
Lo Stato italiano, nonostante il “grido alle armi” lanciato con forza ed insistenza dall’esponente del partito popolare tedesco Ursula von der Leyen, presidente della commissione europea, non può partecipare all’avventura del riarmo perché è vincolata non solo ad una sorta di neutralità derivante dall’art.11 della Costituzione che prevede il ripudio della guerra, ma soprattutto dai diktat del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947.
Dopo la resa incondizionata cui il governo italiano guidato da Badoglio fu indotto obtorto collo dai bombardamenti a tappeto su tutto il suo territorio, dopo l’armistizio corto di Cassibile del 3 settembre 1943, quello lungo di Malta del 29 settembre 1943, contenenti entrambi clausole vessatorie pesantissime, il 10 febbraio 1947 veniva sottoscritto a Parigi il Trattato di Pace tra l’Italia e le “Potenze Alleate ed Associate” e segnatamente l’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, gli Stati U-niti d’America, la Cina, la Francia, l’Australia, il Belgio, la Repubblica Sovietica Socialista di Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cecoslovacchia, l’Etiopia, la Grecia, l’India, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Repubblica Sovietica Socialista d’Ucraina, l’Unione del Sud Africa, la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia.
Pur avendo l’Italia assunto il ruolo di cobelligerante al fianco delle Potenze Alleate, da quando, dopo l’armistizio di Cassibile, il 13 ottobre 1943, aveva dichiarato guerra alla Germania nazista, non le venne però consentito di negoziare le condizioni di quel trattato che sostanzialmente le fu imposto dai vincitori quale un diktat, o, come affermò Benedetto Croce, “in realtà non fu altro che un Dettato di Pace” e quindi di fatto una seconda resa senza condizioni.
Nell’Assemblea Costituente ebbero luogo accesi e vibranti dibattiti nel corso della discussione sulla approvazione di quel Trattato di Pace.
Tra i vari interventi nel corso di quell’animato dibattito nell’Assemblea Costituente, è degno di nota quello dell’ex Presidente del consiglio Vittorio Emanuele Orlando, il quale denunciò l’assenza di iniziativa e di dignità nazionale del governo. Nel corso del suo accorato intervento Orlando disse: “il Trattato cui siamo pervenuti, attraverso un triennio di questa politica, ferisce la libertà, l’indipendenza e l’onore stesso dell’Italia. Questo è l’atto che per beffarda antifrasi si chiama Trattato di pace; con cui l’Italia perde l’indipendenza in diritto, la perde in fatto, perché non può più difenderla; e perde l’onore. Perde l’onore! Tutto il testo e tutto il contesto, ma soprattutto lo spirito del Trattato consiste in questo, o signori, nel dare il più duro, il più inesorabile rilievo a questo punto: che durante la guerra e dopo, sinora, sempre, noi siamo stati considerati come nemici. Ce l’hanno detto in tutti i toni: nemici! Ed allora i partigiani che si sono battuti ed il corpo di liberazione e gli aviatori veramente eroici che hanno volato con i loro apparecchi vecchi, logori e stanchi, perché non davano loro quelli nuovi e buoni e partivano senza sapere se avrebbero fatto ritorno, tutti questi per chi si sono dunque battuti? Per un nemico? Se io sono risolutamente, irriducibilmente ostile all’approvazione che ci si chiede, egli è perché sento come una morale impossibilità, superiore ad ogni utilità (se pure ci fosse!) di dare un consenso, sia pure coatto, ad un documento che, in fatto di iniquità e di ingiustizia, raggiunge una delle vette più elevate fra le tante prepotenze ed arbitri onde è contaminata la storia dei rapporti internazionali. Ma tanto più poi e tanto peggio per il momento e per il modo onde il voto ci si chiede, pregiudicando dinanzi alla storia l’unica scusa e cioè di aver ceduto ad una legge di necessità. Questo sentimento ha carattere ideale: ma trova altresì conforto in una ragione d’ordine pratico, la quale avverte di essere ormai venuto il momento di interrompere il sistema di cedere ed accondiscendere finora seguito e di compiere finalmente un atto di fierezza e di dignità. Per tre anni ci siamo sottomessi continuamente, e ne vedete i risultati.
