(pubblicato sul “il Corsivo” n.23 del 10 giugno 1998)
NUMEROSI GLI ASPETTI INNOVATIVI DELLA LEGGE CHE RENDERA’ SEMPRE PIU’ DIFFICILE IL FENOMENO DEL PRESTITO ILLEGALE, ORIGINE DI TANTI GUAI PER FAMIGLIE E IMPRESE
La legge 108/96 segna un punto di partenza nella lotta al fenomeno del prestito illegale, così detto “a strozzo” e costituisce un importante impianto normativo e strumentale, non solo repressivo, come era in passato, ma anche preventivo del fenomeno dell’usura. Infatti ha apportato talune novità di rilievo al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile e ad alcune leggi collegate.
Ne sintetizzo gli aspetti innovativi:
1) viene definito il reato di usura e sono indicate le circostanze aggravanti, dando maggior rilievo alle attività imprenditoriali dell’usurato;
2) sono state aumentate le pene detentive, pecuniarie ed accessorie, fino alla confisca obbligatoria dei proventi del reato;
3) viene riconosciuto il diritto di costituzione di parte civile alle Associazioni e Fondazioni finalizzate alla prevenzione dell’usura;
4) vengono istituiti il Fondo di Solidarietà, che eroga mutui senza interesse alle vittime che denunciano l’autore del reato, ed il Fondo per la Prevenzione,a sostegno di Consorzi o di cooperative di garanzia (Confidi) nonché, delle Fondazioni ed Associazioni riconosciute;
5) viene istituito l’Albo dei soggetti che svolgono attività di mediazione creditizia, con penalità per coloro che che svolgono tale attività senza essere iscritti nell’albo e con penalità specifiche per coloro che, operando nel campo bancario-finanziario, indirizzano persone a soggetti non abilitati;
6) si istituisce l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiusura;
7) si introduce la previsione dell’applicazione obbligatoria della misura di sicurezza della confisca;
8) si modifica il termine della prescrizione, che decorre dall’ultima riscossione delle some;
9) si prevede la riabilitazione in favore dell’usurato che ha subito protesti;
10) viene determinato il tasso-soglia superato il quale gli interessi saranno considerati usurari.
Passando all’esame degli aspetti più interessanti, si rileva che in materia penale la L.108/96 ha modificato la precedente disciplina con l’eliminazione degli elementi costitutivi del reato del presupposto dell’approfittamento dello “stato di bisogno” della vittima e l’introduzione di un tasso di interesse usurario per le diverse categorie di credito, quale riferimento oggettivo per l’individuazione dell’illecito.
Si prevede inoltre che, a prescindere dal superamento del tasso, il reato si concretizzi anche nel ipotesi in cui sussista una notevole sproporzione tra le prestazioni delle parti e la vittima versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Con l’oggettivazione del reato attraverso l’introduzione del tasso-soglia, da più parti criticato, il legislatore ha voluto affermare che la gestione del credito rimane affidata ad istituti di credito soggetti a controllo da parte dei preposti organi di vigilanza, in modo da garantire la massima trasparenza e legali.
Con la riformulazione dell’art tà, anche a costo di porre limiti alla contrattazione tra privati.644 cod.pen. è stato poi unificato in un’unica figura il reato di usura impropria.
Nella fattispecie normativa rientrano anche comportamenti che in precedenza erano leciti, come ad esempio i finanziamenti ad alto rischio, determinati unicamente da finalità speculative e di investimento economico e le richieste di prestiti volti a soddisfare esigenze voluttuarie.
Tale inclusione è giustificata dalla circostanza che la prestazione dell’agente, a fronte della quale vengono pretesi gli interessi o gli altri vantaggi usurari, non è più circoscritta solo al denaro o ad altra cosa mobile, ma può consistere in qualsiasi altra utilità: beni immobili, prestazioni professionali, atti di vendita, concessione di locazioni con corrispettivi abnormi.
Ma la vera e propria novità della L.108/96 risiede nel fatto di aver individuato una linea di demarcazione tra interessi leciti ed interessi usurari.
La L.108/96 apre inoltre due spazi innovativi.
Si tratta della prevenzione diretta ad evitare che il fenomeno dell’usura si riproduca ulteriormente e quello della solidarietà per coloro che ne sono vittime.
Gli strumenti previsti dalla legge consistono nella creazione di Fondi che rendono concreta la partecipazione della società civile al problema dell’usura e responsabilizzano le istituzioni, superando così il momento esclusivamente repressivo che era privilegiato in passato.
Ben diverso fine anima invece il Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura che è destinato ad operare in un momento successivo alla conclusione del contratto usurario, con lo scopo di consentire, da un lato la repressione del reato di usura, e, dall’altro, di recuperare l’usurato al credito legale.
Certamente la nuova normativa è complessa nei suoi articolati e dovrà essere migliorata per poter raggiungere lo scopo da tutti voluto del contenimento prima e dell’eliminazione poi del fenomeno dell’usura. Fenomeno questo molto radicato su tutto il territorio, se solo si pensi che dall’esame del rapporto presentato in Parlamento dal Commissario Governativo per la lotta al racket e all’usura, sulla base dei dati forniti dalla Banca d’Italia, emerge che le vittime dell’usura nel nostro Stato sono ben 878.000, vale a dire un italiano su 56, per un fatturato stimato in 103 mila miliardi di lire.
Il legislatore ha offerto uno strumento per la lotta all’usura e la sua prevenzione. Occorre che ognuno di noi faccia ora la sua parte ad ogni livello, convincendo le vittime dell’usura a collaborare con le istituzioni, aiutandole ad uscire dall’isolamento, a vincere la sensazione di vergogna che generalmente il soggetto passivo del reato di usura si porta dentro di sè.
Percorrendo la strada che il legislatore ha spianato certamente contribuiremo fattivamente al riavvicinamento dei cittadini alle istituzioni e delle istituzioni ai cittadini, migliorando quindi la società in cui viviamo.
