Il diritto di cronaca, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, è un diritto pubblico soggettivo, da ricomprendersi in quello più ampio concernente la libera manifestazione di pensiero e di stampa, sancito dall’art. 21 Cost. che tutela il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere, attraverso la stampa, notizie e commenti).
Esso è regolato fondamentalmente dalla L.n.37 dell’8 febbraio 1948 e consiste nel potere-dovere, conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende che interessano la vita sociale.
Sono decorsi ormai oltre 49 anni da quando la Corte costituzionale con sua sentenza n.94 del 30 maggio 1977 ha statuito che: “i grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di interesse pubblico”.
Ovviamente, il diritto di cronaca non può essere considerato senza limiti.
Tali limiti sono stati riassunti in due sentenze che costituiscono ancora oggi un importante punto di riferimento e precisamente la sentenza n. 8959 del 30/06/1984 delle Sezioni Unite Penali e la sentenza n. 5259 del 18/10/1984 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Quest’ultima ha statuito il principio che il diritto di cronaca è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni:
a) utilità sociale dell’informazione;
b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
c) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.
La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all’artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l’esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato” (Sez. 1, Sentenza n. 5259 del 18/10/1984, Rv. 436989 – 01).
La giurisprudenza successiva (cfr., tra le tante, Sez. III, sent. n. 8963 del 29/8/1990, sent. n. 23366 del 15/12/2004 e sent. n. 2271 del 4/2/2005) ha avuto modo di precisare che i requisiti della verità dei fatti narrati, della forma civile della loro esposizione e della loro valutazione, nonché la sussistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia sono requisiti, tra loro strettamente connessi, in composizione variabile a seconda che si eserciti un diritto di cronaca o un diritto di critica giornalistica.
Invero, nella cronaca, assume carattere determinante la verità dei fatti narrati, mentre, nella critica, è centrale la rilevanza sociale dell’argomento trattato e la correttezza delle espressioni utilizzate.
Ciò in quanto il diritto di critica si distingue dal diritto di cronaca per il fatto di consistere nell’espressione di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica, ma che ha, per sua natura, carattere congetturale e soggettivo.
L’art. 51 del codice penale italiano (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) è la norma cardine che esclude la punibilità del giornalista quando esercita legittimamente il diritto di cronaca o di critica.
Tuttavia questa scriminante opera solo se rispettano i principi deontologici di interesse pubblico, verità e continenza.
Infatti la violazione dei limiti posti al diritto di cronaca e a quello di critica che non sia in linea con i principi sopra enunciati comporta il superamento della causa di giustificazione ex art. 51 c.p. e la responsabilità penale.
La Cassazione penale ha di recente chiarito anche la differenza tra cronaca e storia (Sez. 1 Penale, n. 13941 del 08/01/2015 – dep. 02/04/2015, P.C. in proc. Ciconte, Rv. 26306401): la prima presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell’informazione e, se si riconosce l’interesse pubblico ad una notizia tempestiva, non può non ammettersi che l’esigenza di velocità possa comportare un qualche sacrificio dell’accuratezza della verifica sulla verità della notizia e sulla bontà della fonte dalla quale si è appresa.
La critica in ambito storico, invece, ha ad oggetto fatti o comportamenti distanti nel tempo e, quanto più sono lontani nel tempo i fatti narrati, tanto meno si giustifica il menzionato sacrificio dell’accuratezza della verifica. (cfr. Cass. Pen. n.6784/16).
L’esercizio del diritto di critica, all’interno di una pubblicazione che si propone al pubblico come periodico di riflessione e di analisi, e non come di mera cronaca, si differenzia dalla critica storica (che impone una aderenza ai fatti storici, ovvero la contrapposizione ad un fatto storico di un altro fatto che sia altrettanto verificabile, (cfr. sempre Cass. 6784 del 2016) e non soggiace ad un vincolo di obiettività.
I limiti al diritto di critica, come pure al diritto di critica che si fondi su fatti di cronaca, sono da un lato quello di non attribuire fatti non veri alla persona sulla quale si formula il giudizio, dall’altro quello della continenza, ovvero della correttezza nelle espressioni verbali utilizzate (seppur attenuata, rispetto al limite di continenza vigente per il diritto di cronaca, essendo consentito nella critica specie politica, l’utilizzo di un linguaggio più pungente).
Per quanto concerne il rispetto del limite della verità dei fatti, vale la precisazione che integra la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica anche la verità putativa dei fatti riferiti, che si ha quando il soggetto legittimamente riferisca determinati fatti, che risultino attendibili in quanto frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata.
L’esercizio del diritto di cronaca assurge a scriminante ex art. 51 c.p. solo quando sia rigorosamente rispettato il principio di verità.
L’interesse pubblico alla conoscenza e alla divulgazione della notizia, coinvolge la necessità per la collettività di avere notizie in ordine a temi relativi alla politica, all’economia, alle scienze, ai fenomeni criminali e alla giustizia e, cioè, a tutte quelle situazioni che possono influire sulla corretta formazione della pubblica opinione.
