L’approccio dell’opinione pubblica attorno al referendum costituzionale avente ad oggetto la legge costituzionale concernente alcune norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, nonché la separazione delle carriere dei magistrati non è facile per i non addetti ai lavori e sta provocando in molti cittadini grande confusione e incertezza.

La causa di tale confusione e incertezza deriva dal fatto che l’intervento sulla disciplina dell’Ordinamento giudiziario, scientemente, ma solo per ignoranza o malafede, viene rappresentato non tanto come una modifica tecnica, ma quale riforma significativa della giustizia, alimentando dibattiti sulla presunta pericolosità per una paventata alterazione degli equilibri costituzionali.

La riforma invece, che tocca aspetti come l’organizzazione del CSM e la separazione delle carriere, non stravolge la giustizia nel suo complesso, anche se il mainstream sta enfatizzando più l’aspetto politico, piuttosto che quello tecnico. 

Infatti la narrazione e quindi l’attenzione di tutti si è concentrata sulla separazione tra potere politico e quello giudiziario, sul ruolo del legislatore e sulla possibile indebita interferenza del governo sulla funzione giurisdizionale.

Quanti si sforzano di spiegare le ragioni del NO alla riforma ne evidenziano la pericolosità per l’equilibrio tra i poteri dello Stato e uno stravolgimento della Costituzione “più bella del mondo”.

Invece i sostenitori delle ragioni del SI evidenziano la necessità di garantire la terzietà del giudice e la parità tra accusa e difesa, in linea con l’art. 111 della Costituzione sul giusto processo e di realizzare l’efficientamento dell’ordinamento al fine di superare ogni degenerazione correntizia.

La separazione delle funzioni e delle carriere, mantenendo comunque l’autonomia del PM, garantirebbe invece piena imparzialità ed una nuova credibilità e fiducia della magistratura. 

Come si può rilevare dall’esame del relativo quesito che comparirà sulle schede, il referendum confermativo sul quale saremo chiamati a votare il 22 e 23 marzo prossimo non riguarda la riforma della giustizia, ma una lieve modifica dell’ordinamento giudiziario italiano che contiene l’insieme delle norme costituzionali e di legge che regolano la struttura, il funzionamento e le competenze degli uffici giudiziari, nonché lo status dei magistrati.

Con la riforma viene introdotto un secondo Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) per i magistrati requirenti ed è previsto che i rispettivi componenti siano scelti attraverso il sistema della estrazione a sorte.

Nello specifico 1/3 dei membri laici verrà estratto a sorte da un elenco di professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di attività compilato dal Parlamento in seduta comune tramite elezione, mentre 2/3 dei membri togati verranno estratti a sorte tra i magistrati della rispettiva carriera (giudicante o requirente).

Viene poi istituita una Alta Corte disciplinare, distinta dal CSM, con competenze esclusive sui procedimenti disciplinari che riguardano i magistrati giudicanti e quelli requirenti, togliendo questa funzione ai CSM separati.

L’Alta Corte disciplinare sarà composta da 15 membri scelti con criteri misti (nomina e sorteggio) con le seguenti modalità:

– tre membri saranno nominati dal Presidente della Repubblica;

– tre membri verranno estratti a sorte da un elenco di professori e avvocati predisposto dal Parlamento in seduta comune;

– sei membri estratti a sorte tra i magistrati giudicanti;

– tre membri estratti a sorte tra i magistrati requirenti.

L’art.104 della nostra Costituzione nella parte in cui è previsto che la magistratura sia un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere resta invariato.

Quello che viene cambiato è semplicemente quanto era già previsto nella riforma del codice di procedura penale attuata dal ministro Giuliano Vassalli nel 1988 ed entrata in vigore nel 1989 che presupponeva che a seguito dell’introduzione del sistema penale accusatorio, dovessero essere separate le carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, proprio perché il PM, il quale rappresenta l’accusa nel processo, è parte.

La separazione delle carriere tra inquirente e giudicante è ancora in sintonia con quanto previsto nell’art.111 della Costituzione che prevede appunto che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale.

Dunque nessun pericolo di sottoposizione dei magistrati al controllo del governo perché restano inalterate autonomia e indipendenza dell’organo della magistratura, limitandosi la riforma – e non è poca cosa – a liberare i singoli magistrati da qualsiasi condizionamento delle correnti, purtroppo esistenti all’interno del CSM, in relazione alla progressione nella carriera ed ai provvedimenti disciplinari che li riguardano.

La creazione di due CSM distinti (giudicante e requirente), l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, la separazione delle carriere costituiscono quindi un primo passo importante per innovare il sistema giudiziario italiano, trattandosi di un passaggio imprescindibile per avviare successivamente cambiamenti strutturali.

Quel principio di una giustizia giusta e vicina ai cittadini sancito nella Costituzione si potrà concretizzare soltanto attraverso riforme mirate alla semplificazione, all’efficienza e a una giustizia più accessibile e vicina alle esigenze del cittadino.

Occorre dunque apprezzare lo sforzo del legislatore il quale ha aperto la strada verso un’evoluzione in senso più moderno e democratico del rapporto tra poteri dello Stato con beneficio per tutti gli utenti del servizio giustizia, che col tempo potranno trasformarsi da semplici destinatari in protagonisti del cambiamento.

.


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *