(pubblicato su Opinioni Notizie)

In Italia il rapporto tra debito pubblico e PIL, che nel 1980 era aumentato di oltre 25 punti percentuali, passando da un livello del 62% al 97,2% del 1990, è attualmente attestato al 110% del PIL.

Oggi, ancor più di ieri, la priorità della politica economica è quella della riduzione del debito pubblico.

Ci troviamo di fronte ad un fallimento totale di tutte le strategie di politica economica dei vari governi che si sono avvicendati nell’ultimo decennio.

Come è possibile spiegare questo apparente mistero?

Se sono state tagliate le spese sociali e quelle per gli investimenti pubblici, se è stato privatizzato il patrimonio industriale pubblico, se sono stati ridotti i dipendenti pubblici, perché il debito dello Stato è cresciuto invece che diminuire, pur essendovi stato un progressivo incremento della pressione fiscale giunto al 45,8% del PIL?

Lo Stato dal 1991 fino a tutt’oggi, ha incassato ogni anno attraverso la leva fiscale molto di più di quanto ha speso per fornire beni e servizi ai cittadini.

La spiegazione di quello che potrebbe apparire ai non addetti ai lavori un arcano è invece meno complicata di quanto si possa pensare.

In realtà qualsiasi manovra economico-finanziaria o sul welfare che non prescinda dal contenimento dei dissennati sperperi da parte dei numerosi rivoli degli enti locali è sempre destinata a fallire.

A distanza di circa 10 anni dalla revisione costituzionale che abrogato gli artt. 125, primo comma, e 130 Cost., consentendo l’abolizione dei controlli preventivi di legittimità sulle autonomie territoriali, è sotto gli occhi di tutti, anche dei politici che si ostinano a non voler vedere, quale sia stato l’elevato prezzo pagato in termini di depauperamento delle risorse economiche dei vari enti locali e dello Stato.

Infatti, dopo l’eliminazione dei controlli esterni sono aumentati esponenzialmente fenomeni pervasivi e sistematici di mala administration, che l’azione della magistratura penale non sempre riesce a far emergere e a perseguire.

Il legislatore della revisione costituzionale ha errato nel decidere di intervenire con l’abrogazione indistinta di tutti i controlli di legittimità, privilegiando i blandi controlli interni, limitati alla verifica dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa, rispetto a quella della legalità.

Se soltanto il nostro legislatore fosse più attento al principio di legalità ed alla necessità di tutelare l’impiego delle risorse economiche pubbliche si accorgerebbe che dappertutto in Europa, sono previste forme di controllo finanziario esterno.

In materia di controlli esterni in Europa abbiamo gli Stati federali o decentralizzati, come Spagna e Germania, in cui i controlli sono di competenza regionale e gli altri Stati, tradizionalmente unitari, come Francia, Inghilterra, Galles e Irlanda, dove l’esistenza, lo statuto e le regole di funzionamento degli organi di controllo finanziario sono di competenza dello stato centrale.

In tutta Europa l’attività di controllo esterno si estende alla verifica dei controlli degli enti locali e degli organismi e delle imprese da esse dipendenti e finanziate.

Gli stessi organi di controllo esterno sono abilitati a verificare i conti delle amministrazioni territoriali o degli enti di livello inferiore alla regione, come comuni, distretti, contee, province o dipartimenti.

L’obiettivo del controllo esterno esercitato dagli organi di controllo è in quasi tutti i casi triplice: controllo della regolarità di bilancio, controllo della legittimità e controllo dell’efficacia e dell’economia.

I primi due obiettivi sono realizzati praticamente ovunque, mentre il terzo costituisce una novità introdotta soltanto in alcuni Stati.

Le procedure di controllo hanno luogo non soltanto con la verifica dei conti attraverso l’esame della documentazione, ma sono presi in considerazione anche altri elementi e possono essere effettuati accertamenti in loco.

Nella maggior parte dei paesi europei possono essere consultati documenti di organismi privati, specialmente se vi sia ragione di credere che si siano avuti degli spostamenti di capitali verso di essi.

Dalla breve disamina dei vari sistemi di controllo esistenti in Europa deriva purtroppo la considerazione della diversità del sistema italiano, che può essere letta come ritardo culturale e come approccio inadeguato ad una moderna concezione della finanza pubblica.