Ora, basta. Non mi soffermo sulla causa specifica della ratifica che manca. Per me basta l’articolo 90, così brutale per noi, poiché quanto all’esecuzione dell’atto prescinde totalmente dalla nostra volontà; ma, per ciò stesso, ci fa sapere che sino a quando le quattro ratifiche non siano depositate, l’atto non entra in vigore e noi non siamo obbligati a subirlo e tanto meno a riconoscerlo. Se dunque quella condizione manca, il nostro consenso si presenta libero e volontario e ciò determina la mia ribellione.
(Ndr. nell’ultimo articolo il Trattato di pace prevedeva le modalità per l’entrata in vigore: Art. 90 Il presente trattato di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato, dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall’Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte della Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna)
Che poi la potenza la cui ratifica sinora manchi, sia la Russia o l’America o la Gran Bretagna o la Francia, mi è perfettamente indifferente. Il Trattato per ora è ineseguibile. Perché, dunque, questa fretta di approvarlo spontaneamente, proprio noi, i sacrificati e gli offesi? Tutto ciò assorbe la questione della utilità poiché la soverchia di gran lunga. Ma, ad ogni modo, in che consisterebbe questa utilità? Prima ci si disse, in Commissione dei Trattati, che occorreva la ratifica per l’ammissione dell’Italia al convegno di Parigi per il piano Marshall; l’evento dimostrò che non era così. Ora ci si dice che occorre per l’ammissione all’ONU. Ma dove è la disposizione che subordina l’ingresso nell’ONU alla ratifica? Dove è? Ho qui lo Statuto, dove si parla dell’ammissione dei nuovi membri e se ne stabiliscono le condizioni; nulla, in esse, che si colleghi con la ratifica. Se sbaglio, mi si interrompa e mi si dica quale sia l’articolo, il capoverso, la parola che importi una tale conseguenza. Dunque, questa ragione non sussiste. Non è vero nemmeno – l’hanno ingannata, onorevole Ministro- quando si dice che se passa il 10 agosto non potremo avere questa fortuna di essere ammessi e perdiamo l’anno. Neanche ciò è vero, perché l’anno scorso il Siam fu ammesso a novembre. La procedura è la seguente. In agosto avviene un esame preliminare da parte di una Commissione, che nei suoi membri riproduce le undici potenze del Consiglio di sicurezza. Quando si trattò del Siam, siccome pendeva una contestazione con la Francia per i confini con l’Indocina, la Francia chiese ed ottenne che la domanda del Siam non fosse ammessa. Senz’altro. In seguito, il dissidio si compose e il Siam fu ammesso, come ho detto, in novembre. A voler chiamare le cose col loro nome e senza ipocriti infingimenti, la verità è che per l’ammissione all’ONU tutto dipende dall’accordo delle cinque Potenze che hanno il seggio permanente e quindi il diritto di veto. L’opposizione di una sola di esse basta a fermare l’ammissione. …Quindi, è tutto un gioco di veti. Lascio poi stare, per l’ora che urge, l’altra indagine più sostanziale per cui si pretende che l’ammissione nell’ONU sia un così grande beneficio da valere come una giustificazione di questa sciagurata ratifica. Io non solo contesto risolutamente che vi sia un vantaggio qualsiasi, ma ritengo invece che si tratti di cosa non desiderabile e mi asterrei, nonché dal chiederla, dall’accettarla, considerandola come un’altra mortificazione inflitta al nostro Paese. Il posto che esso prenderebbe lo graduerebbe dopo Stati minuscoli; diciamolo francamente: sarebbe come una firma apposta alla nostra rinuncia alla qualità di grande Potenza. Ammetto che questa sia purtroppo la situazione attuale; ma perché andare verso il riconoscimento di questa nostra decadenza con così premurosa e soddisfatta sollecitudine? Ma anche a parte tutto ciò, lo Statuto dell’ONU contiene quei due famosi articoli, 53 e 57, che non leggo, ma il cui senso, per quanto poco chiaro, importa che, mentre la garanzia essenziale per i membri dell’ONU è che nessuno possa essere aggredito senza violare solenni impegni dando luogo all’immediato soccorso di tutte le nazioni unite, a questa regola si introduce con quegli articoli un’eccezione pel caso che l’iniziativa provenga da uno degli Stati alleati ed associati contro uno Stato ex nemico. In altri termini, la Jugoslavia o l’Etiopia potrebbero aggredirci senza che noi fossimo protetti dalle garanzie che proteggono gli altri Stati dell’ONU!
Nessuno, dunque, dei vantaggi che si fanno sperare come conseguenza di questa approvazione anticipata può dirsi sussistente ed effettivo; la stessa condizione armistiziale continua formalmente immutata, perché il termine dei 90 giorni fissato per la cessazione di essa, non comincia a decorrere se non dal deposito delle quattro ratifiche. Ma ci fossero pure dei vantaggi, nulla essi varrebbero, per me, in confronto dei sacrifici estremi che ci si vogliono imporre, come ho dimostrato in questo mio discorso, incompleto se pur lungo. Perciò io sono, in ogni caso e in ogni tempo, contrario alla approvazione, perché non vale vivere quando si perdono le ragioni di vivere. L’Italia non può opporre al disfacimento cui l’atto la vorrebbe condannare che il fatto della sua esistenza come grande e gloriosa Nazione; e questo fatto è insopprimibile, malgrado ogni iniquità. Che se, però, questa mia decisione estrema la maggioranza di voi non crede di consentire, io posso rispettare codesta perplessità. Ma considerate almeno questo lato della decisione odierna, il significato di questa accettazione, che avviene in un momento in cui essa non è necessaria; onde il vostro voto acquista il valore di un’accettazione volontaria di questa che è una rinuncia a quanto di più caro, di più prezioso, di più sacro vi è stato confidato dal popolo quando vi elesse: l’indipendenza e l’onore della Patria. Vi prego, vi scongiuro, onorevoli colleghi, al di là e al di sopra di qualunque sentimento di parte – quale stolto potrebbe attribuirmelo? – non mettete i vostri partiti, non mettete voi stessi di fronte a così paurosa responsabilità. Questi sono voti di cui si risponde dinanzi alle generazioni future; si risponde nei secoli di queste abiezioni fatte per cupidigia di servilità… io voglio che, come mi è sempre accaduto nella mia lunga vita parlamentare, il mio appello sia per la concordia o, almeno, contro l’esasperazione dei contrasti inevitabili e riunisca l’animo di tutti. E dico ai colleghi di tutte le parti dell’Assemblea: convenite con me, obiettivamente, indipendentemente da ogni giudizio politico, indipendentemente da ogni preferenza verso questa o quella linea di condotta, convenite con me, tutti, che questo Trattato di pace è una solenne ingiustizia?
Sulla stessa linea fu Benedetto Croce secondo cui quello all’esame dell’Assemblea non era certo un trattato, ovvero un atto internazionale frutto di “trattative”.
