
Noto con rincrescimento e stupore che in tutte le manifestazioni politiche pubbliche cui partecipa il Ministro Matteo Salvini compaiono tra gli antagonisti soggetti travisati, spesso mascherati da Zorro, i quali inveiscono impunemente contro colui che ritengono essere il loro nemico, il male assoluto ed un bersaglio da colpire e che la circostanza, pur amplificata dai riflettori mediatici, non desta, come dovrebbe, l’attenzione delle Forze dell’Ordine e della Magistratura.
Mi duole dover osservare che nel nostro ordinamento penale la legge vieta di comparire in luoghi pubblici con il volto coperto e che anzi avere il volto travisato costituisce un’aggravante del reato che sussiste ogni volta in cui vi sia anche soltanto una lieve alterazione dell’aspetto esteriore del reo, ottenuta con qualsiasi mezzo, anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento del soggetto.
A tale proposito giova rammentare per chi non lo sapesse quali sono le norme da cui discende tale divieto e precisamente:
1) Il Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) il quale, all’art. 85, così prevede: “E’ vietato comparire mascherato in luogo pubblico. Il contravventore è punito con Ia sanzione amministrativa [1] da euro 10 (lire 20.000) [2] a euro 103 (200.000) [2]. E’ vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto. Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa [1] da euro 10 (lire 20.000) [2] a euro 103 (200.000) [2]. (1) Sanzione così sostituita per effetto dell’art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l’ammenda. (2) Importo modificato dall’art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.”
2) La Legge 22 maggio 1975, n. 152 (in Gazz. Uff., 24 maggio, n. 136 in materia di Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, aggiornata con la legge. 533 dell’8 agosto 1977 e infine dall’art. 10, comma 4-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155, che all’art. 5 così dispone: “È vietato l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
È in ogni caso vietato l’uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore e’ punito con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro (1).
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l’arresto in flagranza (2) (3).
(1) Comma modificato dall’articolo 113, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successivamente dall’articolo 10, comma 4-bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
(2) Articolo sostituito dall’articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533.
(3) La disposizione di cui al presente comma deve ritenersi abrogata in virtù di quanto stabilito dall’art. 230 disp. att. c.p.p.
La norma inizialmente fa riferimento a caschi protettivi ma la locuzione “qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona” ha carattere generico, sicchè può ricomprendere anche l’utilizzo di una maschera.
Il sopramenzionato articolo inoltre precisa che il richiamato giustificato motivo non ha alcun valore in occasione di manifestazioni, conseguentemente non è mai consentito il travisamento in una manifestazione, oppure, fuori dalle manifestazioni, non in assenza di un giustificato motivo.
Per la nostra Costituzione tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. (art.21).
Tale garanzia e libertà costituisce un valore centrale nell’ordinamento costituzionale (sent. C. Cost. 9/1965) purché si attui il principio democratico, ma incontra dei limiti, come quello della riservatezza e dell’onorabilità della persona che pure trovano tutela nella costituzione.
Infatti in base agli artt. 2 e 3 Cost., il diritto di ciascuno a manifestare il proprio pensiero non deve essere esercitato in modo tale da ledere la dignità, l’onore.
Il rispetto della persona è, infatti, tutelato da norme penali che puniscono i reati di diffamazione, ingiuria e oltraggio, oltre che da norme di natura civile.
A maggior ragione costituisce un limite il rispetto di norme penali come quelle sopra citate.
Dunque, proprio per la tutela del nostro ordinamento e per la tenuta delle nostre istituzioni democratiche occorre intervenire con rigore in presenza di una palese e sfrontata violazione della legge, anche se si tratta di perseguire penalmente dei buontemponi mascherati da “ZORRO”!
http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/46/zn81_03_001.html#_ART0005
