
(pubblicato su Opinioni Nuove Notizie del giugno 2015 pagg.4-5)
- La legge elettorale denominata “Italicum” da poco approvata dai due rami del parlamento e promulgata dal capo dello Stato suscita non poche perplessità e presenta profili di incostituzionalità per le medesime ragioni per le quali la Corte costituzionale con la sentenza n.1 del 2014 ha dichiarato l’incostituzionalità del “Porcellum”.
- https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=1rcellum”.

La nuova legge elettorale imposta dal governo ed approvata dal parlamento senza alcun dibattito, ma a colpi di fiducia, riproduce sostanzialmente gli stessi vizi di costituzionalità precedentemente rilevati dalla Corte costituzionale e viola i principi su cui si fonda l’architettura del nostro ordinamento costituzionale.
Infatti nella nuova normativa non si persegue alcun bilanciamento tra le esigenze della governabilità ed il rispetto delle regole democratiche e della Costituzione, ma soltanto il fine di assicurare la presenza di una maggioranza parlamentare in grado di garantire la governabilità.
Nelle previsioni dell’Italicum il territorio nazionale viene suddiviso in 100 collegi plurinominali.
La rappresentanza viene sacrificata oltre ogni limite di ragionevolezza in quanto si prevede l’assegnazione di un premio di maggioranza al partito che raggiunga il 40% dei voti validi facendogli ottenere una maggioranza di 340 seggi comprensivi di 94 deputati, che corrispondono ad un premio di maggioranza del 15%, premio davvero abnorme e tale da stravolgere la scelta proporzionale della nuova legge elettorale.
Se si opera un confronto tra l’Italicum e la legge Acerbo voluta da Mussolini per consolidare il suo potere, la legge fascista appare per certo versi più liberale, prevedendo quest’ultima le preferenze.
Invece il sistema elettorale dell’Italicum appare di gran lunga peggiore anche rispetto alla cd. legge truffa del 1953 in cui il premio di maggioranza, consistente nell’assegnazione del 65% dei seggi alla Camera dei deputati, scattava quando la lista o il gruppo di liste collegate raggiungeva il 50%+1 dei voti validi ed aveva quindi già una maggioranza parlamentare.
Da tale raffronto emergono con tutta evidenza le forzature ed i seri pericoli per lo stesso impianto democratico del nostro ordinamento.
Nell’Italicum è previsto che qualora nella prima votazione non dovesse esservi attribuzione del premio di maggioranza per il mancato raggiungimento del 40% dei voti, si procede, due domeniche dopo, solo per l’attribuzione del premio, al ballottaggio nazionale tra le prime due liste votate.
Per favorire tale risultato il legislatore ha previsto sbarramenti del 3%, volti a limitare l’accesso delle liste minori.
Aspetti di incostituzionalità derivano poi dalla circostanza che la nomina dei deputati viene delegata ai partiti che sono associazioni di fatto non riconosciute e quindi dei soggetti privati.
L’Italicum è un sistema elettorale proporzionale con premio di maggioranza, nel quale la certezza dell’elezione è riservata esclusivamente ai capilista “bloccati”, non soggetti a voto di preferenza, con buona pace del voto personale e diretto previsto dalla Costituzione.
Si tratta di 100 capilista per ciascuna lista quanti sono i collegi, che molto verosimilmente diventeranno non meno di 300, capilista tutti nominati in considerazione dell’attuale conformazione dei partiti che è almeno tripolare (tre capilista eletti senza preferenze in ciascun collegio plurinominale per cento collegi) e soltanto i residui seggi vengono assegnati ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.
Vi è inoltre la possibilità per i capilista di candidature multiple, fino a 10, norma volta a salvaguardare l’elezione dei ras dei partiti.
E’ esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.
Se a ciò si aggiunge che è nel programma del governo una riforma costituzionale che prevede un Senato non elettivo ed in cui la funzione legislativa sia riservata alla sola Camera cui compete il voto di fiducia, non vi è chi non veda la palese anomalia insita in un simile sistema.
Sotto tale profilo l’Italicum presenta quindi ulteriori aspetti di incostituzionalità perché se è la sola Camera che vota la fiducia ed approva le leggi, è ancora più indispensabile che il voto dell’elettore sia personale, eguale, libero e segreto secondo i dettami dell’art. 48 della Costituzione. Dunque le possibilità che l’Italicum venga censurato per gli stessi motivi del Porcellum, sono concrete, in quanto l’elettore è privato di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti.
La Corte nel sanzionare il Porcellum ebbe ad osservare che una legge a impianto proporzionale può sì essere corretta in senso maggioritario ma entro limiti ben precisi e ragionevoli finalizzati a garantire la governabilità.
Questo è il principio di diritto sfuggito al legislatore in quanto l’introduzione di un doppio turno di ballottaggio, indipendentemente dall’esistenza di una soglia minima di accesso, è tale da sconvolgere di per sé la formula proporzionale della nuova legge elettorale, essendo fondato il rischio che laddove nessuna delle liste dovesse raggiungere il 40% al primo turno, al ballottaggio si potrebbe conquistare il 55% della rappresentanza alla Camera dei Deputati anche con una maggioranza relativa risibile.
A ciò va aggiunto l’eccessivo condizionamento dei partiti sul procedimento che si conclude con l’elezione dei capilista dagli stessi nominati.
A tal proposito, la Corte nella sentenza n.1/14 ha chiarito che «le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la “presentazione di alternative elettorali” e la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” – non consentono di desumere l’esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell’ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.».
Al pari del Porcellum, l’Italicum trasforma una minoranza in maggioranza, che potrebbe essere smisurata rispetto ai voti effettivamente ottenuti al primo turno e aggrava il peso del premio attribuendolo a un solo partito invece che ad una coalizione.
Così il principio costituzionale dell’eguaglianza del voto è demolito, con la conseguenza che la maggioranza uscita dal ballottaggio potrà concedere o revocare la fiducia al governo, scegliere il presidente della Repubblica, condizionare la composizione della Corte Costituzionale e del CSM. In tal modo tutti gli organi istituzionali e di garanzia rischiano di essere controllati dai partiti attraverso il governo e la Camera dei deputati.
Da ultimo non pochi dubbi vi sono sulla concreta applicazione di tale legge elettorale, la cui entrata in vigore è prevista per il 2016 e che comunque presuppone la riforma costituzionale del Senato, circostanza quest’ultima tutt’altro che pacifica, ragion per cui si spera che nel frattempo prevalga il buon senso e si adottino quegli interventi in mancanza dei quali l’Italicum appare destinato al vaglio della Corte Costituzionale che, in virtù dei principi già espressi, non potrà che censurarlo come è accaduto con il Porcellum.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2017&numero=35