Benedetto Croce nel suo accorato e toccante intervento tenuto il 24 luglio 1947 nell’aula dell’Assemblea Costituente pronunciò le seguenti parole che molti Italiani purtroppo non conoscono: “Io non pensavo che la sorte mi avrebbe negli ultimi miei anni riserbato un così trafiggente dolore come questo che provo nel vedermi dinanzi il documento che siamo chiamati ad esaminare, e nell’essere stretto dal dovere di prendere la parola intorno ad esso. Ma il dolore affina e rende più penetrante l’intelletto che cerca nella verità la sola conciliazione dell’interno tumulto passionale. Noi italiani abbiamo perduto una guerra, e l’abbiamo perduta tutti, anche coloro che l’hanno deprecata con ogni loro potere, anche coloro che sono stati perseguitati dal regime che l’ha dichiarata, anche coloro che sono morti per l’opposizione a questo regime, consapevoli come eravamo tutti che la guerra sciagurata, impegnando la nostra patria, impegnava anche noi, senza eccezioni, noi che non possiamo distaccarci dal bene e dal male della nostra patria, né dalle sue vittorie né dalle sue sconfitte. Ciò è pacifico quanto evidente. Senonché il documento che ci viene presentato non è solo la notificazione di quanto il vincitore, nella sua discrezione o indiscrezione, chiede e pretende da noi, ma un giudizio morale e giuridico sull’Italia e la pronunzia di un castigo che essa deve espiare per redimersi e innalzarsi o tornare a quella sfera superiore in cui, a quanto sembra, si trovano coi vincitori gli altri popoli, anche quelli del continente nero. E qui mi duole di dovere rammentare cosa troppo ovvia, cioè che la guerra è una legge eterna del mondo, che si attua di qua e di là da ogni ordinamento giuridico, e che in essa la ragion giuridica si tira indietro lasciando libero il campo ai combattenti dall’una e dall’altra parte intesi unicamente alla vittoria, dall’una e dall’altra parte biasimati o considerati traditori se si astengono da cosa alcuna che sia comandata come necessaria o conducente alla vittoria. Segno inquietante di turbamento spirituale sono ai nostri giorni (bisogna pure avere il coraggio di confessarlo), i tribunali senza alcun fondamento di legge, che il vincitore ha istituiti per giudicare, condannare e impiccare, sotto nome di criminali di guerra, uomini politici e generali dei popoli vinti, abbandonando la diversa pratica, esente d’ipocrisia, onde un tempo non si dava quartiere ai vinti o ad alcuni dei loro uomini e se ne richiedeva la consegna per metterli a morte, proseguendo e concludendo con ciò la guerra. Giulio Cesare non mandò innanzi a un tribunale ordinario o straordinario l’eroico Vercingetorige, ma, esercitando vendetta o reputando pericolosa alla potenza di Roma la vita e l’esempio di lui, poiché gli si fu nobilmente arreso, lo trascinò per le strade di Roma dietro il suo carro trionfale e indi lo fece strozzare nel carcere. ….Si è preso oggi il vezzo, che sarebbe disumano se non avesse del tristemente ironico, di tentare di calpestare i popoli che hanno perduto una guerra, con l’entrare nelle loro coscienze e col sentenziare sulle loro colpe e pretendere che le riconoscano e promettano di emendarsi; che è tale pretesa che neppur Dio, il quale permette nei suoi ascosi consigli le guerre, rivendicherebbe a sé, perché egli non scruta le azioni dei popoli nell’ufficio che il destino o l’intreccio storico di volta in volta a loro assegna, ma unicamente i cuori e i reni, che non hanno segreti per lui, dei singoli individui. Un’infrazione della morale qui indubbiamente accade, ma non da parte dei vinti, sì piuttosto dei vincitori, non dei giudicati, ma degli illegittimi giudici. L’Italia dunque, dovrebbe, compiuta l’espiazione con l’accettazione di questo dettato, e così purgata e purificata, rientrare nella parità di collaborazione con gli altri popoli. Ma come si può credere che ciò sia possibile se la prima condizione di ciò è che un popolo serbi la sua dignità e il suo legittimo orgoglio? Non continuo nel compendiare gli innumeri danni ed onte inflitte all’Italia e consegnati in questo documento, perché sono incisi e bruciano nell’anima di tutti gli italiani; e domando se, tornando in voi stessi, da vincitori smoderati a persone ragionevoli, stimate possibile di aver acquistato con ciò un collaboratore in piena efficienza per lo sperato nuovo assetto europeo. Noi