Il divario tra Costituzione formale e Costituzione materiale diventa giorno dopo giorno sempre più marcato.

La nostra Costituzione del 1948, come è noto ad ogni giurista è rigida, nel senso che nessuna modifica può essere disposta senza il ricorso all’iter procedimentale previsto dall’art.138 Cost.

Da tempo c’è invece il malvezzo di superare la Costituzione formale e fare ricorso ad una “Costituzione materiale” che consiste in un insieme di principi e di prassi utilizzate dalla classe politica dominante in un determinato momento storico, con la giustificazione di soddisfare la necessità di colmare le lacune della Costituzione scritta, o per adattarla ai mutamenti storici senza modificarla formalmente.

La Corte Costituzionale, definita anche Consulta, è l’organo di garanzia previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 134, 135, 136 e 137, all’interno del Titolo VI dedicato alle “Garanzie Costituzionali.”

Come è scritto nell’art.135 Cost. la Corte costituzionale è composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

L’articolo 134 Cost. prevede che la Corte costituzionale giudica “…sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni…”.

La nostra Corte costituzionale con comunicato del 9 febbraio 2023 del suo Ufficio Comunicazione e Stampa ha reso noto quanto segue:

COVID-19: L’OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SANITARIO NON COSTITUISCE UNA MISURA IRRAGIONEVOLE NÉ SPROPORZIONATA SE L’OBIETTIVO È QUELLO DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS E DI SALVAGURDARE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA SANITARIO.

Con la sentenza n.14 del 2023 (redattore Filippo Patroni Griffi) depositata lo scorso 9 febbraio  la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, concernente l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-Cov-2 per il personale sanitario. Come anticipato con il comunicato del 1° dicembre scorso, la Corte ha ritenuto che la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili.

In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito che l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell’individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività.

In applicazione di questi princìpi, la Corte ha giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente: di fronte alla situazione epidemiologica in atto, infatti, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini; e, sulla base di questi dati “scientificamente attendibili”, ha operato una scelta che a suo parere non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. Come emerge dall’analisi comparata, del resto, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei.

Nella sua pronuncia, in particolare, la Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza – che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo.

“Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza – la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”.

Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”.

“Qualora, invece, il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.

Con le sentenze n.14, 15 e 16 del 01/12/2022 depositate in data 09/02/2023 la Consulta ha quindi dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in materia di obbligo vaccinale per il personale sanitario affermando i seguenti principi innovativi ed inquietanti che di fatto modificano lo stesso contenuto dell’art.32 della Costituzione formale del 1948:

  • il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività che prevale nella gerarchia dei valori sul diritto individuale alla salute;
  • il valore pregnante dei dati “scientifici” disponibili su cui è stata basata, per il personale sanitario, l’imposizione dell’obbligo vaccinale non sostituibile dalla misura del tampone per la prevenzione dall’infezione;
  • l’obbligo vaccinale per il personale sanitario non costituisce una misura irragionevole, né sproporzionata se l’obiettivo è quello di prevenire la diffusione del virus e di salvaguardare la funzionalità del sistema sanitario.

Il Giudice delle leggi non ha tenuto conto del fatto che la libertà personale, che per la nostra Costituzione è inviolabile, rappresenta il diritto fondamentale più importante e consiste essenzialmente nel diritto della persona a non subire coercizioni, restrizioni fisiche ed arresti e si traduce in una tutela avverso gli abusi dell’Autorità e, specularmente, costituisce l’indispensabile condizione per poter godere dell’autonomia ed indipendenza necessarie per esercitare gli altri diritti fondamentali.

Il diritto alla libertà è uno dei trenta diritti umani previsti dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani approvata e proclamata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in cui non è invece compreso il diritto alla salute, né, tanto meno, l’interesse della collettività alla salute.

