Circa trentaquattro anni addietro il controllo esterno sugli atti delle USL, oggi ASL, gestito un tempo dal CORECO (Comitato Regionale di Controllo), fu abolito dall’articolo 4, comma 8 della Legge 412/1991.

Contestualmente furono trasferite le funzioni di vigilanza e controllo direttamente alle stesse Regioni che da quel momento iniziarono ad esercitare le competenze riguardanti la sanità in modo autonomo attraverso controlli interni affidati agli stessi Assessorati alla Sanità.

Fu segnato così il primo passaggio da un controllo imparziale “di legittimità” affidato ad un organo terzo, ad una gestione regionale in cui la figura di controllore coincideva con il controllato.

Credo che sia sotto gli occhi di tutti il grave danno erariale che derivò da tale incauta riforma, con una spesa sanitaria che oggi fagocita voracemente le risorse di ogni regione e non consente più di prestare al cittadino un servizio sanitario efficace, efficiente ed economico per l’ente e per l’utente.  

Prima delle improvvide riforme avviate nel 1996 da Franco Bassanini,  ministro della Funzione pubblica e degli Affari regionali durante il governo di Romano Prodi,  esisteva un efficace sistema di controlli previsto dalla Costituzione negli artt.125 e 130 che assicurava il controllo sulla legittimità degli atti delle regioni e degli altri enti territoriali e pubblici a cura di organi terzi, i CORECO che hanno garantito in Italia il controllo di legittimità e di legalità fino a quando, con la revisione costituzionale disposta con legge costituzionale n. 3/2001, quegli articoli 130 e 125 furono abrogati e quindi sciolti tutti i comitati di controllo presenti sul territorio.

Purtroppo all’epoca l’intera classe politica, in maniera traversale, manifestò la volontà di pervenire tout-court all’abolizione di tutto il sistema dei controlli di legittimità perché il controllo veniva considerato come una sorta di ostacolo alla gestione e all’amministrazione della cosa pubblica, con la conseguenza che quello che era l’unico sistema di garanzia dei diritti del cittadino sul corretto uso ed impiego delle risorse economiche pubbliche divenne l’agnello sacrificale da immolare in nome di una non meglio identificata efficienza ed efficacia dell’attività di governo e di gestione dell’ente territoriale e di quello locale.

La revisione costituzionale, comunque, completò un precedente percorso che era iniziato, ancor prima delle nefaste riforme volute da Bassanini, con la separazione dell’indirizzo politico dalla gestione, con la con lo svuotamento del ruolo degli organi rappresentativi (consigli comunali, provinciali e regionali) e con il rafforzamento degli organi di governo (sindaci, presidenti delle province e delle regioni).

Era così avvenuto che i vertici degli enti territoriali, proprio per effetto della separazione tra indirizzo politico e gestione, assumevano soltanto una responsabilità politica dinnanzi ai rispettivi elettori, ma divenivano irresponsabili dei loro eventuali fallimenti nelle scelte di governo e nella gestione delle risorse di cui invece gli unici responsabili divenivano i dirigenti.

Eliminati i controlli esterni, rimaneva soltanto la Corte dei Conti che vigilava e interveniva condannando amministratori e dipendenti pubblici per danno erariale quando causavano all’ente pubblico una perdita economica con dolo o colpa grave (es. scelte irrazionali, temerarie).

Fatta questa necessaria premessa, da cui si evince come, dopo l’eliminazione di tutti i controlli esterni, era rimasto il baluardo della Corte dei Conti, è inquietante apprendere che in data 27/12/25 sia stata approvata dal Senato, con il voto favorevole di 93 parlamentari, 5 astenuti e 51 contrari, la legge sulle “funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale”.

Si tratta di una riforma che per un verso dice di voler snellire lo Stato italiano da quella che appariva essere una burocrazia fatta di “lacci e lacciuoli”, ma dall’altra apre le porte ad uno sperpero non più controllabile delle risorse economiche collettive che, ebbene rammentarlo, derivano dalle tasse e dalle imposte che pagano i cittadini.

Come ha osservato il dott. Donato Centrone, Presidente dell’Associazione dei magistrati della Corte dei Conti, questa riforma “non rafforza l’efficienza della pubblica amministrazione, ma rischia di indebolire i presìdi di legalità e responsabilità a tutela dei cittadini”.

Infatti esiste un fondato rischio che con la deresponsabilizzazione dei pubblici dipendenti e di chiunque gestisce il denaro pubblico si giunga ad un aumento esponenziale del deficit statale.

Basti pensare che viene introdotto il principio secondo cui la buona fede degli amministratori politici si presume fino a prova contraria e che inoltre la Corte dei Conti, “salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato”.

Detto importo, comunque, non potrà essere superiore al doppio della retribuzione lorda.