italiani, che non possiamo accettare questo documento perché contrario alla verità, e direi alla nostra più alta scienza non possiamo, sotto questo secondo aspetto, dei rapporti fra i popoli accettarlo, né come italiani curanti dell’onore della loro patria, né come europei, due sentimenti che confluiscono in uno, perché l’Italia è tra i popoli che più hanno contribuito a formare la civiltà europea. Ma se noi non approveremo questo documento che cosa accadrà? In quali strette ci cacceremo? Ecco il dubbio e la perplessità che può travagliare alcuno o parecchi di voi, i quali nel giudizio di sopra esposto e ragionato del cosiddetto trattato so che siete tutti e del tutto concordi con me ed unanimi, ma pur considerate l’opportunità contingente di una formalistica ratifica. Ora non dirò ciò che voi ben conoscete: che vi sono questioni che si sottraggono alla spicciola opportunità e appartengono a quella inopportunità opportuna o a quella opportunità superiore che non è del contingente ma del necessario; e necessaria e sovrastante a tutto è la tutela della dignità nazionale, retaggio affidatoci dai nostri padri da difendere in ogni rischio e con ogni sacrificio. Ma qui posso stornare per un istante il pensiero da questa alta sfera che mi sta sempre presente, e, scendendo anch’io nel campo del contingente, alla domanda di quel che sarà per accadere rispondere, dopo avervi ben meditato, che non accadrà niente, perché in questo documento è scritto che i suoi dettami saranno messi in esecuzione anche senza l’approvazione dell’Italia; dichiarazione in cui, sotto lo stile di Brenno, affiora la consapevolezza della verità che l’Italia ha buona ragione di non approvarlo. Potrebbero bensì quei dettami, venire peggiorati per spirito di vendetta; ma non credo che si vorrà dare al mondo di oggi, che proprio non ne ha bisogno, anche questo spettacolo di nuova cattiveria, e, del resto, peggiorarli mi par difficile, perché non si riesce a immaginarli peggiori e più duri. Il governo italiano certamente non si opporrà all’esecuzione del dettato; se sarà necessario coi suoi decreti o con qualche suo singolo provvedimento legislativo la seconderà docilmente, il che non importa approvazione, considerato che anche i condannati a morte sogliono secondare docilmente nei suoi gesti il carnefice che li mette a morte. Ma approvazione no! Non si può costringere il popolo italiano a dichiarare che è bella una cosa che esso sente come brutta, e questo con l’intento di umiliarlo e di togliergli il rispetto di se stesso, che è indispensabile a un popolo come a un individuo e che solo lo preserva dall’abiezione e dalla corruzione. Signori deputati, l’atto che oggi siamo chiamati a compiere non è una deliberazione su qualche oggetto secondario e particolare, dove l’errore può sempre essere riparato e compensato, ma ha carattere solenne e perciò non bisogna guardarlo unicamente nella difficoltà e nella opportunità del momento, ma portarvi sopra quell’occhio storico che abbraccia la grande distesa del passato e si volge riverente e trepido all’avvenire. E non vi dirò che coloro, che questi tempi chiameranno antichi, le generazioni future dell’Italia che non muore, i nostri nipoti e pronipoti ci terranno responsabili e rimprovereranno la generazione nostra di aver lasciato vituperare e avvilire e inginocchiare la nostra comune madre a ricevere un iniquo castigo; non vi dirò questo perché so che la rinunzia alla propria fama è in certi casi estremi richiesta all’uomo che vuole il bene o vuole evitare il peggio; ma vi dirò quel che è più grave, che le future generazioni potranno sentire in se stesse la durevole diminuzione che l’avvilimento, da noi consentito, ha prodotto nella tempra italiana, fiaccandola.
Questo pensiero mi atterrisce, e non debbo tacervelo nel chiudere il mio discorso angoscioso. Lamentele, rinfacci, proteste, che prorompono dai petti di tutti, qui non sono sufficienti. Occorre un atto di volontà, un esplicito no. Ricordate che, dopo che la nostra flotta, ubbidendo all’ordine del re ed al dovere di servire la patria, si fu portata a raggiungere la flotta degli alleati e a combattere al loro fianco, in qualche loro giornale si lesse che tal cosa le loro flotte non avrebbero mai fatto. Noi siamo stati vinti, ma noi siamo pari, nel sentire e nel volere, a qualsiasi più intransigente popolo della terra.”
