La repubblica italiana non è stata mai proclamata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite come era previsto dal D.L.L. n.219/1946, ma da una delibera di trasferimento dei poteri del Consiglio dei Ministri presieduto da Alcide De Gasperi adottata la notte tra il 12 ed il 13 giugno 1946, cioè con un atto amministrativo irrituale.

Che fine ha fatto la Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 della Gazzetta Ufficiale, pubblicata il 1° luglio 1946 (Anno 87) che attestava una data diversa e quindi falsa, quella del 18/06/1946, in cui si attribuisce a De Gasperi l’esercizio dei poteri di capo provvisorio dello Stato?

Per una analisi completa delle vicende occorre partire proprio dall’edizione straordinaria n. 144 della Gazzetta Ufficiale, pubblicata il 1° luglio 1946 (Anno 87), che è uno dei documenti più significativi della storia repubblicana italiana.

Entrato in vigore proprio in quella data, il fascicolo ufficializzò l’inizio delle funzioni del Capo Provvisorio dello Stato e la transizione costituzionale che portò alla nascita della Repubblica.

Questa Gazzetta Ufficiale è tuttavia inopinatamente sparita dalle raccolte ufficiali.

I giuristi e gli storici più attenti si chiederanno il perché di questa sparizione.

Purtroppo ancora oggi, a distanza di 80 anni dagli eventi, non emerge ancora una verità storica che invece aiuterebbe a trovare una riconciliazione tra italiani di opposte vedute.

L’unico aspetto che qui interessa è quello di una pacata analisi sotto l’esclusivo profilo giuridico delle varie fasi procedimentali del percorso che disciplinava il referendum per la scelta istituzionale.

Non intendo entrare in argomento su paventati brogli elettorali, sulla circostanza che le schede scrutinate erano di gran lunga superiori rispetto a quelle che l’Istat dichiarò esser state distribuite, né sul fatto che non parteciparono al voto i militari prigionieri di guerra nei campi degli alleati (alcuni si trovavano addirittura negli Stati Uniti) e gli internati in Germania che a poco alla volta cominciavano a ritornare in patria, né votarono i cittadini italiani residenti  nella provincia di Bolzano, che dopo la creazione della Repubblica di Salò era stata annessa alla Germania e che dopo la fine della guerra era stata messa sotto governo diretto degli Alleati, né quelli residenti a Pola, Fiume e Zara, tutte e tre città italiane prima della guerra, ma che successivamente passarono alla Jugoslavia e nemmeno a Trieste, sottoposta ad amministrazione internazionale e al centro di un complicato contenzioso diplomatico che si sarebbe risolto soltanto nel 1954.

Limitandomi quindi ad una analisi prettamente giuridica della vicenda osservo che lo svolgimento del referendum era disciplinato da due decreti legislativi luogotenenziali: il n. 219 del 23/4/46 ed il n.98 del 16 marzo 1946, n. 98 

L’art. 19 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219 attribuiva alla Corte Suprema di Cassazione il potere di emettere il giudizio definitivo sui reclami, sulle proteste e sulle contestazioni relative allo svolgimento del Referendum istituzionale del 2 giugno 1946.

La disposizione stabiliva che la Corte dovesse pronunciarsi sulle regolarità delle operazioni di voto e scrutinio nei collegi e nelle singole sezioni, provvedendo a eventuali annullamenti dei voti laddove le irregolarità fossero state accertate.

Il decreto e l’articolo in questione disciplinavano nello specifico la proclamazione dei risultati.

Mentre i risultati provvisori venivano proclamati al termine dello spoglio, l’art. 19 demandava alla Corte di Cassazione in sede di adunanza separata di esaminare i verbali degli uffici circoscrizionali e risolvere tutte le contestazioni o proteste sollevate durante le operazioni.

L’ufficializzazione dell’esito finale costituiva il fondamento giuridico per l’emissione del giudizio definitivo che avrebbe dovuto precedere la nascita ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell’articolo 2 del D.L.L. n.219/1946 era previsto che nel caso in cui “la maggioranza degli elettori votanti” si fosse pronunciata a favore della Repubblica, l’assemblea Costituente come suo primo atto avrebbe eletto il Capo provvisorio dello Stato il quale avrebbe esercitato le sue funzioni fino alla nomina del Capo dello Stato, secondo il deliberato della nuova Costituzione.

Sempre quell’articolo prevedeva che dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum, e sino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni sarebbero state esercitate dal presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Per quanto concerne invece le fasi della proclamazione dei risultati, l’articolo 17 del secondo decreto legislativo, stabiliva che la Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e con la partecipazione di 6 presidenti, di 12 consiglieri e l’intervento del Procuratore Generale, avrebbe proceduto alla somma dei voti attribuiti alla Repubblica e di quelli attribuiti alla Monarchia, ed avrebbe quindi fatto la proclamazione dei risultati del referendum.

