E’ stata diffusa la notizia di avvisi di garanzia da parte dei pm di Roma nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e di sei ministri del suo governo per la gestione dell’emergenza Covid-19 e di trasmissione degli atti al Tribunale dei Ministri.
Si ritiene utile fornire ai lettori alcune informazioni riguardanti il procedimento penale in corso che è disciplinato dalla Legge costituzionale n.1/1989.
L’ :Art.6 della richiamata legge costituzionale prevede:
- I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall’articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio.
- Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
L’ Art.8 dispone:
- Il collegio di cui all’articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l’archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell’articolo 5.
- In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l’archiviazione con decreto non impugnabile.
- Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.
Dunque l’avviso di garanzia inviato al Presidente del Consiglio e ad altri Ministri dell’attuale Governo da parte del PM presso il Tribunale di Roma e la trasmissione degli atti, con le sue richieste, al Tribunale dei Ministri altro non è che un atto dovuto in quanto la citata legge costituzionale impone che il PM, ricevuta o recepita di sua iniziativa una notizia di reato soggettivamente attribuibile ad uno o più ministri, o al Presidente del Consiglio, trasmetta obbligatoriamente gli atti al Tribunale dei Ministri.
Prima dell’inoltro degli atti al Tribunale dei Ministri incombe sul PM un solo accertamento, quello di verificare che si tratti di fatti attribuibili ad un ministro o al presidente del consiglio.
Infatti, l’inciso «omessa ogni indagine», sta a significare che non è consentito al PM il compimento di alcuna indagine sui fatti, sulle responsabilità, o sul nesso di causalità.
Soltanto il Collegio del Tribunale dei Ministri è titolare di poteri investigativi per lo svolgimento delle indagini preliminari e quindi, come detto, non lo è il PM, cui restano residue funzioni di impulso e di sollecitazione del procedimento.
Il Tribunale dei Ministri, una volta ricevuta l’investitura, svolgerà le indagini preliminari per valutare la fondatezza della notizia di reato e per fornire successivamente alla camera competente tutti gli elementi utili e necessari perché possa a sua volta esercitare le sue prerogative in relazione alla qualifica del reato come ministeriale ed ai presupposti inerenti l’autorizzazione a procedere.
Se il Tribunale dei Ministri, ritenendo fondata la notizia di reato, opta per la sua ministerialità, svolte le indagini entro il termine assegnato dall’art.8 della Legge costituzionale n.1/1989, chiederà il rinvio a giudizio e presenterà all’assemblea legislativa competente una richiesta di autorizzazione a procedere tramite il PM, cui restituirà gli atti, unitamente alle risultanze delle indagini svolte.
L’assemblea della Camera di appartenenza, o il Senato, in caso di ministri che non rivestono la funzione di parlamentare, all’esito dell’accertamento sulle cause di antigiuridicità, può dichiarare procedibile il reato qualora lo stesso non rivesta la qualifica di ministeriale, o si pronuncia sulla autorizzazione a procedere nell’ipotesi in cui ravvisi la ministerialità ex art.96 Costituzione.
Se infine il tribunale ritiene la notizia di reato infondata, dispone l’archiviazione, dandone formale comunicazione alla camera competente.
Il ruolo del Procuratore della Repubblica, contrariamente a quanto sembra trasparire dalla lettera della disposizione, non è da ritenersi meramente esecutivo.
Le “richieste” che egli deve trasmettere al Collegio, insieme agli atti relativi alla notizia di reato, infatti, implicano quantomeno che gli sia riconosciuto il “potere-dovere di formulare un preventivo inquadramento giuridico della fattispecie” diretto ad una preliminare valutazione sulla ministerialità del reato.
Quanto sopra è confermato dal ruolo consultivo che è chiamato a svolgere in ordine all’archiviazione, nonché, in caso di richiesta di archiviazione da parte del Collegio del Tribunale dei Ministri, dalla facoltà che gli viene riconosciuta di richiedere ulteriori indagini.
Sostanzialmente il procuratore della repubblica funge da strumento di raccordo tra il Tribunale dei Ministri ed il Parlamento.
Sarebbe opportuno evitare ogni clamore mediatico, perché i processi vanno celebrati nelle aule giudiziarie e non in televisione, in trasmissioni radio o attraverso la stampa, inoltre un avviso di garanzia è soltanto un atto dovuto e non va interpretato come presunzione di colpevolezza, invertendo così il principio costituzionale della presunzione di innocenza ed infine, in ordine all’opinione di archiviazione delle denunce espressa da un PM che non ha svolto assolutamente alcuna indagine, essa non è vincolante per l’organo che invece le indagini deve ancora compierle, lasciamo dunque che la Giustizia segua il suo corso senza alcun condizionamento esterno!
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