Il presidente del consiglio Alcide De Gasperi, il quale a Parigi dinanzi alle Potenze Alleate ed Associate aveva così esordito: “Prendo la parola in questo consesso mondiale e sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me: è soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa ritenere un imputato, l’essere arrivato qui dopo che i più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione…” , successivamente nell’Assemblea, replicando all’intervento di Vittorio Emanuele Orlando disse: “L’Italia, onorevole Orlando, non è in ginocchio, non è prona: è in piedi. Ratificherà il trattato come è previsto dall’articolo 90: cioè prenderà atto del trattato imposto e lo eseguirà lealmente entro i limiti della sua possibilità; ma di questo Trattato, essa proclama, dinanzi a Dio, moderatore di tutte le cose, e dinanzi agli uomini, che non assume nessuna corresponsabilità, né per gli effetti che avrà in Italia, né per gli effetti che avrà nella ricostruzione del mondo”.
Le durissime e drammatiche parole di Orlando e Croce ci aiutano a capire quello che all’epoca fu il dramma italiano del dopoguerra ed il peso della condanna senza fine che dalla sottoscrizione di quel Trattato ha accompagnato il popolo italiano e lo sviluppo della coscienza civile in Italia.
E’ un dramma che resta ancora irrisolto, dal momento che perdurano gli effetti, anche se molti politici hanno pensato ipocritamente di tenercelo nascosto o di poterlo rimuovere dalla storia e dal nostro futuro sul quale ancora incombe minacciosamente.
Questa è la tragica storia di una Nazione uscita dalla guerra senza far parte dei vincitori, pur essendo stata cobelligerante dal 13 ottobre 1943, né, solo apparentemente, dei vinti, nella cui categoria vennero annoverati soltanto coloro che dopo l’8 settembre 1943 avevano scelto di continuare la guerra con la RSI, sfociata poi in una sanguinosa guerra civile.
Tuttavia nella sostanza l’Italia è stata sempre, come peraltro lo è tuttora, considerata e trattata, soprattutto dagli Anglo-Americani e successivamente, dopo la creazione dell’Unione Europea, dall’asse Franco-Tedesco, come una Nazione sconfitta.
A quel trattato, approvato dall’Assemblea Costituente con 262 voti favorevoli, 68 contrari e 80 astenuti, fu data esecuzione con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n.1430 del 28 novembre 1947, pubblicato nella GU n.295 del 24 dicembre 1947 ed entrato in vigore, come regalo di Natale, il 25 dicembre 1947.
Soprassedendo da ogni commento sulle varie clausole territoriali, risarcitorie e di altro genere, il cui esame può essere fatto agevolmente attraverso la lettura dell’intero testo, mi soffermerò sulle sole Clausole Militari di quel trattato – che ribadisco è ancora vigente e cogente – le quali prevedono quanto segue:
Articolo 47 1. a) Il sistema delle fortificazioni e delle installazioni militari permanenti italiane lungo la frontiera franco-italiana, come pure i loro armamenti, saranno distrutti od asportati.
- b) Dovranno intendersi comprese in tale sistema soltanto le opere d’artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque sia la loro importanza e l’effettivo loro stato di conservazione o di costruzione. 2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1, di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni ed installazioni è vietata. 4. 9 a) Ad est della frontiera franco-italiana è vietata la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti, in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; installazioni militari permanenti, che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio francese o sulle acque territoriali francesi; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio, edificati unicamente per l’uso delle fortificazioni ed installazioni di cui sopra. b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti, né le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno e di difesa locale delle frontiere. 5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera franco-italiana e il meridiano 9° 30’ E., l’Italia non dovrebbe stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né estendere quelle già esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, né lavori per una buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta.
