Nella ricorrenza del 75° anniversario del mutamento di fatto della forma istituzionale dello Stato italiano si impongono alcune riflessioni.
L’instaurazione della Repubblica ebbe luogo precipitosamente in violazione delle norme previste dal Decreto Legislativo Luogotenenziale n.98 del 16 marzo 1946 e dal Decreto Legislativo Luogotenenziale n.219 del 23 aprile 1946 contenente le norme per lo svolgimento del “referendum” istituzionale e per la proclamazione dei risultati di esso. (GU Serie Generale n.102 del 03-05-1946).
Infatti il Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 stabiliva all’art.2: “Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l’Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall’Assemblea.”
Al terzo comma dello stesso art. 2 era previsto: “Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.”
Il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 219 all’art.17 stabiliva: “La Corte di Cassazione, in pubblica adunanza presieduta dal Primo presidente e alla quale partecipano sei presidenti di sezione e dodici consiglieri, con l’intervento del procuratore generale, appena pervenuti i verbali di cui all’art. 16 trasmessi da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, procede alla somma dei voti attribuiti alla repubblica e di quelli attribuiti alla monarchia in tutti i collegi e fa la PROCLAMAZIONE dei risultati del “REFERENDUM”.
Allorchè il presidente del consiglio dell’epoca, on. Alcide De Gasperi, supportato dal consiglio dei ministri, senza attendere la proclamazione dei risultati da parte della Cassazione nella notte del 12 giugno 1946 assunse arbitrariamente la funzione di Capo provvisorio dello Stato, esautorando per lo effetto Re Umberto II, che in quel momento rappresentava legittimamente e legalmente la funzione di Capo dello Stato.
Sostanzialmente De Gasperi, insieme ai suoi ministri, si resero responsabili non solo di una forzatura della legge, ma di un vero e proprio atto rivoluzionario lesivo anche delle funzioni e prerogative della Corte di Cassazione, unico organo cui sarebbe spettato la proclamazione della Repubblica.
Dalla notte del 12 giugno 1946, quando il Consiglio dei ministri proclamò l’instaurazione di un «regime provvisorio», sino al 18 giugno, data in cui la Corte di Cassazione dette lettura dei risultati definitivi, De Gasperi detenne i poteri di capo provvisorio dello Stato in violazione della legge.
La prova documentale di quanto affermo è costituita dall’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.144 del 1/07/1946, inopinatamente eliminata anche dall’elenco delle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana https://www.gazzettaufficiale.it/ricercaArchivioCompleto/serie_generale/1946?fbclid=IwAR1MobJ6gZFAetSMdIdInZ5BGG1JJcqHhnoSEo9GJB9WvRXeyHas5q7NXos
in cui è scritto testualmente: “Oggi alle ore 13 in una sala di Montecitorio ha avuto luogo l’insediamento del Capo provvisorio dello Stato On.Enrico De Nicola al quale l’On.De Gasperi ha trasmesso i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dal giorno dell’annuncio dei risultati definitivi del referendum istituzionale (quindi dal 18 Giugno 1946, data della lettura dei risultati definitivi da parte della Cassazione).
Ciò sta a significare che De Gasperi, come detto, ha esercitato dal 13 al 18 giugno 1946 i poteri di Capo provvisorio dello Stato che invece non gli competevano.
Infatti la Corte di Cassazione in data 10 giugno si era limitata a dare lettura dei risultati provvisori del referendum rimandando al 18 giugno la proclamazione definitiva integrata dai risultati delle sezioni mancanti e dalle decisioni sulle contestazioni.
Questi sono i fatti storici nella loro ricostruzione cronologica e giuridica, resta soltanto una profonda amarezza per quello che è stato e non poca inquietudine su quello che può aver luogo in spregio della legge quando il potere viene esercitato senza il rispetto delle regole.
Non si deve mai dimenticare che in uno Stato in cui il diritto, la legge e la legalità non hanno alcun valore succede che i diritti, anche quelli fondamentali ed inalienabili dei cittadini, sono in serio pericolo e con questi quello supremo della libertà.
E’ questo il peccato originale della Repubblica, che purtroppo si ripete frequentemente anche perché chi ha il compito di vigilare ed intervenire rimane sempre silente ed assente ed è proprio per questo che ancora oggi appare valido ed attuale l’insegnamento di Umberto II, ultimo Re d’Italia, secondo il quale “Con la libertà tutto è possibile, senza libertà tutto è perduto”.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/05/03/046U0219/sg
http://file:///C:/Users/Dino/AppData/Local/Temp/19460701_144_90.pdf


