Il 22 e 23 marzo prossimi andremo a votare non una riforma della giustizia, ma una revisione tecnica dell’ordinamento giudiziario che regola la costituzione, il funzionamento e l’organizzazione della magistratura, lasciando inalterati i profili di autonomia e indipendenza dal potere politico, per cui non vi è alcun pericolo di alterazione degli equilibri costituzionali.

Nel suo complesso la riforma costituzionale è un passo importante verso il corretto funziona­mento dei pesi e contrappesi su cui si regge una efficien­te divisione dei poteri e pone rimedio al fenomeno delle correnti all’interno dell’ANM e quindi dello stesso CSM che ha avuto un’eco mediatica nel cd. caso Palamara.

Molti di coloro i quali affrontano il dibattito sulla questione appaiono più interessati al terreno della polemica politica, e non dimostrano interesse per quello che è l’obiettivo primario del servizio giustizia, vale a dire il cittadino, soprattutto quando viene coinvolto nel tritacarne giudiziario, specie penale, come indagato o imputato, allorché più pressanti sono le necessità di garanzia e salvaguardia del diritto primario della libertà.

La separazione del Giudice dal legislatore e da chi governa è un principio condiviso da tutti gli Stati democratici che non consentono la concentrazione dei poteri.

Attualmente, nel nostro sistema, Giudici e P.M., pur operando in funzioni distinte, condividono la stessa carriera e lo stesso organo di autogoverno (CSM). La separazione mira ad eliminare quel “legame psicologico” o di appartenenza tra chi accusa e chi giudica, onde garantire al cittadino un giudice terzo e imparziale, che non può essere un “collega” del PM.

La separazione delle carriere consentirà ai magistrati di specializzarsi sin dall’inizio del proprio percorso, migliorando così la professionalità e rafforzerà la posizione della difesa, che non si troverà più a contrapporsi con un pubblico ministero che condivide la stessa “appartenenza” e la stessa “formazione professionale” del giudice che deve decidere.

I Costituenti, per effetto di un compromesso tra le ideologie cattolica, liberale e marxista, addivennero alla previsione contenuta nell’art.104 cost., secondo cui la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Dunque la magistratura per la nostra Costituzione, oltre che un ordine è anche un potere dello Stato, potere che però non discende da una legittimazione popolare, ma da un concorso pubblico prevalentemente autogestito.

Paradossalmente, se l’esito referendario dovesse vedere la prevalenza dei voti contrari alla riforma, vista la caratterizzazione squisitamente politica con cui la Magistratura organizzata (ANM) ha connotato il voto referendario, comporterebbe che da quel risultato i magistrati si sentirebbero investiti di una sorta di legittimazione popolare.

Nel secondo comma dell’art.101 cost. è scritto che i Giudici sono soggetti soltanto alla legge, essi hanno quindi il dovere di applicare la legge anche se non ne condividono contenuti ed effetti, senza subire condizionamenti da parte di nessuno, con il fine della certezza del diritto e cioè che in situazioni uguali l’esito del giudizio sarà sempre lo stesso, indipendentemente da chi sia la persona che amministra la giustizia.

A poco alla volta però la funzione giurisdizionale si è spostata dalla pura e semplice applicazione della legge, alla sua interpretazione, con la conseguenza di assumere i connotati della politica e della creatività.

Ormai il giudice italiano non è più, per citare Norberto Bobbio “la bocca della legge, ma un suo più o meno cosciente manipolatore”, cioè un soggetto che si adegua al continuo evolversi della realtà sociale.

Non si può negare che l’esercizio della diversa funzione interpretativa nell’applicazione della legge abbia comportato uno sconfinamento da parte della magistratura nel campo del legislativo ed in quello dell’esecutivo, con la conseguenza di una totale incertezza del diritto e di una difformità di pronunce in casi analoghi. 

Sul punto mi piace ricordare che, per evitare tali derive, lo Statuto Albertino del 1848 all’art. 73 disponeva che: “L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo”.

Quella oggetto del referendum confermativo è dunque una riforma di natura tecnica indispensabile, che da tempo si sarebbe dovuta realizzare e cioè da quando con il D.P.R. 22 settembre 1988 n.447, in vigore dal 24 ottobre 1989, è stato modificato il nostro codice di procedura penale ed è stato introdotto il processo accusatorio.

Il nostro precedente sistema processuale penale, disciplinato dal Codice Rocco del 1930, era misto ed era caratterizzato da una fase istruttoria inquisitoria, segreta e scritta, cui faceva seguito un dibattimento pubblico e orale incentrato sulle prove acquisite nella fase, diciamo così segreta.

Il Giudice istruttore penale concentrava in sé tutti i poteri di ricerca e formazione delle prove, ed il ruolo della difesa era limitato alla fase finale del processo, quella del dibattimento.

Dopo l’introduzione del nuovo codice processuale il percorso del processo accusatorio ha incontrato numerose resistenze, al punto tale che nel 1999 si è avvertita la necessità di modificare l’art.111 della Costituzione per sancire il principio del giusto processo garantito da un Giudice terzo e imparziale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità.

Ancora oggi il nostro processo accusatorio risente della vecchia tipologia di processo “misto”, il dibattimento risente un condizionamento dagli esiti delle fasi anteriori, fasi in cui difesa e contraddittorio sono scarsamente garantiti.

E’ strumentale e velata di malafede la tesi di chi sostiene che in caso di vittoria del SI il PM verrà sottoposto al controllo del potere esecutivo, dal momento che rimane inalterata la garanzia di autonomia e indipendenza di tutta la magistratura, sia requirente che giudicante, come è previsto nell’art.104 cost.

