Lo spunto di riflessione che propongo è quello di interrogarsi su chi fosse il beneficiario ed il destinatario della miniriforma del codice penale attuata con legge n.85/2006
Nel 2006, Presidente del consiglio Silvio Berlusconi e Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, con il surrettizio pretesto che i reati di opinione rappresentassero un «relitto storico» che permaneva all’interno del nostro codice penale, nonostante l’attuale momento storico fosse profondamente mutato rispetto a quello in cui erano introdotti (anno 1930), si pose mano ad una articolata e scientifica riforma di 14 reati previsti dal codice penale.
Nella realtà, indipendentemente da quanto è stato scritto nei lavori parlamentari, la vera ragione di quella improvvisa modifica era dettata da altre subdole ed impellenti necessità.
Infatti, come è noto, aveva già avuto luogo tutta una serie di cessioni di sovranità in favore dell’Ue ed altre cessioni erano in corso di attuazione, sicchè, se il codice penale non fosse stato riformato, le ulteriori “cessioni di sovranità”, che peraltro sarebbero avvenute, come in precedenza, senza alcuna delega, avrebbe comportato non soltanto la violazione della Costituzione (art.11 cost.) che non prevede assolutamente la cessione di sovranità, ma soltanto “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”, ma anche la violazione del codice penale.
Fu questa la reale motivazione che indusse i manovatori della economia e della politica a chiedere ai parlamentari nominati dalla segreterie nazionali dei partiti in forza della legge elettorale “porcellum” ad approvare la legge 24/02/2006 n.85, con cui venne modificato sostanzialmente il contenuto di un gruppo di reati contenuti nel libro secondo del codice penale sotto il titolo “Dei delitti contro la personalità dello Stato”.
Esaminiamone alcuni:
Articolo 241
– Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato
«Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato è punito con l’ergastolo
Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l’unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.
Nuovo testo modificato:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni. La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».
Art. 272
– Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale –
«Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1).
Modifica: ABROGATO
Art. 283
– Attentato contro la costituzione dello Stato –
«Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni».
Nuovo testo modificato:
«Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».
Art. 290
– Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate –
«Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale, o l’ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione».
Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655
Modifica:
«con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
All’articolo 291 del codice penale – Vilipendio della nazione italiana, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All’articolo 342 del codice penale – Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».
Art. 299
– Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero -«Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».
Modifica:
«Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 aeuro 1.000».
E’ evidente che il callido comportamento di chi avrebbe dovuto rappresentare il Popolo italiano e non i signori di Bruxelles ha arrecato gravi pregiudizi allo Stato di diritto, riducendo i deterrenti e le pene che prima garantivano una piena tutela contro quelli che un tempo erano considerati reati gravi.
Sapranno i componenti del governo del cambiamento ed in primis il Presidente Giuseppe Conte ed i suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, intervenire per riequilibrare i complessi interessi in gioco?
Il senso dello Stato ed il rispetto per i principi che ispirano il nostro ordinamento democratico glielo impongono e se lo faranno lasceranno un segno tangibile della diversità che essi hanno concepire la gestione del potere come servizio al Paese!

Radio LDR- Informazione e Consapevolezza 138 – Dibattito su: “GIUSTIZIA e DITTATURA”
Ospiti: Dott. Paolo Ferraro e Avv. Alfredo Lonoce – Conduce: Vittorio Boschelli

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