La libertà personale è la condizione indispensabile per godere di qualsiasi altra libertà.

Proprio per questa ragione in Costituzione vi è scritto che la stessa è un diritto inviolabile.

La libertà personale è un diritto primario e inalienabile e per ogni ordinamento giuridico democratico costituisce una priorità assoluta.

Naturalmente la libertà individuale non può considerarsi illimitata, in quanto incontra un limite nei diritti degli altri cittadini, per cui soltanto se il cittadino viola le regole della convivenza civile tutelate dalle norme penali, la libertà personale può subire delle legittime restrizioni.

Nella nostra Costituzione la compressione o soppressione del diritto alla libertà personale contiene dei limiti all’azione dello Stato e delle forze di polizia, dal momento che la restrizione della libertà è una lesione di un diritto fondamentale ed un danno incommensurabile nei confronti della persona che la subisce.
Proprio per questo la Costituzione prevede che soltanto l’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge può restringere la libertà, neppure la legge ordinaria potrebbe farlo, né tantomeno un atto amministrativo quale è un Dpcm emanato dal presidente del Consiglio dei ministri che surrettiziamente si sottrae al passaggio del presidente della Repubblica e all’esame del Parlamento, nonché al controllo della Corte costituzionale che è il giudice delle leggi e non degli atti amministrativi.

Conseguentemente qualsiasi intervento che metta in discussione la libertà personale dei cittadini oltre ad essere illegittimo ed incostituzionale, sotto il profilo penale, è addirittura illecito e dovrà essere perseguito a norma di legge.