Con legge 177/2024 è stato modificato l’articolo 187 C.d.S., che precedentemente puniva la guida in stato di alterazione psico-fisica, richiedendo non solo la prova dell’assunzione di sostanze, ma anche dell’effettivo stato di alterazione psico-fisica al momento del controllo.

Con la riforma essendo stato eliminato il riferimento alla sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti nell’art.187 C.d.S. viene previsto che chiunque sia trovato alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e con l’arresto da 6 mesi a 1 anno. L’accertamento del reato comporta anche la sospensione della patente da 1 a 2 anni. Se il conducente sotto effetto di stupefacenti provoca un incidente, la patente viene revocata.

La legge n.177/2024 ha ampliato poi i poteri delle Forze dell’ordine, consentendo loro di effettuare accertamenti preliminari. In particolare, il comma 2 bis dell’art. 187 C.d.S. introdotto dalla legge n.177/2024, consente agli agenti di Polizia stradale di sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici su campioni di fluido del cavo orale. Se l’esito è positivo, il conducente può essere accompagnato in ospedale per effettuare analisi più approfondite. Se i risultati non sono immediatamente disponibili, la patente può essere ritirata fino all’esito degli accertamenti.

Al fine di evitare che i giovani si pongano alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, il comma 6 ter dell’art. 187 prevede che, se al momento della commissione del reato il conducente ha meno di ventun anni, questi non possa conseguire la patente prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Se, invece, al momento della commissione del reato il conducente è in possesso del foglio rosa, si applicano comunque le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente di guida. L’interessato, inoltre, non potrà conseguire un nuovo foglio rosa fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.

La nuova formulazione dell’art. 187 C.d.S., subito dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 14/12/2024, ha sollevato non poche preoccupazioni proprio perché è stato eliminato il riferimento alla necessaria coesistenza di uno stato di alterazione psico-fisica.

Infatti, procedendo ad una stringente semplificazione del precetto, la fattispecie arriva a punire la semplice guida dopo l’assunzione di stupefacenti o psicofarmaci, anche se è avvenuta diversi giorni o settimane prima della guida, quando l’effetto drogante è ormai svanito, e dunque anche in assenza di qualsiasi effetto sulla capacità di condurre il veicolo.

Al pericolo delle sanzioni previste dall’art.187 C.d.S. sono poi esposte anche persone vittime di possibili errori da parte di chi esegue l’accertamento della effettiva presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo del conducente di un veicolo con metodi superficiali e generici, come lo è lo screening salivare attualmente usato.

Infatti il test antidroga prima della riforma del 2024 prevedeva due fasi: uno “screening” immediato e rapido, ma non molto affidabile, attraverso un test salivare, al posto di blocco e successive analisi in laboratorio per conferma.

La seconda fase, che aveva luogo in un tempo successivo allo screening, perché c’era bisogno di personale specializzato e di attrezzature non disponibili ai posti di blocco, prevedeva un esame medico associato per valutare lo “stato di alterazione psico-fisica” del soggetto.

Per semplificare le cose in funzione dell’intento di contenere l’uso degli stupefacenti e reprimere il fenomeno della guida sotto effetto di droghe, il nuovo codice della strada ha eliminato la seconda fase che riguardava gli accertamenti specifici ed approfonditi ed ha lasciato soltanto il primo test, quello dello “screening rapido” che non fornisce alcuna garanzia di affidabilità. 

Le criticità della riforma voluta dal legislatore e l’applicazione letterale dell’art.187 C.d.S. comporta però la violazione dei principi della offensività e della proporzionalità della pena in quanto si procede ad una severa punizione senza alcun rigoroso accertamento circa la esistenza di un pericolo concreto.

Per effetto di tali criticità può quindi avvenire che per via dell’uso dei test salivari ogni persona alla guida di un veicolo, attraverso un pericoloso, ma inevitabile automatismo, si trovi esposto al possibile ritiro immediato della patente.

A tale proposito già in passato la giurisprudenza della Suprema Corte si era pronunciata negativamente sull’applicazione dell’automatismo, precisando che l’uso di sostanze avrebbe potuto risalire ad un tempo precedente, senza che vi fosse alcuna alterazione al momento della guida.

Sanzionare un mero “consumo” passato, ammesso che dal test si possa rilevare l’effettiva presenza di droga e non di alcuni specifici farmaci assunti, come ad esempio antinfiammatori e sedativi, che possono alterare gli accertamenti sulla presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’organismo senza accertare più l’effettivo “stato di alterazione” attuale al momento della guida, comporta il rischio di punire comportamenti che non costituiscono un reale pericolo per la sicurezza stradale. 

Come era prevedibile, la Corte Costituzionale, investita della questione, è finalmente intervenuta sulla delicata questione con la sua sentenza n. 10 del 01/12/2025, depositata il 29 gennaio 2026, con cui, pur non dichiarando incostituzionale l’articolo 187 del Codice della strada, come modificato con legge 177/2024, ha tuttavia indicato quale debba essere la sua corretta interpretazione ed applicazione nel rispetto della Costituzione.

Pertanto, dopo la pronuncia della Consulta, l’art.187 C.d.S. potrà essere applicato a condizione che sia accertato un pericolo reale per la sicurezza stradale creato dal conducente che si è posto alla guida dopo aver assunto droghe.

La Consulta con la sua recente sentenza ha fornito quello che deve essere il criterio cui occorre attenersi per l’applicazione della norma e della sanzione ivi prevista.

In buona sostanza deve essere accertata la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi corporei del conducente che raggiungano valori, da accertarsi a seguito di analisi tossicologiche, che risultino scientificamente idonei ad alterare le capacità di guida in un assuntore medio.

In pratica – ha statuito la Consulta – la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.”

Con questa decisione in definitiva il Giudice delle leggi ha sapientemente salvaguardato la norma sottoposta alla sua attenzione, ma ha indicato con chiarezza quale debba essere la sua corretta interpretazione ed applicazione da parte degli addetti ai lavori.

Poiché le sentenze della Corte costituzionale sono vincolanti e impongono ad autorità giudiziarie e forze dell’ordine di conformare la loro azione ai principi nelle stesse esposti, ci auguriamo che abbia luogo un tempestivo e dovuto recepimento nell’applicazione dell’art.187 C.d.S. al fine di salvaguardare i diritti di tutti.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art187!vig=


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