
La mia piena solidarietà all’amico Gianni Alemanno finito in carcere l’ultimo giorno del dicembre 2024 come se si fosse trattato di un boss della malavita o di un pericoloso serial killer che andava fermato immediatamente prima della fuga.
Veniamo ai fatti, l’ex Sindaco di Roma deve scontare una pena detentiva definitiva di 1 anno e 10 mesi per traffico di influenze, reato questo privo di un fondamento concreto che lo legittimi e colmo di una serie criticità ancora irrisolte, soprattutto in presenza della separazione tra politica e gestione introdotta alla fine del secolo scorso sulla base della distinzione tra politica e amministrazione, tra “poteri di indirizzo e controllo” riservati agli organi elettivi e “gestione amministrativa” attribuita ai dirigenti.
Dunque, aldilà della condanna definitiva, sostanzialmente per un giurista non è facile comprendere come possa un Sindaco interferire nell’attività di ogni suo dirigente, il quale è il solo, per ogni settore, a disporre della “chiave della cassaforte” e che dovrebbe essere l’unico ad assumere ogni responsabilità contabile e penale nella gestione delle risorse economiche di un ente, come avveniva peraltro per i componenti dei disciolti CORECO, la cui responsabilità era invece solidale.
Il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto di dover revocare la misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale concessa a Gianni Alemanno in forza dell’art. 47 Ord. Pen. avvalendosi del suo potere di stabilire se le violazioni rilevate costituissero un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova.
Infatti l’art. 47, co. 11, legge, 26 luglio 1975, n. 354 dispone che “l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova”.
L’autore del reato non solo deve rispettare le leggi, ma anche osservare le prescrizioni che gli sono state assegnate nel provvedimento con cui è stato disposto l’affidamento in prova ai servizi sociali.
Tuttavia, come ha affermato la Cassazione Penale, Sez. I, nella sua recente sentenza n. 3338 del 26/01/2024, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma il tutto deve essere valutato dal giudice in concreto.
A tale proposito la Suprema Corte con la citata sentenza n.3338/2024 ha chiarito che non si può applicare l’istituto della revoca in modo meccanicistico, omettendo di valutare se siffatto comportamento sia talmente grave da pregiudicare la prosecuzione della prova.
Infatti, il Giudice deve valutare, alla luce di tutti gli elementi, acquisiti nel corso dell’esecuzione della misura, se le violazioni costituiscano, in concreto, un fatto del tutto incompatibile con la prosecuzione della prova e la decisione di revoca deve essere supportata da una motivazione adeguata, che spieghi le ragioni per cui le violazioni commesse debbano essere considerate indice di un allontanamento definitivo dalle finalità proprie dell’istituto dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali, senza enfatizzare soltanto il comportamento censurato e senza omettere di valutare se la gravità di tale comportamento fosse tale da pregiudicare la prosecuzione della prova.
Si legge nella parte motiva della citata sentenza della Cassazione n.3338/2024: “5.1. Deve, sul tema, ribadirsi che, nella valutazione degli elementi di fatto inerenti alla revoca 1 Febbraio 2024 pag. 4 dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 Ord. pen., rileva particolarmente l’aspetto valutativo del complessivo comportamento serbato dall’affidato onde pervenire a stabilire se la condotta o le condotte che hanno originato la revoca risultino incompatibili con il prosieguo della misura. Per vero, la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’esecuzione della misura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali le violazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell’istituto (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 – 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367 – 01)
5.2. Nel caso di specie, come ha fondatamente lamentato il ricorrente nel primo motivo, il Tribunale di sorveglianza non ha soddisfatto questo onere motivazionale, non avendo dato conto – anche in ragione della insoddisfacente verifica della sussistenza e dell’entità della violazione attribuita all’affidato dell’incidenza della violazione stessa sulla funzionalità della misura alternativa, in relazione alla più generale verifica di compatibilità – o meno – del rilevato vulnus con la prosecuzione della prova, come essa si era concretamente dipanata fino a quel momento, secondo le modalità stabilite.
Quindi, oltre alla carente motivazione in ordine ai connotati strutturali dello specifico comportamento inosservante, si deve constatare la mancanza di una percepibile valutazione compiuta avendo riguardo agli indici rilevanti per l’attuazione della misura e finalizzata a stabilire se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, fosse e sia da ritenersi incompatibile con la prosecuzione della prova, ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen.”
Se le cose stanno così, non vi è chi non veda come sia stato sbagliato applicare nei confronti di Gianni Alemanno, con eccessiva severità un meccanismo procedurale che non prevede alcun automatismo, ma anzi richiede tutta una serie di valutazioni caso per caso.
Se poi si vuole trasformare Gianni Alemanno, segretario nazionale del partito Indipendenza, in un martire, si sappia che egli non sarà lasciato solo.
