
(pubblicato sul “il Corsivo” n. 41 del 4 novembre 1998)
LA STRETTOIA DELLA PACIFICAZIONE DELLE VARIE POSIZIONI POLITICHE E’ UNO DEI PASSAGGI PIU’ DIFFICILI PER MODIFICARE LE ISTITUZIONI DELLO STATO, CHE SONO VERAMENTE VECCHIE
Nell’ambito di una società post-industriale e complessa, quale è quella in cui viviamo, sono numerose le tensioni tra globalismo e frammentazione.
Il vero dilemma dello Stato moderno è quello di essere strumento di conflitto o di pacificazione.
Lo Stato monastico, da solo, non è più in grado di rispondere a tutte le domande di una società moderna ed in continua evoluzione.
Il problema è quello di ricercare delle soluzioni, attraverso la creazione di istituzioni territoriali dotate di piena autonomia funzionale, che siano in grado di affiancare uno Stato minimo in un ordinato equilibrio di pesi e contrappesi.
La realizzazione di un autentico federalismo su base regionale potrebbe costituire la novità per riavvicinare i cittadini allo Stato attraverso un processo inverso rispetto a quello da cui quest’ultimo è nato (i plebisciti del 1860 e l’assemblea costituente del 1946) che è quello di riconoscere l’esercizio della maggior parte dei poteri, attualmente detenuti dalla Stato centrale, alle singole entità territoriali locali.
Lo Stato centrale, in sostanza, dovrà esercitare unicamente funzioni di indirizzo e di controllo su alcuni aspetti di interesse comune, quali l’ordine pubblico, la giustizia, la politica estera, quella economica e monetaria, nonché, in materia di difesa, agricoltura, commercio estero, sanità, trasporti federali ed istruzione; tutte le altre materie e tutte le altre funzioni dovranno essere riservate alla competenza degli enti territoriali periferici.
Nella fase che stiamo vivendo è entrato in crisi l’intero sistema istituzionale.
La statualità tradizionale di tipo monastico non è più in grado di dare risposte adeguate a tutte le problematiche che deve affrontare una società complessa.
Gli attuali dibattiti sulle riforme rappresentano più un tentativo di colmare con ottocentesche categorie quel vuoto che si è aperto: cioè il vuoto attorno a quale idea e quale forma di Stato sia la più idonea ed economicamente la più conveniente per l’Italia.
Una possibile risposta al quesito c’è: lo Stato Federale.
Il Federalismo non è soltanto un modello di ordine politico statale, ma una configurazione in cui si compongono ordine economico, ordine sociale ed organizzazione pubblica dei poteri.
Per evitare una degenerazione del federalismo occorre però fissare alcuni principi, la cui conservazione garantisce il mantenimento della pacifica coesistenza tra i cittadini e le libertà fondamentali.
Titolare della sovranità deve rimanere sempre e soltanto il popolo, che può delegarla allo Stato.
Nella vigente costituzione il concetto della sovranità popolare, purtroppo, è stato ridimensionato ad opera dei padri costituenti. Infatti, l’art.1, 2° comma sancisce che: la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Come è noto la Costituzione è stata elaborata ed approvata a seguito di un compromesso tra le due ideologie dominanti dopo la fine della seconda guerra mondiale: quella cattolica e quella comunista, al di fuori di un processo di integrazione tra le varie comunità locali sovrane e senza alcuna ratifica referendaria. Pertanto i limiti imposti al popolo “pseudo sovrano”, derivano proprio dalla volontà venuta fuori da quel compromesso.
Da ciò deriva che il popolo è stato definito sovrano da un’assemblea costituente che, in realtà, lo ha relegato nel ruolo di suddito della partitocrazia, che in sede costituzionale si è praticamente autoproclamata titolare del potere di limitare la sovranità del popolo.
E’ evidente, quindi, che il cammino per la ricostituzione dello Stato non può prescindere da un nuovo patto sociale con i suoi cittadini: “l’atto di sovranità del popolo tutto intero, che crea un nuovo Stato, gli dà una costituzione e lo sovrappone in una sfera più ampia agli Stati antichi, serbati in vita in una sfera più ristretta” (Luigi Enaudi).
Nella nuova concezione dello Stato la sovranità deve rimanere sempre e soltanto al popolo, senza alcuna limitazione.
