E’ notorio che l’enorme flusso di immigrazione è controllato e gestito dalla malavita organizzata. Allo scopo di reprimere l’illegalità venne introdotto il T.U. 286/98, integrato dalle modifiche di cui alla Legge n. 189/2002. In tale normativa sono previste ipotesi di reato, tra cui quello del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, che rende penalmente rilevanti le attività parassitarie e lucrative delle organizzazioni criminali dedite al traffico degli stranieri sia in Italia che all’estero. Il primo comma dell’art. 12 del T.U. 286/98 modificato dalla L. 189/2002 prevede il favoreggiamento dell’ingresso clandestino con riferimento alle ipotesi semplici, la cui condotta tipica consiste nel compiere “atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. Con questa previsione si vuol contrastare il passaggio di clandestini dal territorio nazionale verso altri Paesi della comunità europea al fine di raggiungere la destinazione finale del loro illegale progetto migratorio, realizzato appunto grazie all’illecita condotta di favoreggiamento degli organizzatori dei viaggi clandestini. La struttura del reato previsto dalla norma è di mera condotta ed a forma libera: non è necessario il verificarsi di alcun evento; per il perfezionamento della fattispecie è sufficiente il fatto di aver posto in essere un’attività diretta a realizzare l’arrivo dello straniero. Il reato si perfeziona con il dolo, inteso quale volontà cosciente di commettere atti di agevolazione dell’ingresso; si tratta poi di un reato di pericolo, in quanto per la punibilità del fatto non è necessario che si verifichi in concreto alcun danno. Si tratta appunto di reato istantaneo, di fattispecie a consumazione anticipata, che non consente la configurazione del tentativo. Fra le ipotesi che integrano questo tipo di reato sono da annoverare il difetto di segnalazione alla autorità di frontiera della presenza di clandestini a bordo e di vigilanza nel caso in cui i clandestini riescano poi a sbarcare.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 7045 Sez. I, 19 maggio 2000 ha affermato: “in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l’arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell’operazione ….e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all’ingresso dei clandestini”.
Per quanto concerne, invece, le ipotesi aggravate del delitto di favoreggiamento dell’ingresso clandestino, accanto all’ipotesi contemplata dall’art. 12 comma 3, la L. 189/2002 ne aggiunge delle altre, rispettivamente con i commi 3-bis, 3-ter, 3-quter e 3-quinquies, espressamente qualificate dalla giurisprudenza della Cassazione come circostanze aggravanti ad effetto speciale (Cass. Sez. I, sent. 5360/00), di cui cioè la variazione penale è determinata in modo indipendente dalla sanzione edittale di base.
Il territorio italiano, sia per la sua vicinanza con i Paesi extraeuropei dell’area balcanica, sia per i suoi collegamenti diretti via mare con Paesi del nord Africa e del Medio Oriente, sia perché si presenta come meta di transito verso altri Stati, è ormai da tempo coinvolto da un crescente e preoccupante fenomeno di immigrazione clandestina, essendo provato che l’Italia viene utilizzata come corridoio per l’ingresso illegale in Europa di clandestini con l’aiuto di numerose organizzazioni di ogni genere dedite al traffico, a fine di lucro.
Di fronte a questo scenario il governo, per il rispetto della legge vigente, per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza nazionale, dovrebbe impedire e non favorire l’immigrazione clandestina. Quanti, siano essi PM, prefetti, questori, comandanti dei porti, sindaci, presidenti di giunte regionali ed ogni altro soggetto che riveste funzioni istituzionali che gli concedono autonomia decisionale, i quali rimangono inerti dinnanzi al fenomeno del trasporto e commercio di esseri umani e non denunciano il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, cui oggi si aggiunge quello di diffusione colposa o dolosa dell’epidemia, assumono la stessa responsabilità penale degli autori materiali per effetto del principio di causalità di cui all’art.40 comma 2° c.p. che prevede che non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Radio LDR Informazione e Consapevolezza 19/10/2016- Immigrazione o invasione ?
Dibattito tra Alfredo Lonoce e Ilaria Bifarini , moderatore Vittorio Boschelli
https://youtu.be/fUcq8K24hCg

