La Costituzione ingessata

(pubblicato sul settimanale “Il Corsivo” n. 9  del 4 marzo 1998) 

I nostri costituenti hanno avuto la presunzione di ritenere che la società, quella uscita dal dopoguerra, non dovesse subire grandi trasformazioni e pertanto hanno previsto una costituzione rigida, cioè una costituzione che non consente alcuna modifica con legge ordinaria, come invece era possibile con il precedente Statuto Albertino, che era flessibile.

Conseguentemente, spinti da una profonda preoccupazione di scongiurare il pericolo di qualsiasi modifica costituzionale con legge ordinaria, hanno inserito nella nostra carta fondamentale una vera e propria blindatura, attraverso le previsioni di cui all’art. 138, che di fatto la rendono immutabile nel tempo.

Non vi è chi non veda come invece la nostra Costituzione debba essere sicuramente adeguata alle mutate esigenze sociali. A tale proposito, c’è da osservare che i lavori della Bicamerale non hanno contribuito a realizzare quanto da tutti auspicato. Infatti, i risultati cui la Bicamerale è approdata, che sono frutto di compromessi tra i partiti, deludono fortemente le aspettative dei cittadini. Innanzitutto, non si comprendono i motivi reconditi che hanno impedito di discutere sulla eventuale modifica della prima parte della Costituzione, che pure presenta aspetti sui quali sarebbe stata utile qualche riflessione. Limitandoci all’ esame di qualcuna delle proposte emerse dai lavori della Bicamerale, si deve rilevare che, pur essendo stata introdotta la elezione a suffragio universale del Capo dello Stato, ma non anche quella del Primo Ministro, viene tuttavia delegata agli eletti, cioè, ai parlamentari italiani ed europei, ai consiglieri regionali, ai presidenti delle Province ed ai Sindaci, la designazione delle candidature alla Carica Suprema dello Stato, attraverso una sorta di vera e propria cooptazione, che di fatto costituisce una palese limitazione della sovranità popolare. Altro che repubblica presidenziale!

Al riguardo, sarebbe stato preferibile istituire le primarie, per consentire al cittadino la scelta dei candidati, per ogni carica elettiva, nessuna esclusa, dal consigliere di Quartiere, al Capo dello Stato.

Passando all’ esame della problematica sulla giustizia, c’è da sottolineare che non è stata eliminata la obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale da parte dei pubblici ministeri, che espone i cittadini a possibili ingiustizie, proprio per l’ampia discrezionalità che alla stessa è connessa.

Non è stata prevista poi la separazione delle funzioni, delle carriere e degli uffici del pubblico ministero da quelli del magistrato giudicante. Non è stata introdotta alcuna modifica nel reclutamento dei magistrati inquirenti che, come avviene nei paesi anglosassoni, potrebbero essere eletti direttamente dai cittadini.

Va inoltre segnalato, in materia di pubblica amministrazione, il danno che deriverà dalla eliminazione degli organi di controllo sulla legittimità degli atti degli Enti Locali, che invece nella vigente Costituzione, in attuazione dei principi di autonomia, erano stati previsti ed attuati (art.130).

C’è una diffusa tendenza ad una completa eliminazione di ogni forma di controllo, senza però aumentare, come sarebbe logico e doveroso, le responsabilità di quanti amministrano le risorse economiche pubbliche.

Ci si augura quindi che in sede di discussione parlamentare siano approfondite e risolte in maniera più adeguata, in relazione a quelle che sono le necessità di una democrazia moderna ed avanzata, tutte quelle problematiche la cui risoluzione diventa un fattore caratterizzante per la credibilità sia verso l’esterno, che verso i cittadini, di un autentico stato di diritto.