
Assenza di controlli esterni, assenza di tutela sull’impiego delle risorse economiche pubbliche, aumento esponenziale del deficit pubblico e grave attacco al principio di legalità.
Dalla creazione dello Stato unitario fino alle riforme “Bassanini”, iniziate nel 1997 e culminate nella revisione costituzionale del 2001, che ha abrogato l’art. 125, primo comma, e l’art.130 della Costituzione, consentendo la soppressione dei controlli di legittimità sugli atti degli enti locali, il sistema della amministrazione pubblica aveva funzionato perfettamente.
La storia recente dimostra, che venuto meno ogni controllo, si sono verificarti fenomeni pervasivi e sistematici di cattiva amministrazione, che emergono soltanto quando interviene la Corte dei Conti, sempre che non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale e quando può e riesce ad occuparsene la Magistratura penale con la tutte difficoltà che le indagini in materia di pubblica amministrazione richiedono in assenza di una sezione specializzata.
La eliminazione dei controlli, voluta ed attuata alla fine del 2002 dopo la revisione della nostra Costituzione delle varie Regioni con lo scioglimento dei Comitati di Controllo (Coreco) ha comportato un vero e proprio ridimensionamento del principio di legalità cui non corrisponde poi un miglioramento del rapporto costi – ricavi.
Il superamento dei controlli esterni ha praticamente aperto la strada ad una illegalità diffusa.
Sono ormai all’ordine del giorno la stipula di contratti di appalto senza gare ad evidenza pubblica, senza il rispetto della concorrenza ed in assenza della prescritta pubblicità, l’assunzione di personale senza concorso, impegno di spese senza coperture finanziarie ed il totale superamento del principio di legalità.
E’ evidente che attraverso gli innumerevoli rivoli degli enti locali si alimenta la voragine del debito pubblico e che in ogni ente si aprono le porte alla malavita organizzata che, dopo la riforma sull’affidamento della gestione ai dirigenti, riesce più facilmente a condizionare il singolo, al contrario di quanto accadeva quando invece esistevano gli organi collegiali esterni di controllo.
Non si deve dimenticare che la legalità costituisce l’unica vera garanzia dell’efficienza, efficacia ed economicità degli atti degli enti locali e di ogni pubblica amministrazione, mentre l’inefficienza, inefficacia e non economicità è sempre cagionata dalla violazione della legge.
I CORECO, organi imparziali con funzioni paragiurisdizionali garantivano appunto con le loro delibere collegiali e con l’assunzione di responsabilità (penale e contabile) solidale dei loro componenti, il rispetto del principio di legalità ed impedivano ogni eventuale interferenza sulla gestione delle risorse pubbliche da parte di soggetti estranei.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/69050.pdf
http://telestreetarcobaleno.tv/piu-ruberie-nella-pubblica-amministrazione/
http://www.unsognoitaliano.it/Struttura/Archivio/anno2016/maggio2016.htm