L’istituzione di due separati CSM, uno per i pubblici ministeri e l’altro per i giudici, non intaccherà le garanzie di cui godono e continueranno a godere tutti i magistrati.

Proprio a questo servirà l’estrazione a sorte dei componenti dei due separati consigli superiori della magistratura, sistema che consentirà di liberare i pubblici ministeri e i Giudicanti dal condizionamento delle correnti che esercitano una pesante influenza sulla vita professionale di ogni magistrato. 

In relazione all’organo costituzionale di autogoverno della magistratura, pochi addetti ai lavori sanno che il CSM italiano ha un personale di supporto ai consiglieri togati di circa 300 unità, mentre Francia e Belgio ne hanno rispettivamente 21 e 44.

In Italia ben 19 magistrati, scelti dal CSM su base correntizia, svolgono a tempo pieno funzioni di supporto all’attività del Consiglio, in Francia vi è soltanto un magistrato, il segretario generale, mentre in Belgio non vi sono magistrati con funzioni di segreteria.

Non solo, mentre i consiglieri togati in Italia esercitano le loro attività consiliari a tempo pieno, i consiglieri togati in Francia e Belgio non vengono esonerati dal lavoro giudiziario.

I consiglieri laici poi hanno una influenza marginale sulle decisioni del Consiglio non solo perché i magistrati sono in netta maggioranza (due terzi) ma anche perché di frequente hanno orientamenti decisori tra di essi differenti, atteso che si collegano ai diversi partiti politici che, in Parlamento, hanno determinato la loro elezione.

Orientamenti che di regola li spingono anche a far convergere spesso il loro voto in appoggio alle decisioni dei componenti togati di questa o quella corrente della magistratura.

Di regola i consiglieri laici eletti su indicazione dei partiti di centro destra sono portati a fiancheggiare le correnti di magistratura indipendente (MI) e/o Unità per la Costituzione (UniCost), mentre quelli eletti su indicazione dei partiti di centro sinistra fiancheggiano le correnti di Magistratura democratica (MD) e di Area.

Le risorse umane e finanziarie concesse al CSM italiano, molto superiori a quelle degli altri CSM europei, hanno col tempo consentito al nostro Consiglio Superiore di ampliare i propri compiti e poteri in piena e incontrollata autonomia.

Il fenomeno non è recente, ma risale agli anni 1960, quando il CSM ha manifestato il suo interesse a stabilire e intensificare relazioni e contatti col Parlamento, in particolare dando pareri sulla attività legislativa in materia di giustizia.

Fino alla fine degli anni 1980 i pareri venivano dati solo a seguito di una richiesta del Ministro della giustizia, soltanto sulle iniziative legislative promosse dal Governo e prima che iniziasse la discussione in Parlamento.

Successivamente, soprattutto a partire dal 1992 (sotto la presidenza dell’On. Scalfaro), il CSM ha deciso che rientrava tra i suoi poteri non solo quello di dare pareri a prescindere dalla richiesta del Ministro della giustizia, ma anche nei casi in cui il Ministro aveva escluso di volerli chiedere.

Col passare del tempo il CSM, organo di rilevanza costituzionale, ha finito con lo svolgere la funzione di “braccio armato” del sindacato della magistratura, divenendo di fatto esso stesso un “sindacato di rilevanza costituzionale”.

Per come si sono evolute le cose si è diffuso nella classe politica il timore nell’assumere o sostenere iniziative legislative sgradite alla magistratura.

Un timore giustificato dai frequenti casi in cui presidenti del consiglio, ministri, parlamentari, presidenti di regione, sindaci e altri componenti della classe politica a livello nazionale e locale hanno subito iniziative penali che hanno posto fine alla loro carriera politica, a prescindere dalla fondatezza o meno dell’iniziativa penale.

E’ un fenomeno che deriva da un assetto giudiziario in cui i pubblici ministeri di fatto godono di ampia discrezionalità nel condurre le indagini con l’ausilio della polizia giudiziaria.

I PM non solo non rispondono direttamente di ogni singola condotta compiuta nell’esercizio dell’azione penale, ma neanche sotto il profilo organizzativo, né in sede di valutazione della loro professionalità, né in sede disciplinare, a prescindere dai danni di ordine politico, economico, sociale familiare e della salute che le loro iniziative e decisioni hanno arrecato a cittadini.

Anche per far fronte a questa criticità e contrastare l’interferenza delle correnti, appare infine condivisibile l’introduzione dell’Alta Corte disciplinare in cui, proprio per effetto del metodo dell’estrazione a sorte dei suoi componenti, sarà garantita la terzietà.

La scelta del sorteggio, criticabile per quanto si voglia, costituisce l’unico strumento che consente di porre fine al meccanismo della ricerca del consenso dei magistrati da parte delle correnti e dello scambio di favori, condotte quando riguardano esponenti politici vengono perseguite a norma dell’art.346 bis cod. pen. quel nebuloso reato del “traffico di influenze illecite”.

Sia ben chiaro come dicevo all’inizio non è la riforma della Giustizia, per la quale servirebbe altro e ben altro coraggio che ahimè questo legislatore ha dimostrato di non avere.

Per le ragioni cui ho fatto cenno, non è dato di comprendere da cosa derivi e a cosa miri questo spasmodico accanimento sul referendum che riguarda semplicemente la riforma dell’ordinamento giudiziario.

Si può soltanto intuire o ipotizzare che si tratti di una ostinata opposizione alla introduzione di un minimo di contrappeso a carico chi opera senza assumere qualsivoglia responsabilità, o difendere dei privilegi, o, infine di legittimare un potere che non trova legittimazione nella Costituzione perché non discende dall’art.1 che sancisce l’appartenenza al popolo della sovranità. 


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