
E’ inquietante leggere che in data 28 aprile 2025 l’Ucraina, al fine di applicare nel suo territorio la legge marziale, ha notificato al Consiglio d’Europa di voler sospendere parzialmente i suoi obblighi nell’ambito della CEDU, facendo ricorso all’art.15 della CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, che consente ad uno Stato contraente, in caso di circostanze eccezionali, di derogare, in maniera limitata e controllata, all’obbligo di garantire alcuni diritti e libertà tutelati dalla Convenzione.
In particolare sono stati sospesi i seguenti articoli della CEDU:
art.8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare
- Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
- Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
art. 10 -Libertà di espressione
- Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
- L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
art. 11 -Libertà di riunione e di associazione
- Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi.
- L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato.
E’ evidente che senza la protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall’art. 8 della CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, i cittadini ucraini si trovino esposti ad un vero e proprio sconvolgimento delle loro vite in quanto non verrà rispettata la riservatezza delle loro comunicazioni, né la sicurezza delle case dove vivono che potrebbero essere perquisite in ogni momento su iniziativa della Polizia e dei Militari.
La sospensione della libertà di espressione tutelata dall’art.10 significherà che i cittadini ucraini non potranno criticare le decisioni del governo, né esprimere alcuna contrarietà alla linea politica governativa ed alle scelte di strategia militare e di politica estera senza rischiare di essere arrestati e processati per tradimento.
Infine la sospensione dell’articolo 11, comporta che non potranno esserci in Ucraina manifestazioni per invocare la pace, con la conseguenza che la volontà degli Ucraini di fermare la guerra e di negoziare la pace conterà meno di niente.
La cosa ancor più grave è il fatto che il governo ucraino, dopo aver aderito allo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, entrato in vigore il 01 luglio 2002, (legge 12 luglio 1999, n. 232, in Suppl. ordinario n. 135/L, alla Gazz. Uff. n.167, del 19 luglio, avente ad oggetto la ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma) l’Ucraina ha dichiarato che per sette anni non riconoscerà la giurisdizione della CPI sui propri cittadini per i crimini contemplati dall’articolo 8 dello Statuto di Roma che riguarda i crimini di guerra.
Nell’art.8 avente il titolo di Crimini di guerra vi è scritto:
- La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.
- Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»:
- a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
- i) omicidio volontario;
- ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all’integrità fisica o alla salute;
- iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessita militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
viii) cattura di ostaggi.
- b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti:
- i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;
- iv) lanciare deliberatamente attacchi neIIa consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;
- v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
- vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell’uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;
viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio;
- ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto,
all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
- x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
- xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all’esercito nemico;
xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;
- xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell’inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d’assalto;
xvii) utilizzare veleno o armi velenose;
xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;
xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;
- xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d’uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;
xxi) violare la dignità delle persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;
xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l’arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
- c) In ipotesi li conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell’articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
- i) Atti di violenza contro la vita e l’integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
- ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
iii) prendere ostaggi;
- iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.
- d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.
- e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti;
- i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
- ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle
proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;
- iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all’educazione, all’arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;
- v) saccheggiare città o località, ancorché prese d’assalto;
- vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;
vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;
viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
- ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
- x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;
- xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell’avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;
xii) distruggere o confiscare beni dell’avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto;
- f) D capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi.
Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi.
- Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l’ordine pubblico all’interno dello Stato o di difendere l’unità e l’integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.
Dunque, da quanto si desume dalle iniziative promosse dal governo ucraino in materia di garanzia dei diritti (parziale sospensione della CEDU) e da quanto consegue a seguito della sospensione dell’articolo 8 dello Statuto di Roma, emerge che l’Ucraina avrà le mani libere sia nei confronti dei suoi cittadini, privati di diritti civili ed umani, che nel corso delle operazioni belliche l’Ucraina in cui le sarà consentita la violazione di ogni diritto umano.
E’ questo un segnale che desta non poche preoccupazioni non solo in un contesto geopolitico, ma soprattutto per la sopravvivenza della democrazia e per la conservazione dello Stato di diritto in un Paese già colpito così duramente da una guerra che per ovvie ragioni economiche ed interessi stranieri non si vuole ancora fermare attraverso un serio negoziato.
La storia ci insegna che in ogni periodo anche durante le guerre le Nazioni hanno sempre garantito ai loro cittadini la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.
Non è facile quindi comprendere quali siano i reali intenti del governo ucraino che, senza lasciare aperto uno spiraglio per ragionare e dialogare, anche con i suoi cittadini, su come affrontare il difficile futuro, sceglie la strada di intensificare misure illiberali e di attuare un vero e proprio abuso di provvedimenti di emergenza che certamente non prefigurano scenari rassicuranti per nessuno.
Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale
https://presidenza.governo.it/CONTENZIOSO/contenzioso_europeo/documentazione/Convention_ITA.pdf

