ad approvare una radicale modifica della Carta fondamentale di uno stato senza che il popolo di quello stato lo abbia preventivamente investito anche di tale potere, oltre a quello di legiferare.
Un autentico federalismo su base regionale elaborato però da un’assemblea costituente appositamente eletta con la funzione di riscrivere la Costituzione, certamente avrebbe potuto costituire oltre che una novità istituzionale, uno strumento per riavvicinare i cittadini allo Stato attraverso un processo inverso da cui quest’ultimo è nato, che sono stati i Plebisciti del 1860, attraverso cui ebbe luogo l’annessione degli stati preunitari al Regno d’Italia e l’Assemblea Costituente del 1946, formata da persone scelte dagli elettori con il sistema elettorale proporzionale, cui venne delegato il compito di elaborare una nuova Costituzione.
Nessun cammino per la ricostituzione dello Stato può prescindere da un nuovo patto sociale con i suoi cittadini in quanto occorre, come affermò Luigi Einaudi: “un atto di sovranità del popolo tutto intero, che crea un nuovo Stato e gli dà una Costituzione…”.
Soltanto rispettando il principio fondamentale della sovranità popolare si potrà rinnovare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni, condizione indispensabile ed imprescindibile per affrontare nell’immediato futuro l’integrazione sovra-nazionale europea senza incorrere negli stessi errori del passato.
Sono queste alcune delle ragioni che dovrebbero indurre i cittadini a respingere a stragrande maggioranza la revisione costituzionale attuata dalla precedente maggioranza governativa della CDL.