Esaminiamo ora, in maniera sintetica, tutte le modifiche che potrebbero giovare ala formazione di una nuova identità nazionale e di una rinnovata fiducia del cittadino verso le istituzioni, condizioni indispensabili per affrontare, poi, l’integrazione sovra-nazionale europea senza incorrere negli stessi errori e fallimenti del passato.
La revisione, che dovrebbe interessare la carta costituzionale nella sua interezza, dovrà essere elaborata con lo strumento di un’assemblea costituente e sottoposta all’approvazione dei cittadini.
In particolare, per adeguare la nostra Costituzione alle nuove esigenze della nuova realtà, si potrebbero apportare le seguenti modifiche:
In tutti gli articolati la parola “Repubblica” andrebbe sostituita con “Stato Federale”.
L’art. 1: L’Italia è uno Stato Federale in cui la sovranità appartiene al popolo che potrà delegarla nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
L’art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Per i dipendenti pubblici, i funzionari e per coloro che esercitano funzioni pubbliche la responsabilità si estende anche all’ente di appartenenza”.
L’art. 5: “Lo Stato è formato da venti regioni autonome ad esso federate. Allo Stato federale sono delegati tutti i poteri in materia di difesa, giustizia, ordine pubblico, politica economica, monetaria, politica estera, agricoltura, commercio estero, sanità, istruzione trasporti federali; mentre tutti gli altri poteri sono riservati alle singole Regioni, ovvero ai cittadini”.
Abrogazione dell’art. 7 al fine di riaffermare la laicità dello Stato.
Art. 8: “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Esse avranno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico dello Stato.
Abrogazione 2° comma dell’art.52 al fine di eliminare la leva obbligatoria in tempo di pace.
Parte II – Ordinamento dello Stato Federale
Titolo I
Sezione I – Le Camere: Eliminazione del Senato ed istituzione di una seconda Camera formata da deputati regionali.
Sezione II – La formazione e l’approvazione delle leggi da parte di una sola Camera, nell’ambito delle rispettive competenze per materia.
Istituzione del referendum propositivo.
Titolo II – Capo dello Stato
Istituzione dell’elezione diretta a suffragio universale per la carica suprema dello Stato, che sarà anche capo del Governo, cui potrà essere chiamato qualsiasi cittadino in possesso dei diritti civili e degli stessi requisiti per l’elezione al Parlamento.
Riduzione della durata della carica a 5 anni e possibilità di una sola rielezione.
Titolo III – Il Governo
I poteri del capo del governo sono esercitati con l’ausilio dei collaboratori del suo Gabinetto formato dal Segretario di Stato e da dieci consiglieri tecnici, ognuno preposto ad uno dei dieci settori di competenza federale, scelti al di fuori del Parlamento.
Titolo V – La Magistratura
Limitazione della magistratura alla sola funzione giudicante.
Elezione diretta a suffragio regionale dei pubblici ministeri da scegliersi tra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano svolto lodevolmente la loro attività per almeno 20 anni in qualità di avvocati cassazionisti liberi professionisti, o di avvocati dello Stato, o di professori universitari in discipline giuridiche e che sino in possesso dei necessari requisiti morali e di equilibrio.
Abrogazione dell’art.112 che prevede l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale.
Istituzione del difensore civico con compiti analoghi a quelli dell’ombudsman, con il potere di rimessione alla Corte Costituzionale delle leggi ritenute incostituzionali.
L’incostituzionalità di una legge potrà essere sollevata anche da un quinto dei parlamentari federali o regionali o dai singoli Stati regionali.
Abrogazione nel titolo V delle parti in cui vengono limitati i poteri e le funzioni delle Regioni.
Modifica dell’art.135: i giudici della Corte Costituzionale dovranno essere scelti dal Capo dello Stato e dalle due Camere.
Nomina a vita dei membri della Corte Costituzionale.
Modifica dell’art.138 nel senso che le leggi di revisione costituzionale sono adottate con deliberazioni delle Camere in seduta comune e sono approvate a maggioranza assoluta.
Abrogazione dell’art. 139 in quanto impedisce l’evoluzione della Carta Costituzionale cristallizzandola in una situazione di irreversibilità, che è in contrasto con i principi di uno Stato democratico.
Abrogazione di tutte le Disposizioni Transitorie e Finali in quanto contrarie al concetto di transitorietà.