Sotto la pressione del partito dei sindaci delle grandi città italiane, verso la fine degli anni 90 del secolo scorso, fu imposta al legislatore inizialmente una brusca riduzione degli atti da sottoporre al controllo dei Coreco, fino a giungere a tappe forzate alla totale eliminazione dei controlli esterni. Il sistema delineato dagli artt. 125, primo comma, e 130 della costituzione, oggi abrogati, avrebbe potuto creare molteplici e diverse forme di controllo che avrebbero consentito di garantire il buon funzionamento degli enti e il loro raccordo con la Regione, oltre che la verifica della legittimità, il rispetto del principio di legalità, l’imparzialità, la trasparenza ed il buon andamento delle amministrazioni locali.

Il quadro delle autonomie locali previsto dall’art. 114 Cost., tende ad una parificazione dei vari livelli degli enti, secondo una visione,”policentrica”, Regione, Province e Comuni sono titolari di una propria autonomia garantita costituzionalmente.

Nell’ambito di un ordinamento nel quale coesistono lo Stato centrale ed i soggetti periferici, l’ambito ed il fine del controllo si configura come tutela della legalità costituzionale cui tutti i poteri soggiacciono, che costituisce una garanzia nei confronti della stessa comunità locale, la cui autonomia, riconosciuta e garantita dall’art. 5 della Cost., non è mortificata, ma, anzi accresciuta da un corretto esercizio dei controlli.

Le istanze di un maggior grado di autonomia degli enti locali, anche nella prospettiva della riforma in senso federale dello Stato, impongono un ripensamento sulla necessità di reintrodurre gli organi di controllo esterno.

L’attribuzione dei poteri di controllo all’organo regionale deve essere disciplinato secondo modalità che consentano alla Regione di esercitare un sostanziale potere di indirizzo collaborativo verso le amministrazioni locali e quanto più quest’ultimo sarà efficace, tanto più il controllo potrà trasformarsi da vincolo mal tollerato dagli enti in una risorsa utilizzabile per obiettivi non solo di legalità, ma anche di buona ed efficiente amministrazione.

L’autonomia non può, né deve essere intesa come assenza di ogni forma di controllo e di verifica della legalità.

In un sistema democratico non vi è potere senza controllo.

Chi amministra deve sempre sottoporre le proprie scelte e decisioni, oltre che al vaglio politico di chi lo ha eletto, anche alle verifiche della legalità e dell’efficienza.

Un ripensamento dei controlli amministrativi è quindi oggi più che mai necessario alla luce delle esperienze e degli attuali risultati nefasti, al fine di coniugare la tutela dell’autonomia degli enti territoriali con la garanzia del rispetto della legalità dell’azione amministrativa.

In un paese in cui l’illegalità è diffusa e fortemente radicata nel territorio è indispensabile introdurre un sistema di controllo esterno forte quale anticorpo fisiologico.

La storia degli ultimi dieci anni ci ha insegnato che è quanto mai utopistico pensare che si sarebbe potuto pervenire a migliori risultati, sostituendo ai controlli amministrativi esterni quelli interni affidati allo stesso ente da controllare ed il controllo giurisdizionale.

La giustizia italiana soffre già di troppi e gravi mali perché si possa ritenerla in grado di perseguire, con efficacia e tempestività, le responsabilità derivanti da una condotta amministrativa che si discosta dai canoni della legalità e dalle regole di una corretta gestione delle risorse pubbliche.

D’altra parte non si possono gestire le illegalità dell’attività amministrativa con le denunce penali o con i ricorsi agli organi della giurisdizione amministrativa: si accentuerebbe la tanto deprecata sovraesposizione della Magistratura, la quale sarebbe chiamata a svolgere sempre più un ruolo di supplenza che si accentua proprio ogni qualvolta saltano i controlli amministrativi.

Il controllo esterno esalterebbe l’autonomia dell’ente e sarebbe foriero di un nuovo rapporto improntato alla collaborazione ed alla partecipazione democratica nella gestione che attiene proprio ai principi di sussidiarietà che connotano una forma auspicabile di Federalismo.

Chi amministra deve sottoporre le proprie scelte e decisioni oltre che al vaglio politico di chi lo ha eletto, anche alle verifiche della legalità e dell’efficienza. In caso contrario anche un sindaco, un presidente di giunta provinciale o regionale democraticamente eletto si trasformerebbe in un vero e proprio soggetto politico legibus solutus.