
In relazione al favoreggiamento dell’ingresso clandestino, occorre puntualizzare che nel nostro ordinamento giuridico non esiste alcuna norma che punisca il mero ingresso clandestino dello straniero, fatto che non costituisce reato, ma comporta conseguenze di ordine amministrativo, atteso che è soltanto motivo di espulsione.
Se si pone in relazione il reato di favoreggiamento dell’ingresso clandestino degli stranieri con le fattispecie di favoreggiamento previste dagli artt. 378 e 379 c.p., in cui si presuppone che l’attività favorita sia penalmente illecita, il delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino degli stranieri può essere paragonato a quello del favoreggiamento della prostituzione, in cui il comportamento dell’esercente la prostituzione non costituisce reato, ma il favoreggiamento invece lo è.
Nel caso del favoreggiamento dell’ingresso clandestino il bene giuridico protetto è l’ordine pubblico, in quanto la condotta che offende tale bene è appunto l’ingresso clandestino dello straniero, dal momento che provoca una alterazione degli equilibri sociali che la legge invece vuole tutelare.
Il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina è previsto dall’articolo 12 del T.U. sull’immigrazione del 1998 (Decreto legislativo 286/1998, modificato dalla l
Soggetto attivo di questo delitto può essere chiunque, trattandosi di un reato comune di mera condotta, che non richiede che l’evento si verifichi e che quindi abbia luogo l’ingresso clandestino.
Infatti per la sussistenza del reato è sufficiente aver posto in essere un’attività diretta realizzare l’arrivo dello straniero.
Il reato si perfeziona in presenza del dolo, cioè della coscienza e volontà di commettere atti di agevolazione dell’ingresso del clandestino. Sostanzialmente si tratta di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto criminoso non è neanche necessario che si verifichi in concreto un danno.
Non è prevista poi l’ipotesi del tentativo, trattandosi di ipotesi di reato istantaneo, a consumazione anticipata.
L’art 378 del codice penale prevede il reato di favoreggiamento personale nell’ipotesi in cui un soggetto, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
Per tale ipotesi delittuosa è comminata la reclusione fino a quattro anni.
Passando all’esame dell’altra fattispecie delittuosa, il delitto di istigazione a disobbedire alle leggi è previsto dall’art. 415 cod.pen. che commina la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni a carico di “chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico”.
Le leggi la cui disobbedienza è oggetto dell’istigazione non devono essere necessariamente quelle penali, ma devono riguardare l’ordine pubblico e tutte le norme in materia di pubblica sicurezza volte al mantenimento degli equilibri economici e sociali del Paese ed alla conservazione della pace sociale, nonché, tutte quelle su cui si basa l’ordinato assetto ed il buon andamento del vivere civile.
Se le cose stanno così, è evidente che sussista in concreto un profilo di responsabilità penale a carico di quanti favoriscano l’ingresso clandestino di clandestini e che conseguentemente integri il reato di cui all’art.415 codice penale il comportamento di coloro che istigano pubblicamente alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico.
https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/visti/d_lgs_25_luglio_1998_n_286.pdf
https://www.camera.it/parlam/leggi/02189l.htm
