
(pubblicato sul “Opinioni Nuove Notizie” dell’aprile 2005)
La riforma costituzionale di recente approvata dai parlamentari della Casa delle Libertà è una vera e propria revisione globale. Non effettuata da un’assemblea costituente eletta a tale scopo, ma da una maggioranza governativa espressa con il sistema maggioritario.
Si tratta di una modifica che mal si concilia con le previsioni di cui all’ art.138 della Costituzione vigente prima della riforma, che prevedeva la possibilità di intervenire sulla Carta fondamentale limitatamente a riforme circoscritte, non comportanti stravolgimenti del sistema.
Quella che la maggioranza ha realizzato non è certamente una costituzione in cui si possono riconoscere tutti gli italiani, e non tiene conto delle varie culture politiche e sociali del Paese.
Le costituzioni sono fatte per durare nel tempo: quella inglese risale al 1949, quella francese è del 1958 e quella americana addirittura del 1789. La nostra, approvata nel 1948 e durata senza grandi sconvolgimenti fino al 2001, rischia ora di cambiare a ogni mutamento di maggioranza, creando incertezze e destabilizzazioni.
La Costituzione italiana, infatti, a distanza di appena quattro anni, è stata modificata radicalmente per due volte: dall’Ulivo nel 2001 e dalla Cdl nel 2005.
In entrambi i casi gli interventi sono stati approvati da un parlamento eletto con il sistema maggioritario, non investito del potere di rivedere totalmente la Carta.
Se dovesse permanere questo andazzo, per gli italiani non vi sarebbe più alcuna certezza sulle regole fondamentali.
I problemi conseguenti alle possibilità di revisione costituzionale da parte di chi è al governo, induce a ritenere che la riforma più urgente sia proprio quella dell’articolo 138.
Si rende necessario rivedere in via prioritaria la maggioranza con la quale pervenire alla revisione, dal momento che è questo lo strumento istituzionale più idoneo, dopo l’introduzione dell’attuale sistema elettorale, per approvare le regole fondamentali del nostro sistema.
La recente riforma ha invece modificato l’articolo 138, abrogando il terzo comma.
Una soluzione inadeguata e collegata alla caparbia volontà di accentuazione maggioritaria degli aspetti fondamentali della nostra democrazia.
Recita l’articolo 52 del testo approvato il 23 marzo 2005: “All’art. 138 della Costituzione il terzo comma è abrogato”.
Con esso viene meno la previsione in base alla quale se nei due rami del Parlamento, si raggiungono i due terzi, in seconda lettura la legge di revisione può essere promulgata, pubblicata ed entrare in vigore senza il parere del corpo elettorale.
In questo modo si introduce l’esclusività dell’approvazione a maggioranza assoluta delle riforme costituzionali.
E si abbandona la ricerca del più ampio consenso parlamentare possibile per la creazione di nuove regole fondamentali.
Se c’era una maggioranza da abolire, invece, era proprio quella assoluta.
Gli estensori precisano che “con questa modificazione sarà sempre e comunque possibile il ricorso alla volontà popolare, in chiave confermativa, sui progetti di riforma della Costituzione”.
Occorre rilevare. però, che la precitata abrogazione appare insufficiente ad assicurare lo scopo degli autori del progetto, dal momento che il referendum ex art. 138, secondo comma, non si svolge sempre e comunque, ma solo se vi sia la richiesta dei soggetti ivi indicati.
Inoltre gli stessi hanno affermato che “con il sistema maggioritario può avvenire che la maggioranza governativa possa disporre di quorum parlamentari cospicui, potendo perfino modificare la Costituzione senza rendere possibile il ricorso al giudizio degli elettori”.
A prescindere dalla considerazione che questa possibilità del giudizio, rimane aleatoria, sarebbe stato più saggio innalzare entrambe le maggioranze previste nell’articolo 138, non eliminare quella più alta.
Auspicabile che in occasione del prossimo referendum confermativo i cittadini, con responsabilità e saggezza, sappiano respingere e invalidare questo nuovo pasticcio, riaffermando così la loro sovranità piena, incondizionata ed esclusiva.