Una esasperata preoccupazione di tutelare il diritto alla salute non giustifica la privazione della libertà, in quanto non sembra che l’art.13 Cost. possa cedere all’art. 32 Cost.; pertanto, tutte le restrizioni coattive per motivi di sanità devono necessariamente seguire la via giurisdizionale prevista dall’art. 13. In altri termini mai potrebbe, dall’autorità pubblica, essere invocato l’art.32 Cost. per derogare, per motivi di salute, le garanzie dell’art.13.

Lo stesso trattamento sanitario che, oltre che obbligatorio, divenga coattivo – prevedendo cioè l’imposizione del trattamento attraverso l’uso della coercizione da parte della pubblica autorità – deve ritenersi ricadere sotto l’applicazione e le garanzie dell’art. 13, Cost., essendo escluso che si possa considerare l’art. 32, Cost. quale norma speciale di rango superiore, essendo la stessa inidonea a prevalere su quella generale di cui all’art. 13, Cost. (C. Cost. 74/1968; C. Cost. 29/1973; 223/1976; 54/1986; 471/1990; 238/1996; 257/1996).

Il legislatore può limitare la libertà personale perseguendo finalità ulteriori, di pari rango costituzionale, onde controbilanciarli con la prima, ma lo deve fare rispettando sia il principio della riserva di legge assoluta, attraverso l’individuazione tassativa delle misure, dei casi e dei modi, sia la riserva di giurisdizione.

Per superare questo scoglio si è quindi fatto ricorso all’escamotage concettuale di identificare l’intera popolazione con una minoranza fragile e bisognosa di protezione. In questo modo l’intera collettività diviene portatrice di un “diritto fondamentale alla protezione”, a fronte del quale il singolo dovrebbe cedere il passo, quasi fosse quest’ultimo ad essere il titolare di un mero “interesse” alla salute.

E’ inammissibile ed inaccettabile tale costruzione giuridica per aggirare le previsioni costituzionali e norme di rango sovraordinato.

Non vi può, né vi deve essere alcuna soggezione del diritto ad interpretazioni forzate di norme costituzionali, per servire da supporto a scelte imposte da altri e che spesso nulla hanno a che vedere con la salute, ma dipendono da interessi di altra natura, che non è il caso di esplicitare, essendo gli stessi di intuitiva evidenza e di agevole percezione per ogni persona che conservi una minima onestà intellettuale ed una autonomia di valutazione.

La caparbietà con cui da più parti collegate alla politica si insista nel voler piegare la Costituzione, attraverso una sua rilettura adattata agli interessi del momento, significa inferire ogni volta un pericoloso colpo alla nostra Carta fondamentale, dove sono scritti tutti i nostri doveri ed i nostri diritti, provocando così non soltanto una inevitabile incertezza del diritto, ma un vulnus ai nostri diritti fondamentali.

Il rispetto della persona umana, di cui i diritti di libertà sono l’espressione giuridica, è condizione indivisibile per il mantenimento della pace tra i popoli” – scriveva il giurista Piero Calamandrei nel 1946 -.

L’inclusione dei diritti di libertà nella Costituzione, in conseguenza della quale essi assumono il carattere di diritti costituzionali, importa un impegno dello Stato a non servirsi del potere legislativo o di quello esecutivo per sopprimerli o per restringerli.

E’ infatti nella Costituzione che deve rinvenirsi il potere delle leggi, è la Costituzione che costituisce il perimetro entro il quale le leggi devono muoversi, obbedendo ai vincoli loro imposti dai principi fondativi della società, enunciati proprio nella Costituzione.

Saremo capaci di rientrare nel perimetro delineato dalla Costituzione, rinunciando a riformarne il contenuto con strumenti diversi da quelli previsti dall’art.138 per la sua revisione?

La risposta alla domanda potranno darla soltanto coloro che nelle istituzioni repubblicane occupano ruoli apicali, dai quali dipende l’attuazione dei principi costituzionali ed il rispetto dei diritti di tutti, o la disapplicazione della Costituzione con interpretazioni evolutive e quindi la negazione dei diritti.

 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:14

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:15

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2023:16