E’ stabilito poi che questo nuovo regime di responsabilità erariale verrà applicato, con effetto retroattivo, anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

Vengono inoltre fissate sanzioni pecuniarie nei confronti dei responsabili di un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei procedimenti connessi al Pnrr-Pnc.

Alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti vengono inoltre assegnate funzioni consultive consistenti nei pareri da rendere “in materia di contabilità pubblica”.

In tal caso, essendo stato introdotto un nuovo meccanismo di silenzio assenso, legato al controllo preventivo dei giudici contabili, avrà 30 giorni di tempo per esprimersi sulla legittimità di un atto su cui le viene chiesto un parere preventivo dalla pubblica amministrazione. Trascorso quel tempo, in caso di mancata pronuncia, scatta una forma di silenzio assenso, sicché il parere è da intendersi favorevole e chi lo ha richiesto è esentato da qualsiasi responsabilità.

Assegnando il controllo preventivo della Corte dei Conti sugli atti degli enti territoriali si finirà col paralizzarne l’attività, dal momento che le sue sezioni non saranno più in grado di controllare anche i bilanci ed i conti consuntivi di regioni, enti sanitari ed enti locali.

Un’altra preoccupante novità contenuta nella riforma deriva dallo “scudo erariale” che diviene permanente.

Avviene così che, in materia di responsabilità amministrativa per colpa grave, diviene definitivo quello “scudo” temporaneo introdotto durante la pandemia, ritenuto legittimo dalla Consulta con sua sentenza n. 132/2024 e prorogato per l’attuazione del PNRR.

Quindi i dipendenti pubblici non saranno più ritenuti responsabili per colpa grave per le condotte attive, quando un dirigente firma un atto.

Residuerà quindi esclusivamente una responsabilità erariale per danni causati con dolo o per omissioni.

Tutta la riforma è impostata su una sorta di liberalizzazione dell’attività di amministrazione e gestione della cosa pubblica, senza alcun incisivo e mal tollerato, controllo esterno.

Tuttavia chi amministra deve sottoporre le proprie scelte e decisioni oltre che al vaglio politico di chi lo ha eletto, anche alle verifiche della legalità e dell’efficienza.

Altrimenti non avremmo, ad esempio, un sindaco democraticamente eletto, ma un oligarca ed il Comune sarebbe una sorta di Signoria.

Un’altra finzione cui si è fatto ricorso per giustificare la semplificazione, prima e rimozione, successivamente, del sistema dei controlli esterni, è quella secondo la quale l’ente pubblico dovrebbe essere amministrato e gestito secondo criteri tipici della gestione di un’azienda privata, in cui risalta la funzione manageriale e la semplificazione delle strutture.

Sotto questo aspetto riteniamo di dover fare un semplice rilievo: va bene come principio generale, ma deve essere accompagnato da un altro aspetto che caratterizza la gestione dell’azienda privata, che è quello della responsabilità personale di chi amministra, togliendo il velo ipocrita, tipicamente italiano, della distinzione tra indirizzo politico e gestione.

Da questo punto di vista i segnali invece non sono confortanti, solo ove si pensi che i nostri amministratori molto spesso, non considerandosi sufficientemente garantiti dalla distinzione sopra accennata, fanno continuo ricorso alla stipulazione di polizze assicurative, i cui costi sono scaricati sui contribuenti, per garantirsi da possibili responsabilità patrimoniali.  

All’orizzonte purtroppo non si vedono segnali di cambiamento, ma si percepisce una volontà, assolutamente trasversale, dei politici di avere le “mani libere” nella gestione della macchina amministrativa e nell’impiego dei fiumi di denaro ad essa connessi.

E’ quindi assai probabile che l’unico controllo resti quello del corpo elettorale.

Ma si tratta pur sempre di un controllo che interviene ogni cinque anni e che comunque, come l’esperienza purtroppo ci insegna, si può anch’esso aggirare e superare con sistemi elettorali che soffocano ed eliminano quel che ancora resta della nostra democrazia.

A questo punto l’unica strada per assicurare un oculato impiego delle risorse pubbliche, la legittimità e legalità degli atti degli enti territoriali e non territoriali, la tranquillità di chi governa e di chi gestisce, è quella ripristinare quegli invisi Comitati Regionali di Controllo che erano organi paragiurisdizionali e terzi rispetto all’amministrazione che veniva controllata ed i cui componenti, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, erano personalmente e solidalmente responsabili, sia a titolo di danni erariali, che penalmente.

Saprà il legislatore interrogarsi su quanto è accaduto dal 2001 ad oggi, chiedersi se la soppressione dei controlli esterni abbia giovato alla legalità e all’impiego delle risorse pubbliche, o invece sia stato un grave errore ed un danno per la collettività, cercherà di porvi subito rimedio?

Un buon governo è caratterizzato non solo dalla trasparenza e responsabilità delle sue azioni, ma anche dal modo di misurare come le istituzioni pubbliche conducono gli affari pubblici e gestiscono le risorse dei cittadini.

https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/69050.pdf


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *