
Da lunghi anni i temi e i problemi della giustizia riempiono le cronache quotidiane e sono argomento di dibattiti, più o meno approfonditi, che molto spesso non suscitano l’interesse nel cittadino comune.
In genere tutti coloro che li affrontano sembrano più interessati alla polemica politica e lasciano in secondo piano quello che dovrebbe essere invece l’obiettivo primario, cioè il cittadino, sia quando si trova a fare i conti con il Giudice civile, per ottenere il riconoscimento di un suo diritto soggettivo, sia quando viene coinvolto nel sistema giudiziario penale, come indagato o imputato, allorché maggiori e più pressanti sono le necessità di garanzia e salvaguardia delle sue libertà.
La lentezza della giustizia italiana nei vari settori (civile, penale, amministrativo e tributario) dipende dalla concorrenza di vari fattori, come ad esempio una Magistratura male organizzata e priva di responsabilità, un personale amministrativo carente, poco motivato e male utilizzato, un legislatore pigro e poco esperto in materia di giustizia ed infine dei cittadini particolarmente litigiosi e spesso indotti al contenzioso da una Pubblica Amministrazione inadempiente, silente ed arrogante.
In base all’art. 104 della Costituzione “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.”
Desta qualche perplessità la circostanza che la Costituzione parli in maniera esplicita solo di Ordine, senza riconoscere esplicitamente alla magistratura l’attributo di potere.
Sta di fatto che il potere in capo alla Magistratura invece esiste ed anzi la stessa occupa il vertice dei poteri dello Stato.
I Costituenti hanno voluto riconoscere alla Magistratura una duplice prerogativa, quella di essere una corporazione autonoma e indipendente da ogni altro potere e surrettiziamente quella di essere titolare del terzo potere dello Stato, quello giudiziario, svincolato però dalla sovranità popolare. In ogni Stato democratico ogni potere deve essere sottoposto ad un controllo: il Parlamento è controllato dai cittadini, dai quali riceve la legittimazione attraverso il voto, pur con tutti i limiti e le devianze aperte dalla legge Calderoli (n.270/2006), meglio nota come “porcellum”, nonché dalle leggi elettorali che hanno fatto seguito, Italicum, Rosatellum, ecc., il governo è controllato dal Parlamento che gli concede e può revocare la fiducia, ma chi controlla la Magistratura.
Molti non sanno che la selezione dei magistrati avviene per pubblico concorso gestito da commissioni di esame composte prevalentemente da magistrati e che ogni provvedimento disciplinare nei confronti di un magistrato è di competenza del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura che è il suo organo di autogoverno.
In forza di una non ben definita autonomia, nell’esercizio delle loro funzioni, i magistrati italiani a poco alla volta hanno invaso il potere legislativo attraverso una interpretazione estensiva delle leggi e della stessa Costituzione, sicché non si limitano più alla pura e semplice applicazione della legge, ma tendono ad avventurarsi nella sua interpretazione.
Ci troviamo dinnanzi ad una vera e propria espansione del potere giurisdizionale che altera l’equilibrio tra i poteri dello Stato.
Oggi l’intervento del magistrato è più penetrante e più diffuso rispetto al passato ed il giudice non è più sottoposto alla legge ma si è collocato “di fronte alla legge”, divenendo un soggetto politico anche perché il Parlamento o per essere più precisi l’esecutivo, ha prodotto troppo leggi che hanno finito col rafforzare il ruolo di supplenza e la funzione politica del Giudice.
In forza di questa evoluzione ed “interpretazione estensiva” delle previsioni costituzionali attualmente la magistratura ha assunto un ruolo diverso, con la conseguenza di incidere nella società più degli altri poteri.
Uno dei fatti politici più caratterizzanti l’ultimo decennio è certamente rappresentato dall’influenza crescente ed invasiva del Giudice in tutti i settori della vita pubblica e privata, che costituisce una anomalia tutta italiana.
L’esercizio della nuova e diversa funzione interpretativa nell’applicazione della legge ha comportato uno sconfinamento da parte dell’ordine e/o potere della Magistratura nel campo legislativo ed in quello esecutivo, con la conseguenza, ormai sotto gli occhi di tutti, di una totale incertezza del diritto e di una difformità di pronunce in casi analoghi.
Tale evoluzione non si sarebbe mai potuta verificare nella vigenza dello Statuto Albertino, promulgato il 4 marzo 1848, dove all’art.73 era invece previsto che “l’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo”.
Ancora più incisiva appare poi l’influenza della magistratura nella politica allorquando vengono promosse iniziative giudiziarie contro componenti di governi, enti pubblici non graditi all’ordine della magistratura.
Pur in presenza di un potere smisurato ed insindacabile del singolo magistrato, il cui comportamento è valutato dall’organo di autogoverno (CSM), non esiste una legge rigorosa ed efficace sulla responsabilità civile dei magistrati che sbagliano e provocano danni al cittadino o allo Stato, essendo del tutto inadeguata la legge Vassalli (l.117/1988), nonostante la sua recente modifica di cui alla legge 18/2015.
Infatti i magistrati non rispondono direttamente dei loro errori, permane la decadenza nel senso che il cittadino che ha subito un pregiudizio per mala giustizia non potrà esercitare l’azione di responsabilità se siano decorsi tre anni.
A ciò si aggiunga la prassi incostituzionale dell’affidamento in via stabile della funzione giurisdizionale a giudici non togati, laddove la Costituzione prevede invece che la funzione giurisdizionale debba essere esercitata da magistrati ordinari (art.102 cost.) cioè da giudici togati.
Nel settore penale avviene poi che di fronte ad una notizia di reato, i pubblici ministeri operano scelte in ordine ai reati da perseguire, che divengono sostanzialmente scelte di politica criminale.
