Non è cambiato molto rispetto alla vecchia legge n. 117/88 dal momento che con la riforma di cui alla legge 27 febbraio 2015 n. 18 non è stata introdotta una responsabilità diretta dei magistrati, ma permane il principio della responsabilità diretta dello Stato e soltanto indiretta del magistrato.

I magistrati (giudicanti ed inquirenti) non potranno mai essere chiamati a rispondere direttamente ed in prima persona dei danni arrecati al cittadino ad eccezione delle ipotesi in cui l’illecito del magistrato rivesta ipotesi di reato.

Quindi, come prima, la richiesta di risarcimento dei danni dovrà essere avanzata soltanto nei confronti dello Stato, che risponderà dell’illecito commesso dai magistrati. Il termine di decadenza per la proposizione dell’azione risarcitoria è stato poi innalzato da due a tre anni.

Rispetto alla vecchia legge è poi cambiata la misura della rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato.

Infatti prima il magistrato poteva essere chiamato dallo Stato a rispondere nella misura di un terzo del suo stipendio annuo, cioè per un massimo di quattro mensilità, mentre ora detto limite è stato leggermente aumentato, dal momento che attualmente il magistrato è chiamato a rispondere entro i limiti della metà del suo stipendio annuo, quindi al massimo sei mensilità.

Cambiano, infine, le ipotesi di colpa grave che consentiranno al cittadino di promuovere l’azione di responsabilità nei confronti dello Stato.

Prima era possibile agire solo in tre ipotesi:

1) quando il magistrato aveva affermato l’esistenza di un fatto inesistente, o aveva negato l’esistenza di un fatto chiaramente esistente;

2) quando il magistrato aveva emanato un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza di motivazione o fuori dai casi consentiti dalla legge;

3) quando il magistrato aveva violato norme di legge con negligenza inescusabile.

Oggi le prime due ipotesi sono rimaste immutate, con l’aggiunta del travisamento non solo del fatto, ma anche delle prove, mentre è stata modificata la terza ipotesi, atteso che non è prevista più l’ipotesi della violazione della legge determinata da negligenza inescusabile del magistrato, ma la violazione manifesta della legge o del diritto comunitario.

E’ prevista inoltre la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in casi diversi dalla privazione della libertà personale. Infine è cambiata la formulazione della “clausola di salvaguardia”.

Nella precedente legge era previsto che l’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove non potesse mai dare luogo a responsabilità, mentre con la riforma, pur permanendo detta clausola, essa non si applica nelle ipotesi di colpa grave, con la conseguenza che sorgeranno inevitabilmente problemi interpretativi.

Non è cambiato molto rispetto alla vecchia legge n. 117/88 dal momento che permane la responsabilità la responsabilità diretta dello Stato e soltanto indiretta dei magistrati (giudicanti ed inquirenti) i quali non potranno mai essere chiamati a rispondere direttamente ed in prima persona dei danni, ad eccezione delle ipotesi di illecito penale. Rispetto alla vecchia legge è cambiata la misura della rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato: prima un terzo del suo stipendio annuo, cioè al massimo quattro mensilità, ora metà dello stipendio annuo, al massimo sei mensilità.

Cambiano le ipotesi di colpa grave che prevedono, in aggiunta a quelle preesistenti, il travisamento anche delle prove.

E’ stata introdotta l’ipotesi della violazione del diritto comunitario determinata da negligenza inescusabile del magistrato

E’ prevista inoltre la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in casi diversi dalla privazione della libertà personale. Infine è cambiata la formulazione della “clausola di salvaguardia” che non si applica nelle ipotesi di colpa grave.

Per il resto è rimasto tutto invariato.

Dunque non si può certamente esultare per le prudenti modifiche apportate dall’attuale legislatore ad una cattiva legge approvata in totale contrasto con il risultato di un referendum, le cui aspettative vennero tradite da un vero e proprio compromesso tra i poteri dello Stato.