
(pubblicato sul “QUOTIDIANO DI LECCE” del 8 gennaio 2000)
L’evoluzione normativa in materia di enti locali costituisce il segno tangibile degli sforzi compiuti dal legislatore nella direzione del miglioramento delle strutture amministrative del nostro Stato.
La legge n. 142 del 1990 intitolata “Ordinamento delle Autonomie Locali”, conteneva già alcuni principi innovatori volti all’ammodernamento della macchina amministrativa e degli enti.
Tale legge è stata sottoposta a numerosi cambiamenti ed adeguamenti che hanno creato non poche difficoltà per gli operatori, sotto il profilo della incertezza interpretativa, conseguente ad un intervento normativo disorganico.
La legge n. 265 del 1999 costituisce invece un grande passo avanti verso una riforma più organica che interessa tutti i singoli aspetti della realtà degli enti locali.
Si tratta infatti di una legge che ha inteso affrontare in maniera globale e con una filosofia nuova il problema delle autonomie locali.
Essa investe tutti i settori di attività di un ente locale con il precipuo intento di aumentare le garanzie, di perseguire i principi ai quali ogni atto ed ogni comportamento pubblico dovrà ispirarsi, che sono quelli della efficienza, della efficacia, della economicità, della imparzialità e della buona amministrazione.
All’Ente è inoltre riconosciuto, in aggiunta alla podestà statuaria, il potere di produrre norme imperative nei confronti dei cittadini che appartengono alla Comunità di cui l’Ente è il rappresentante.
Tutti questi principi sono contemperati dal riconoscimento di un ruolo diverso del cittadino, al quale viene riconosciuta una vera e propria centralità.
La riforma della legge 142 del 1990, contenuta nella 265 del 1999 incide profondamente sul potere normativo degli enti locali, ampliandone la sfera di intervento del legislatore primario ed ambiti di autonomia delle autorità locali. Non potrebbe essere diversamente, proprio perché il nuovo assetto degli Enti Locali non può che prendere le mosse da una piena e completa modifica dello Statuto, che è lo strumento fondamentale di disciplina ed organizzazione della vita degli enti.
L’adeguamento degli statuti rappresenta un momento molto importante per ogni Ente in quanto attraverso lo statuto si realizzano in concreto i principi dell’autonomia e del decentramento, quelli della sussidiarietà, della partecipazione popolare e delle garanzie.
La nuova configurazione dello statuto dovrà fissare tra l’altro le norme fondamentali per l’organizzazione dell’ente, dovrà definire le competenze degli organi e l’ordinamento degli uffici, i rapporti tra i Comuni, le forze di partecipazione popolare alla vita dell’ente, le funzioni che potranno essere svolte attraverso le attività esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali e le modalità di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.
Sono inoltre previste forme più incisive di partecipazione popolare attraverso strumenti di interventi diretti in campo politico, come ad esempio i referendum.
Ed ancora, la possibilità di inoltrare istanze, petizioni, proposte ed, in campo giudiziario, il riconoscimento di una vera legittimazione processuale attiva del cittadino elettore che si può sostituire a quella spettante al Comune nelle azioni di promuovere dinanzi a qualsiasi giudice, non solo quello amministrativo, senza alcun potere, però di resistere in giudizio.
Con le legge 265 del 1999 viene delineata la figura degli amministratori, viene affidata ad un regolamento comunale e provinciale la disciplina del funzionamento dei consigli, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, di presentazione e discussione delle proposte, del quorum per il funzionamento delle sedute, che non può essere inferiore ad un terzo degli eletti, esclusi il Sindaco, l’eliminazione avrà luogo immediatamente Presidente della Giunta Provinciale e Presidenti dei Consigli.
L’art. 4, al comma 2, prevede forme di partecipazione e di garanzia a tutela delle minoranze; in particolare stabilisce che a queste ultime debba essere attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di garanzia e di controllo.
I comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti e le province potranno inoltre istituire strutture specifiche di supporto al funzionamento dei rispettivi organi consiliari.
Nella legge è previsto poi che sia riservata allo statuto la determinazione del numero dei componenti della giunta, con l’unico limite che non venga superato un terzo dei consiglieri comunali o provinciali.
Sono stati inoltre notevolmente ampliati i poteri del Sindaco in materia di calamità naturali, di esercizi commerciali e servizi pubblici.
Il quadro di semplificazione e di decentramento si arricchisce infine con le nuove disposizioni che consentiranno di modellare la dotazione dell’organico di comuni e province a misura delle loro reali esigenze e necessità contingenti.
Emerge una nuova figura di dirigenti e di responsabili dei servizi ed una separazione sempre più netta tra strutture di gestione e quelle di governo, in sintonia con il principio, già precedentemente delineato, che agli organi collettivi compete la funzione di indirizzo politico e di controllo ed ai dirigenti, o in loro assenza, ai responsabili degli uffici e dei servizi, la gestione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi e dei programmi.
E’ ormai iniziata una nuova era che consentirà a tutti gli enti locali, se lo vorranno e se ne saranno capaci, di realizzare in concreto quella autentica autonomia e quel decentramento di cui tutti i cittadini avvertono la necessità.
Occorre proseguire su questo percorso, già tracciato dal legislatore, con prudenza ed oculato ottimismo, ma anche con la massima determinazione, convinti, come dobbiamo tutti essere, che così facendo renderemo un grosso servizio alle istituzioni perché, nel rispetto dei diritti e dei ruoli di ciascuno, contribuiremo sicuramente ad una effettiva modernizzazione dei nostri apparati amministrativi locali.
Ove invece lo sforzo compiuto dal legislatore dovesse naufragare per scarsa sensibilità degli operatori degli enti locali nell’attività di adeguamento allo spirito della riforma di statuti regolamenti e, vorrei dire, anche comportamenti quotidiani, inevitabilmente aumenterà la frattura, già preoccupante, tra il paese reale e le istituzioni.

Forma di democrazia diretta definibile come il complesso di istituti che consente alle comunità di prender parte all’attività di formazione delle politiche pubbliche che le riguardano, attraverso espressione diretta e non mediata della volontà popolare. Tali istituti disciplinati dal TUEL sono: la partecipazione popolare, i referendum, le azioni popolari. In particolare, l’art. 8 TUEL disciplina il referendum quale forma di partecipazione popolare di carattere opzionale (facoltativi), attraverso la quale tutti i cittadini hanno la possibilità di esprimere il loro parere su programmi e interventi relativi all’amministrazione e al funzionamento dell’ente locale (possono essere consultivi, abrogativi e propositivi). L’azione popolare locale può essere intentata da chiunque a tutela di diritti o interessi dei quali è titolare l’intera collettività: consente al cittadino di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia di residenza. L’art. 9, comma 3, TUEL disciplina l’azione delle associazioni ambientaliste che possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del G.O. che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale.