Articolo 48 1. a) Ogni fortificazione e installazione militare permanente italiana lungo la frontiera italo-jugoslava e i relativi armamenti potranno essere distrutti o rimossi. b) Si intende che tali fortificazioni e installazioni comprendono soltanto le opere di artiglieria e di fanteria, sia in gruppo che isolate, le casematte di qualsiasi tipo, i ricoveri protetti per il personale, le provviste e le munizioni, gli osservatori e le teleferiche militari, le quali opere od impianti siano, costruiti in metallo, in muratura o in cemento, oppure scavati nella roccia, qualunque possa essere la loro importanza e l’effettivo loro stato di conservazione o di costruzione. 2. La distruzione o la rimozione, prevista dal paragrafo 1 di cui sopra, dovrà effettuarsi soltanto nel limite di 20 chilometri da qualsiasi punto della frontiera, quale è determinata dal presente Trattato e dovrà essere completata entro un anno dall’entrata in vigore del Trattato. 3. Ogni ricostruzione delle predette fortificazioni e installazioni è vietata. 4. a) Ad ovest della frontiera italo-jugoslava, è proibita la costruzione delle opere seguenti: fortificazioni permanenti in cui possano essere installate armi capaci di sparare sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; installazioni militari permanenti che possano essere usate per condurre o dirigere il tiro sul territorio jugoslavo o sulle acque territoriali jugoslave; locali permanenti di rifornimento e di magazzinaggio edificati unicamente per l’uso delle fortificazioni e installazioni di cui sopra. b) Tale proibizione non riguarda altri tipi di fortificazioni non permanenti o le sistemazioni ed i locali di superficie, che siano destinati unicamente a soddisfare esigenze di ordine interno, o di difesa locale delle frontiere. 5. In una zona costiera della profondità di 15 chilometri, compresa tra la frontiera fra l’Italia e la Jugoslavia e fra l’Italia e il Territorio Libero di Trieste e il parallelo 44° 50’ N. e nelle isole situate lungo tale zona costiera, l’Italia non dovrà stabilire nuove basi o installazioni navali permanenti, né sviluppare le basi o installazioni già esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza, né i lavori per una buona conservazione delle installazioni navali esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. 6. Nella penisola delle Puglie ad est del meridiano 17° 45’ E., l’Italia non dovrà costruire alcuna nuova installazione permanente militare, navale o aeronautica, né sviluppare le installazioni esistenti. Tale divieto non involge le modifiche di minore importanza né i lavori per la buona conservazione delle installazioni esistenti, purché la capacità di tali installazioni, considerate nel loro insieme, non sia in tal modo accresciuta. Tuttavia, sarà autorizzata la costruzione di opere per provvedere agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno o per difesa locale delle frontiereArt.
Articolo 49 1. Pantelleria, le Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione e Linosa) e Pianosa (nell’Adriatico) saranno e rimarranno smilitarizzate. 2. Tale smilitarizzazione dovrà essere completata entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 50 1. In Sardegna, tutte le postazioni permanenti di artiglieria per la difesa costiera e i relativi armamenti e tutte le installazioni navali situate a meno di 30 chilometri dalle acque territoriali francesi, saranno o trasferite nell’Italia continentale o demolite entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. 10 2. In Sicilia e Sardegna, tutte le installazioni permanenti e il materiale per la manutenzione e il magazzinaggio delle torpedini, delle mine marine e delle bombe saranno o demolite o trasferite nell’Italia continentale entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. 3. Non sarà permesso alcun miglioramento o alcuna ricostruzione o estensione delle installazioni esistenti o delle fortificazioni permanenti della Sicilia e della Sardegna; tuttavia, fatta eccezione per le zone della Sardegna settentrionale di cui al paragrafo 1 di cui sopra, potrà procedersi alla normale conservazione in efficienza di quelle installazioni o fortificazioni permanenti e delle armi che vi siano già installate. 4. In Sicilia e Sardegna è vietato all’Italia di costruire alcuna installazione o fortificazione navale, militare o per l’aeronautica militare, fatta eccezione per quelle opere destinate agli alloggiamenti di quelle forze di sicurezza, che fossero necessarie per compiti d’ordine interno.