In tale anomala situazione non dovrebbe costituire scandalo se nel processo penale, in sintonia con il sistema accusatorio oggi vigente, si giungesse all’abolizione della obbligatorietà dell’azione penale ed alla elezione diretta dei pubblici ministeri, affinché sia il cittadino a valutare l’efficacia della loro attività.
La legge dovrebbe costituire poi lo strumento di limitazione e di garanzia nei confronti degli straripamenti del potere.
Se il nostro legislatore fosse più attento ai problemi della Giustizia e più coraggioso nella ricerca di sistemi utili per velocizzare l’attività giurisdizionale, potrebbe attuare una riforma a costo zero con una semplice legge ordinaria, senza necessità di una revisione costituzionale.
Sarebbe sufficiente abolire i termini processuali ordinatori, riguardanti i magistrati, trasformandoli in termini perentori.
Come è noto, i termini processuali sono riconducibili alla triplice categoria di termini dilatori, termini perentori e termini ordinatori.
- I termini dilatori si limitano a paralizzare temporaneamente l’effetto di un atto già completo nei suoi elementi essenziali e consistono in quel periodo di tempo prima del quale non può essere compiuto un atto giudiziario (per es. non può essere esercitata la facoltà di eseguire un pignoramento dopo la notifica dell’atto di precetto).
- Sono perentori i termini previsti espressamente dalla legge o dal giudice, i quali impongono il compimento di un determinato atto entro un termine prestabilito sotto pena di decadenza, con esclusione della possibilità di abbreviazione o proroga, neanche con l’accordo delle parti. Sono termini perentori ad esempio quelli previsti per l’impugnazione di una sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, quello previsto per costituirsi in un processo civile, o quello per costituirsi parte civile in un processo penale). L’inosservanza di un termine perentorio determina la decadenza dalle facoltà di esercitare i relativi diritti.
- Infine sono termini ordinatori quelli che non devono essere rispettati in modo rigoroso, nel senso che il mancato rispetto degli stessi non ha conseguenze processuali di decadenza dal compimento di una determinata attività processuale. Quando un termine è soltanto ordinatorio l’attività può essere compiuta anche senza osservare il termine previsto, come il deposito di una sentenza, o di qualsivoglia altro provvedimento di un magistrato requirente o giudicante che sia. In sostanza il termine ordinatorio può sempre essere non rispettato senza alcuna conseguenza, in quanto l’atto compiuto dopo la scadenza non prorogata di un termine ordinatorio è riconosciuto sempre come valido. Il termine ordinatorio sarebbe quindi una sorta di suggerimento, sempre superabile, senza incorrere in sanzioni processuali, in quanto beneficia di una tolleranza totale senza alcuna conseguenza.
L’immediata abolizione dei termini ordinatori da inglobare in quelli perentori potrebbe giovare da subito al migliore funzionamento della giustizia imprimendo una grande accelerazione sui suoi tempi.
Contestualmente alla equiparazione dei termini ordinatori a quelli perentori, occorrerebbe prevedere, come deterrente della inosservanza, la decurtazione di una parte dello stipendio di ciascun magistrato inadempiente per ogni giorno di ritardo.
Un intervento di tale portata non significherebbe intaccare o mettere in discussione l’autonomia e indipendenza della magistratura, ma semplicemente intervenire sulla efficienza, economicità ed efficacia del servizio giustizia che è amministrato dai magistrati, i quali oltre ad essere un “ordine, indipendente da ogni altro potere” sono a tutti gli effetti legati allo Stato da un rapporto di pubblico impiego in quanto funzionari pubblici investiti di poteri giudiziari.
Con la revisione della Costituzione si dovrebbe invece por mano alla riforma dell’ordinamento giudiziario, e con esso alla riforma della composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), alla separazione delle funzioni e delle carriere tra pubblici ministeri, che rappresentano l’accusa ed il diritto potestativo dello Stato di punire chi viola le leggi penali ed i giudicanti, cui è affidato il delicato compito di emanare i provvedimenti giurisdizionali in totale imparzialità.
Credo quindi che questo il momento più propizio per varare quella riforma organica che tutti si aspettano, che sia in sintonia con i concetti di Giustizia rispettosa dei diritti e delle libertà dei cittadini, di una Giustizia intesa non più solo come potere, ma come un servizio sociale che deve essere portato a livelli di efficienza e di effettività, al quale si chiede funzionalità ed efficienza.
Altro fenomeno da censurare è quello dei cd. magistrati fuori ruolo, vale a dire quei magistrati che vengono sottratti dalla loro funzione giurisdizionale o inquirente e collocati stabilmente in altri uffici con ciò determinando viepiù quella carenza cui innanzi ho fatto cenno.
I tempi sono maturi per introdurre anche un controllo sulla produttività, efficacia ed efficienza del servizio reso e per l’introduzione dell’azione di responsabilità civile e contabile a carico dei Magistrati che sbagliano nell’esercizio delle loro funzioni.
Se l’Italia non vuole continuare ad essere il paese delle controriforme, deve affrontare con priorità la riforma della Giustizia, non tanto per assecondare istanze di gruppi organizzati, che spesso rappresentano interessi di potere o di corporazione, ma per tutelare autenticamente ogni persona, come soggetto portatore di diritti e di interessi, che non possono continuare ad essere sacrificati in nome di sterili, retorici e strumentali proclami.
Tutto questo lo dobbiamo fare, se vogliamo voltare pagina e cercare di costruire una società più giusta per tutti.
ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL MOVIMENTO “INDIPENDENZA”
Roma – Midas Palace Hotel 25 novembre 2023
Intervento Avv. Alfredo Lonoce
