
L’art. 2 del Decreto Legislativo luogotenenziale del 16 marzo 1946, n. 98, prevedeva: ”Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l´Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato…omissis…dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni”
Dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, nella seduta del 10 giugno 1946, il presidente della Corte di cassazione, Giuseppe Pagano, fece leggere i risultati provvisori: circa 12 milioni 700 mila per la repubblica, 10 milioni 700 mila per la monarchia. Mancavano ancora gli esiti di 114 sezioni, sicché nell’attesa, chiuse la seduta senza dichiarare chi avesse vinto.
La comunicazione dei RISULTATI DEFINITIVI, MA NON LA PROCLAMAZIONE, ebbe poi luogo il successivo 18 giugno.
Avvenne che senza attendere la nuova riunione della Cassazione, né la proclamazione della repubblica, il Governo, la notte del 12 giugno 1946, avocò a sé i poteri sottraendoli illegittimamente al Re.
L’illegittimità ed illiceità del comportamento del governo lo si rileva agevolmente dalla lettura della “Comunicazione ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’insediamento del Capo provvisorio dello Stato”, in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 1 luglio 1946: “Oggi alle ore 13 in una sala di Montecitorio ha avuto luogo l’insediamento del Capo provvisorio dello Stato On. Enrico De Nicola al quale l’On. De Gasperi ha trasmesso i poteri di Presidente della Repubblica da lui esercitati, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dal giorno dell’annuncio dei risultati DEFINITIVI del referendum istituzionale”, cioè dal 18 giugno 1946.
In realtà, come detto, il 18 giugno la Corte Suprema di Cassazione comunicò l’esito del referendum, senza però proclamare la Repubblica!
La legge istitutiva del referendum infatti non lo avrebbe infatti consentito, non essendo stato mai raggiunto il quorum necessario dal momento che su 28.000.000 aventi diritto al voto la Repubblica aveva ottenuto 12.700.000 suffragi, che equivalgono al 42%, quindi meno rispetto alla metà.
Interessante appare la dichiarazione di Massimo Caprara segretario di Palmiro Togliatti dal 1944 alla morte, che, testimone diretto dei fatti, scrisse di “si trattò di un parto difficile che andava aiutato”, ed inoltre parlò di pressioni di Togliatti sul presidente della Corte di Cassazione e giunse ad affermare che “La Repubblica non nacque dai voti, ma fu proclamata dal Consiglio dei Ministri”.
Dunque, stante l’assenza di una “debellatio” e di un “trasferimento di poteri”, ma l’esistenza di una unilaterale assunzione dei poteri da parte di Alcide De Gasperi nella notte del 12 ed il conseguente suo esercizio dal 12 al 18 giugno 1946, quello compiuto dal governo dell’epoca deve considerarsi un atto illegale e rivoluzionario equiparabile ad un vero e proprio Colpo di Sato.
Le osservazioni che precedono non vogliono screditare la nascita della repubblica che di fatto esiste e si è consolidata, ma costituiscono un contributo storico-giuridico per una più obiettiva conoscenza di come realmente andarono le cose.
Infatti la prevalenza dei voti in favore dell’opzione monarchica non avrebbe comunque cambiato le cose in quanto, come disse Umberto II, “La Repubblica si può reggere col 51%, la Monarchia no. La Monarchia non è un partito. È un istituto mistico, irrazionale, capace di suscitare negli uomini incredibile volontà di sacrificio. Deve essere un simbolo caro o non è nulla.”
Una monarchia compromessa nel corso del ventennio di regime fascista non avrebbe mai più potuto costituire nell’immaginario collettivo quella funzione apicale e simbolica di garanzia e terzietà che una monarchia costituzionale deve rappresentare.
Un ultimo fatto deve essere rimarcato: un decreto reale firmato di Umberto di Savoia consentì al Popolo italiano di scegliere la forma istituzionale (monarchia o repubblica), mentre l’Assemblea costituente, che peraltro violò l’art.4 del Decreto Luog. che prevedeva che la Costituente non potesse prorogarsi oltre 4 mesi dal previsto, mentre si auto prorogò ben oltre, ha ritenuto di rendere irreversibile ed immodificabile la forma dello Stato dal momento che all’articolo 139 è sancito: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/03/23/046U0098/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1946/05/03/046U0219/sg
