Molti si chiedono quali siano le ragioni che inducono i politici ed i rappresentanti delle istituzioni a comportamenti che talvolta violano palesemente la nostra Costituzione e inducono a ritenere che l’applicazione ed il rispetto della Costituzione possa aver luogo in modo intermittente per effetto della dicotomia teorizzata dal prof. Mortati di una costituzione formale e di un’altra materiale. Sta di fatto che non pochi degli articoli della Costituzione vengono spesso ignorati e talvolta sempre violati, purtroppo impunemente.

Esaminiamone alcuni: Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità` appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art.4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Quante volte restano inattuate o vengono violate le previsioni di tali articoli! Il lavoro non è mai stato un elemento fondante della Repubblica, la sovranità da tempo viene sottratta al popolo, come si può rilevare dall’esame delle leggi elettorali e dalla passiva adesione ai trattati europei.

C’è da chiedersi ancora, come si concilia questo dettato degli artt. 1 e 4, posti “a fondamento” della nostra Costituzione, con la modifica dell’art.81 (seconda parte Cost.) attuata velocemente per far cosa gradita all’Ue con legge di revisione costituzionale del 2012, che richiede il pareggio di bilancio e vieta l’indebitamento pubblico, salvo casi “eccezionali”, impedendoci di attuare le politiche necessarie per sostenere l’occupazione nelle fasi di crisi?

Art. 11: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Dovrebbe essere chiaro che quello che un’organizzazione internazionale può chiederci è soltanto quanto si trova scritto nel l’art. 11 Cost., dove si legge che l’Italia, che  è uno stato indipendente e sovrano nella comunità internazionale, può consentire – in condizioni di reciprocità – a porre dei limiti alla propria sovranità in favore di organizzazioni internazionali che abbiano come proprio scopo la pace e la giustizia fra le nazioni.

L’art.11 non consente che lo Stato italiano possa limitare e comunque mai cedere la propria sovranità per aderire a un’unione monetaria, perché nessuno è mai arrivato a pensare che per mantenere la pace occorra entrare in un’unione monetaria!

Infatti il concetto di cessione senza condizioni (non consentita dalla nostra Costituzione) è cosa completamente diversa da quello di “limitazione”.

Chiunque cede la sovranità o invoca la cessione viola la Costituzione e dovrebbe rispondere di alto tradimento ed attentato alla Costituzione!

Ciò perché uno Stato che perde, come nel caso “Italia” la sua sovranità monetaria, economica e tributaria e quindi il potere di imperio sulla moneta, sull’economia e sui tributi, perde elementi costitutivi, imprescindibili ed irrinunciabili dello Stato, trasformandosi in un soggetto giuridico diverso a sovranità limitata.

E’ evidente quindi che se è vietata dalla nostra Costituzione la cessione della sovranità, tutti coloro i quali hanno contribuito alla cessione di sovranità in favore di un soggetto economico straniero, quale è l’Ue, oltre a violare la Costituzione, sono incorsi nei delitti previsti dagli artt.241 e segg. del Codice penale, che riguardano i reati contro la Personalità dello Stato, qualora la cessione di sovranità abbia avuto luogo esercitando una coercizione e con essa una violenza sui rappresentanti delle Istituzioni.

Spesso si sente parlare della necessità di ulteriori cessioni della residua sovranità nazionale da parte di illustri rappresentanti delle stesse istituzioni e di esponenti della politica.

Sarebbe forse il caso di rammentare a quanti fingono di non averne più conoscenza quello che è scritto all’art.1, comma secondo, della Costituzione italiana: “LA SOVRANITÀ APPARTIENE AL POPOLO, CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE”. Dunque le ipotesi sono due: o la Costituzione non ha più alcun valore, oppure si tenta ancora di violarla da parte di coloro che pretenderebbero di pervenire alla sua modifica senza far ricorso alla procedura di cui all’art.138.

Simili comportamenti non solo sono illegittimi, ma potrebbero rientrare nell’ipotesi di alto tradimento ed attentato alla costituzione, se provenienti da chi rappresenta l’unità della Nazione ed integrare per gli altri autori i seguenti delitti cui sopra ho fatto cenno:

– art. 241 c.p. che punisce la violazione dei precetti costituzionali disponendo: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti (la violenza, oltre che fisica è anche morale ovvero compulsiva cdr.) diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche”;

– art. 243 c.p. che punisce: “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo”

– art. 264 c.p. che punisce: “Infedeltà in affari di Stato.

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all’estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all’interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni”;

– art. 294 c.p. che punisce: “Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno ad esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Nell’ art. 52 Cost. intitolato “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”, viene affermato il dovere di tutti coloro che si trovano sul territorio italiano di difendere la propria patria.

La difesa della patria è stata disciplinata dal costituente come un dovere sia giuridico, in quanto espressione di solidarietà politica, sia “sacro”, in quanto adempiendovi si dimostra anche di condividere i valori che ispirano il nostro ordinamento giuridico democratico.

DIFENDERE LA PATRIA VA OLTRE A TUTTO CIÒ, COINVOLGENDO ANCHE LA DIFESA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI SANCITI DALLA COSTITUZIONE.LA CORTE COSTITUZIONALE HA SPIEGATO CHE QUESTO RAPPRESENTA «UN DOVERE COLLOCATO AL DI SOPRA DI TUTTI GLI ALTRI E CHE NESSUNA LEGGE POTREBBE FAR VENIR MENO UN DOVERE, IL QUALE, PROPRIO PERCHÉ SACRO (E QUINDI DI ORDINE EMINENTEMENTE MORALE) SI COLLEGA INTIMAMENTE E INDISSOLUBILMENTE ALLA APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ NAZIONALE IDENTIFICATA NELLA REPUBBLICA ITALIANA».

Anche questo articolo è stato violato in quanto con l’introduzione dell’Eurogendfor l’Italia ha trasferito la sua difesa a forze sovranazionali, che non rispondono né allo stato italiano, né alla giurisdizione italiana.

Di fatto ci hanno di fatto consegnato a potenze straniere, con conseguente violazione delle norme previste dagli artt.241 e segg. del codice penale sotto il titolo “Delitti contro la Personalità dello Stato”, senza che il popolo sovrano fosse interpellato in merito e senza che gli artefici ed esecutori di tali disegni politici venissero perseguiti penalmente.

A questo punto sorge un nuovo interrogativo: Quali strumenti rimangono in capo al cittadino italiano per riconquistare la propria sovranità, indipendenza, autonomia e libertà?