In data 10 giugno 1946, la Corte di Cassazione, non disponendo dei dati definitivi, si limitò a rendere noti i risultati delle votazioni relativi ai 32 collegi elettorali (peraltro incompleti perché mancavano i risultati di oltre 100 sezioni), che risultarono i seguenti: la Repubblica ebbe 12 milioni 672 mila 767 voti, mentre la Monarchia ne riportò 10 milioni 688 mila 905.

Non potendo fare altro, la Corte si riservò di emettere in una successiva adunanza il giudizio definitivo sul risultato e quindi di procedere all’effettiva proclamazione dello stesso, dopo aver deciso sui reclami, sulle contestazioni e dopo aver preso atto del numero complessivo dei votanti, tenuto conto dei dati relativi alle sezioni mancanti e ai voti nulli.

Senza attendere la nuova riunione della suprema Corte e quindi in assenza della proclamazione dei risultati definitici, nella notte fra il 12 ed il 13 giugno 1946 si riunì il Consiglio dei Ministri e fu così che al di fuori ed in spregio delle previsioni di cui all’art.19 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219 assunse le funzioni di capo provvisorio dello Stato Alcide De Gasperi, il quale ricopriva la carica di Presidente del Consiglio.

Probabilmente la decisione fu presa per sbloccare la situazione di stallo istituzionale e per porre fine alle tensioni di piazza sorte dopo il Referendum del 2 giugno.

Tuttavia, dinnanzi a tale atto illegittimo e rivoluzionario Re Umberto II, che avrebbe invece dovuto conservare la funzioni fino alla proclamazione della Corte di Cassazione che ebbe poi luogo il 18 giugno 1946, nel pomeriggio del 13 giugno 1946, decise di lasciare il territorio italiano al fine di “non provocare spargimento di sangue” e “nella speranza di scongiurare agli italiani nuovi lutti e nuovi dolori”.

Infatti la proposizione di un ricorso avrebbe allungato i tempi di proclamazione della parte vincitrice ed avrebbe esposto il Paese al pericolo di una nuova guerra civile, proprio per l’esistenza di una netta frattura della popolazione fra monarchici e repubblicani.

Successivamente, il 18 giugno 1946, alle ore 18.00 nell’aula di Montecitorio, il Presidente della Corte di Cassazione, Giuseppe Pagano, dette poi lettura del verbale relativo al giudizio definitivo e comunicò i risultati dopo le contestazioni, le proteste e i reclami dei monarchici, ma si astenne da qualsivoglia proclamazione, dal momento che ormai esisteva una situazione di fatto che probabilmente non avrebbe potuto avallare.

La prova che De Gasperi usurpò illegittimamente ed illecitamente i poteri di capo dello Stato in violazione dell’art.287 cod. pen. lo si rileva proprio dalla lettura della Gazzetta Ufficiale n.144 del 01/07/1946 dove vi è scritto che in data 18/06/1946 l’on. le De Gasperi ha trasmesso a De Nicola i poteri esercitati dal giorno dell’annuncio dei risultati definitivi, quindi dal 18/06/18.

Ciò sta a significare che i poteri furono assunti ed esercitati abusivamente, illegittimamente ed illecitamente dal 12/06/46 al 18/06/1946.

Gazz. Uff. ed. str. n.144, 1 luglio 1946: “Presidenza del Consiglio dei Ministri. Insediamento del Capo provvisorio dello Stato. Oggi alle ore 13 in una sala di Montecitorio ha avuto luogo l’insediamento del Capo provvisorio dello Stato On. Enrico De Nicola, al quale l’On. De Gasperi ha trasmesso i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati, nella sua qualità di presidente del Consiglio, dal giorno dell’annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale. Alla cerimonia di insediamento assistevano il Presidente dell’Assemblea Costituente On. Saragat con i vice presidenti Terracini, Micheli, Conti e Pecorari, tutti i ministri, l’ultimo presidente della Camera On. Orlando e l’ex presidente della Consulta Nazionale on. Sforza”.

Questi i fatti storici e gli aspetti giuridici che suscitano non poche perplessità in relazione all’iter procedimentale adottato e alle condotte poste in essere per agevolare e anticipare la nascita della repubblica, fatti di cui ancora oggi si nascondono le prove documentali.

Nessuno pensa di modificare la realtà delle cose perché in ogni caso, indipendentemente dalle polemiche e dagli eccessi che all’epoca divisero ancora una volta gli Italiani tra fautori della “repubblica o il caos” e della “monarchia senza alcun salto nel buio”, resta il fatto pacifico che la repubblica esiste e che nessuna monarchia costituzionale moderna potrebbe sopravvivere se non gode del consenso generale del suo popolo e quel consenso naturalmente deve sempre saperselo meritare.

https://giovani.camera.it/public/documenti/Fascicolo1.pdf

https://giovani.camera.it/public/documenti/Fascicolo1.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/05/03/046U0219/sg

https://archivio.quirinale.it/aspr/presidente/alcide-de-gasperi

https://www.gazzettaufficiale.it/ricercaArchivioCompleto/serie_generale/1946


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