Il testo va letto nel contesto, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall’uomo medio (Cass. sez. III, 14-10-2008, n. 25157).
La correlazione rigorosa tra fatto e notizia dello stesso soddisfa l’interesse pubblico all’informazione, che è la ratio dell’art. 21 della Cost., di cui il diritto di cronaca è estrinsecazione, riportando l’azione nell’ambito dell’operatività dell’art. 51 cod. pen. e rendendo la condotta non punibile nel concorso degli altri due requisiti della continenza e pertinenza.
Con sentenza n. 28340 del 26 giugno 2021 (dep. 21 luglio 2021), la V sezione penale della Cassazione ha affrontato il tema del diritto di cronaca giudiziaria e del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di diffamazione a mezzo stampa.
I requisiti che la giurisprudenza di legittimità, sia per quanto concerne il diritto di critica che quello di cronaca, ha individuato per ritenere integrata la scriminante in parola sono l’interesse sociale alla conoscenza, la continenza del linguaggio e la verità del fatto narrato; quanto a quest’ultimo requisito, la scriminante può essere ritenuta nella forma putativa laddove, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto all’onere di esaminare, controllare e verificare l’oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 51619).
Secondo i giudici di legittimità, in caso di esclusione dell’esimente della cronaca giudiziaria e di comminazione della pena della reclusione per il reato di diffamazione a mezzo stampa, è oggi quanto mai necessario attuare un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata secondo la direttrice teorica segnata dall’intervento della Consulta, al fine di valutare se la condotta addebitata rientri nella nozione di eccezionale gravità del fatto: solo nel caso in cui questa verifica si concluda con esito positivo, all’imputato potrà essere comminata la pena detentiva, viceversa da espungere dal quadro sanzionatorio nel caso in cui il giudizio di inquadramento del fatto nella nozione anzidetta si concluda in senso negativo. (art. 51 c.p., art. 595 c.p., art. 13, l. 8 febbraio 1947, n. 1948, art. 21 cost. e art. 10, CEDU)
In relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, previsto dall’art. 595 co.3 cod. pen., si richiamano i seguenti precedenti della Suprema Corte che hanno escluso profili di responsabilità a carico del giornalista rinviato a giudizio, o gli hanno riconosciuto l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen.: sentenza n. 33994 del 4 giugno 2024 della V sezione penale in cui la Corte ha affermato che il diritto di critica è riconosciuto come esimente del reato di diffamazione quando l’espressione critica è basata su fatti veritieri e il linguaggio utilizzato, sebbene forte o mordace, è contestualizzato in un dibattito di pubblico interesse. La continenza formale e sostanziale è rispettata se le espressioni non trasmodano in un attacco personale gratuito e se la critica non è strumentalizzata per offendere la dignità del soggetto passivo. Affinché sia riconosciuta l’esimente del diritto di critica in caso di diffamazione, è necessario che il fatto oggetto di critica sia veritiero e che le espressioni utilizzate siano contenute nei limiti della proporzionalità e della pertinenza rispetto al tema in discussione, senza sfociare in offese personali non necessarie al dibattito pubblico. Nell’esercizio del diritto di critica nei confronti di soggetti ricoprenti funzioni pubbliche o di vertice, è ammesso l’uso di espressioni anche aspre e taglienti, purché non finalizzate esclusivamente alla lesione gratuita della reputazione altrui e siano giustificate dalla rilevanza del tema sociale trattato.
Peraltro la Cassazione penale, Sez. V, con sua sentenza n. 46496 del 27 ottobre 2023, pronunciandosi in materia di diffamazione a mezzo stampa e sui social networks. aveva già statuito che il diritto di critica consente l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato e occorre considerare il significato che le espressioni assumono nel contesto comune, laddove sono accettate dalla maggioranza dei cittadini espressioni più aggressive e disinvolte di quelle ammesse nel passato, per effetto del mutamento della sensibilità e della coscienza sociale. Ciò è tanto più vero quando si discuta di commenti pubblicati sui social networks, dove frequente è il ricorso ad espressioni forti in chiave di immediato e poco meditato commento critico, espressioni che vanno considerate penalmente illecite solo laddove immediatamente e inequivocabilmente percepibili come offensive secondo parametri di comune comprensione, ancorati al registro di verifica dell’uomo medio: pena, altrimenti, la violazione dei principi che la giurisprudenza interna ha stabilito, in ossequio alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 10 della Convenzione europea per i diritti dell’uomo, che richiede la più ampia tutela e protezione della libertà di espressione, specie quando riguardi la manifestazione di opinioni su questioni di interesse pubblico.
Quindi alla luce delle considerazioni che precedono è auspicabile che i giornalisti e quanti pubblicano contenuti sui social networks si attengano ai principi enunciati nella giurisprudenza di legittimità che appaiono in linea con l’art.21 della Costituzione e con l’art.10 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) che tutela il diritto fondamentale alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e di ricevere o comunicare informazioni/idee senza ingerenze pubbliche.
Questa conformità è fondamentale per bilanciare il diritto alla libera espressione con la tutela della dignità e della reputazione delle persone e per evitare di incorrere nel reato di diffamazione a mezzo stampa.

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