Il decreto legge sulla sicurezza pubblica n. 48/2025, approvato da entrambe le camere con lo strumento della questione di fiducia posta dal Governo, è stato convertito nella legge n.80 del 9 giugno 2025 ed è entrato in vigore il 10 giugno 2025, il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Questo decreto presenta molte criticità e suscita non poche preoccupazioni perché ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico significative modifiche del codice penale, ampliando le scriminanti, che divengono permanenti, laddove prima lo erano soltanto per un periodo transitorio, ha aumentato il numero dei reati che possono essere commessi quando è concessa la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio.

Sono inclusi come reati scriminati quelli indicati elencati nell’art. 270-quinquies.3 c.p., riguardanti la detenzione e la divulgazione di materiali con finalità di terrorismo, inclusi manuali per la costruzione di ordigni o l’esecuzione di sabotaggi.

Nell’articolo 31 del D.L. 48/2025 recante il titolo “disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza” sono previste delle scriminanti davvero inquietanti che, in assenza di meccanismi di verifica volti ad evitare derive che potrebbero intaccare le libertà costituzionali, mal si conciliano con i principi del controllo democratico e della responsabilità penale individuale.

L’art.31 del decreto in esame modifica infatti in parte l’articolo 17 della legge n. 124/2007 riguardante il sistema delle garanzie funzionali per le attività coperte da segreto di Stato, in cui è previsto che gli agenti dell’intelligence sono esenti da responsabilità penale per determinate condotte penalmente illecite, a condizione che le stesse siano autorizzate e funzionali agli interessi della sicurezza nazionale.

Detto articolo inserisce l’elenco dei reati scriminati dal decreto “Antiterrorismo” nel citato articolo 17 della legge sull’Intelligence, raccogliendo così in un unico testo tutte le scriminanti penali previste per gli agenti dei servizi durante le operazioni autorizzate.

Alla lista dei reati scriminati, l’articolo 31 aggiunge altri reati aventi finalità di terrorismo come  la direzione e l’organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (articolo 270-bis del codice penale); la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3); la fabbricazione, l’acquisto o la detenzione di materie esplodenti, e la distribuzione e pubblicizzazione di istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie esplodenti  (art. 435).

Gli addetti ai servizi segreti sostanzialmente potranno essere autorizzati a compiere un cospicuo numero di reati, anche gravi, quando le loro condotte illecite siano indispensabili per le finalità istituzionali, siano autorizzate di volta in volta dal Presidente del Consiglio o dall’autorità delegata, non mettano in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la salute o l’incolumità delle persone e non riguardino reati per i quali non è opponibile il segreto di Stato.

Va sottolineato infine, che, come accennato, in forza del citato articolo 31 del decreto “Sicurezza”, tutte le scriminanti previste in passato solo in via transitoria, che potevano essere rinnovate di volta in volta, sono previste in modo definitivo nel contesto della legge sull’Intelligence.

Questo sta a significare che tutti i reati compresi nella previsione della legge vigente dal 10 giungo scorso e commessi da agenti dei servizi nel corso di operazioni autorizzate, saranno considerati sempre reati non punibili, senza bisogno di proroghe o rinnovi annuali.

Per una semplificazione di lettura è utile elencare quali sono i reati autorizzabili in via permanente secondo il D.L. n. 48/2025 (Decreto Sicurezza):

  • Direzione e organizzazione di associazioni terroristiche internazionali (art. 270-bis c.p.
  • Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3 c.p.)
  • Fabbricazione, acquisto o detenzione di esplosivi (art. 435 c.p.)
  • Diffusione di istruzioni sull’uso di esplosivi o tecniche di attacco (art. 270-quinquies.2 c.p.)
  • Fabbricazione, acquisto o detenzione di materie esplodenti, e pubblicizzazione di istruzioni su di esse (art. 435 c.p.).

Saprà lo stesso legislatore, di concerto con il governo, colmare le lacune presenti in questa legge sulla sicurezza dando delle risposte concrete agli inquietanti interrogativi che ne derivano?

Non compete a me esporre i preoccupanti pericoli cui viene esposto il nostro ordinamento democratico se non si dovesse intervenire tempestivamente ed efficacemente per superare delle obiettive criticità dell’intero impianto normativo.

Ma ritengo non si possa attendere l’intervento della Consulta perché dichiari la inammissibilità anche soltanto parziale di questa legge nata male, che potrebbe essere utilizzata ancora peggio.

https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2025/04/decreto-legge-48-2025-decreto-sicurezza.pdf 

https://www.radioradicale.it/scheda/762046/ll-rovescio-del-diritto-la-pillola?fbclid=IwY2xjawK99pdleHRuA2FlbQIxMQABHpF3Si-C3UTq1b6qB0psKilmq1dvI3J6wcNALDrjn10WPd84hcSFM62wpHFA_aem_ZruFK7Q0n5T02G75_axgoQ