
Il potere di scioglimento venne ampiamente discusso dai Padri Costituenti e nell’occasione emersero inevitabilmente tutte le criticità connesse con l’esercizio di tale potere che venne riservato al Capo dello Stato con un margine di discrezionalità e fu disciplinato dall’iter procedimentale dell’art. 88 Costituzione.
L’atto di scioglimento delle Assemblee parlamentari è un atto che si configura non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, come un potere presidenziale in considerazione di quanto previsto dalla stessa Costituzione, che vieta di procedere allo scioglimento nell’ultimo semestre del mandato del Presidente e prevede che questi proceda in via preliminare alla consultazione dei Presidenti delle Camere. Tale previsione mostra l’intenzione del Costituente di assegnare un ruolo sostanziale al Presidente della Repubblica e non ad altri organi., fermo restando che il Capo dello Stato non ne possa abusare realizzando una propria politica personale.
Nelle intenzioni dei Costituenti il Presidente ha come compito fondamentale quello di garantire per quanto possibile la costante armonia tra elettori ed eletti.
Lo scioglimento anticipato è quindi previsto e consentito in casi circostanziati che, come individuati dalla dottrina possono così riassumersi:
- Contrasto insanabile tra Parlamento e Governo. L’ipotesi prevede lo scioglimento successivo al voto di sfiducia nei confronti del Governo. In dottrina si distingue questo scioglimento anticipato – definito “successivo”- e lo scioglimento anticipato. Il primo è conseguenza di un evento tipico come l’approvazione di una mozione di sfiducia; il secondo a tutte le altre circostanze ritenute legittimanti. Lo scioglimento successivo è utile a rafforzare la stabilità governativa ed è l’unico esente da pericoli, e quindi consentito.
- Impossibilità di formare una maggioranza. Il contrasto tra Parlamento e Governo dipende da una situazione interna alle Camere che non sono in grado di esprimere un Governo sorretto da una maggioranza parlamentare, unica condizione realmente legittimante lo scioglimento anticipato.
Secondo una parte della dottrina l’ipotesi dell’impossibilità di formare una maggioranza in grado di esprimere un governo insieme alle circostanze del contrasto tra le due Camere sono da ricomprendersi nelle situazioni che giustificano uno scioglimento “funzionale”, volto a rimettere in moto il sistema eliminando le situazioni che non ne consentono un corretto funzionamento.
- Autoscioglimento, che consiste nello scioglimento anticipato e può assumere i caratteri di un sostanziale autoscioglimento deciso dalle forze politiche rappresentate in Parlamento per uscire da una situazione di stallo. La maggior parte della dottrina nega l’ammissibilità dello scioglimento nel solo interesse della maggioranza.
- Insanabile contrasto tra le due Camere, che deve dar luogo a un blocco totale e ad una paralisi delle funzioni statali.
E’ controverso in dottrina se si possa sciogliere una sola camera e quale debba essere il criterio di scelta. Si tratta di un’ipotesi di scioglimento funzionale volta a mettere in moto il sistema bloccato.
- Venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori.
Nell’ipotesi di crisi di rappresentatività dell’organo elettivo, e cioè nella corrispondenza fra Parlamento e corpo elettorale, il Capo dello Stato diviene l’interprete diretto del corpo elettorale e procede allo scioglimento delle Camere.
Ciò in particolare avviene quando vengano mutate le regole fondamentali incidenti sul rapporto di rappresentanza politica, ad esempio nel caso di mutamento della legge elettorale.
- Può costituire valido motivo di scioglimento anticipato delle Camere l’emergere di nuove questioni fondamentali, su cui i candidati non avevano preso posizione al momento della campagna elettorale e che gli stessi elettori non potevano aver preso in considerazione al momento del voto.
In tali situazioni lo scioglimento anticipato è giustificato dall’esigenza di interpellare su tali questioni il corpo elettorale.6- Inerzia nell’attuazione della Costituzione
- Lo scioglimento anticipato può essere deciso come sanzione nei confronti di un Parlamento inerte nell’attuazione della Costituzione. Il Presidente della Repubblica ha un ruolo di propulsione del sistema, ma è estraneo in relazione alla determinazione dell’indirizzo politico di maggioranza, in quanto non può indicare alla maggioranza come agire, ma può solo indicare che essa deve agire.
- Tentativo di «sovvertimento legale» della Costituzione. Per alcuni si configura l’ipotesi di uno scioglimento sanzione quando vi sia un tentativo da parte delle Camere di sovvertire «in modo legale» le regole fondamentali della Costituzione. La dottrina è ampiamente concorde nel ritenere che lo scioglimento debba essere limitato alle ipotesi di «blocco del sistema» con riferimento alle situazioni in cui non si prospettano soluzioni di Governo alternative. Lo scioglimento anticipato delle Camere costituisce l’ultima ratio, cui è possibile farvi ricorso solo quando non sia possibile uscire in altro modo dalla crisi.
Fermi i principi di diritto costituzionale che precedono, esaminando la situazione politica italiana che si è venuta a creare dopo le ultime elezioni politiche svoltesi nella vigenza del Rosatellum bis, in assenza di una concreta possibilità di formare un governo appoggiato da una maggioranza parlamentare omogenea scelta dagli elettori, sarebbe precipuo dovere del Capo dello Stato di sciogliere il Parlamento per consentire nuove elezioni con una nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata su iniziativa del governo in carica in regime di prorogatio.
Solo così si eviterebbe una nuova ferita al nostro ordinamento democratico e sarebbe rispettata la volontà degli elettori. In caso contrario, qualsiasi governo dovesse formarsi, una volta che il capo dello Stato avrà formalizzato il conferimento dell’incarico, raccoglierebbe sicuramente la maggioranza in Parlamento in quanto è inevitabile che i parlamentari “nominati” votino la fiducia per evitare lo scioglimento delle due assemblee e con esso la perdita degli emolumenti che per legge sono loro dovuti, ma resterebbe gravemente offesa la nostra democrazia.
Ormai, per chi non lo avesse ancora capito, il sistema, ad ogni livello, si basa sulla coercizione e non sull’autonomia decisionale dei singoli!