Articolo 51 L’Italia non dovrà possedere, costruire o sperimentare: i) alcuna arma atomica, ii) alcun proiettile ad auto-propulsione o guidato, o alcun dispositivo impiegato per il lancio di tali proiettili (salvo le torpedini o dispositivi di lancio di torpedini facenti parte dell’armamento normale del naviglio autorizzato dal presente Trattato), iii) alcun cannone di una portata superiore ai 30 chilometri, iv) mine marine o torpedini pesanti di tipo non a percussione azionate mediante meccanismo ad influenza, v) alcuna torpedine umana.
Articolo 52 È vietato all’Italia l’acquisto, sia all’interno che all’estero, o la fabbricazione di materiale bellico di origine o disegno germanico o giapponese.
Articolo 53 L’Italia non potrà fabbricare o possedere, a titolo pubblico o privato, alcun materiale bellico in eccedenza o di tipo diverso da quello necessario per le forze autorizzate dalle seguenti Sezioni III, IV e V.
Articolo 54 Il numero totale dei carri armati pesanti e medi delle Forze armate italiane non dovrà superare 200.
Articolo 55 – In nessun caso, un ufficiale o sottufficiale dell’ex milizia fascista o dell’ex-esercito repubblicano fascista potrà essere ammesso, con il grado di ufficiale o sottufficiale, nella Marina, nell’Esercito, nell’Aeronautica italiana, o nell’Arma dei Carabinieri, fatta eccezione per coloro che siano stati riabilitati dalle autorità competenti, in conformità della legge italiana.
Articolo 56 1. La flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità enumerate nell’Allegato XII A. 2. Unità supplementari, non enumerate nell’Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che verrà fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee. 3. Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità che siano state prestate alla Marina italiana da altre Potenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unità supplementari saranno disarmate e trasformate per usi civili.
Articolo 57 1. L’Italia disporrà come segue delle unità della Marina italiana enumerate nell’Allegato XII B. a) Dette unità dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia. b) Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformità dell’alinea (a) di cui sopra, dovranno essere interamente equipaggiate, in condizioni di poter operare con armamento completo, pezzi di ricambio di bordo e tutta la documentazione tecnica necessaria. c) Il trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sarà effettuato entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso di unità che non possano essere riparate entro tre mesi, il termine per il trasferimento potrà essere prorogato dai Quattro Governi. d) Una riserva di pezzi di ricambio e d’armamento di scorta per le unità sopra indicate dovrà essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unità stesse. 11 Il saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d’armamento dovrà essere fornito nella misura ed alle date che saranno fissate dai Quattro Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. 2. Le modalità pel trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione delle Quattro Potenze, che sarà istituita con protocollo a parte. 3. In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unità enumerate nell’Allegato XII B e destinate ad essere trasferite, che non possa essere trasferita entro la data fissata per il trasferimento, l’Italia si impegna a sostituire detta o dette unità con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unità cui all’Allegato XII A. Detta o dette unità in sostituzione dovranno essere scelte dagli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia.
Articolo 58 1. L’Italia dovrà prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e le navi da guerra in disarmo. I termini di tempo sotto indicati dovranno intendersi decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato. a) Il naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compreso nella lista di cui all’Allegato XII, compreso il naviglio in costruzione ma galleggiante, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi. b) Il naviglio da guerra in costruzione non ancora varato, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi. c) I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all’Allegato XII B, dovranno essere affondati in mare aperto, ad una profondità di oltre 100 braccia entro tre mesi. d) Il naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d’entrata di detti porti, che ostacoli la navigazione normale, dovrà essere, entro due anni, o distrutto sul posto o recuperato e successivamente distrutto o demolito per trarne rottame. e) Il naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non ostacoli la navigazione normale, dovrà, entro un anno, essere messo in condizioni di non poter essere recuperato. f) Il naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di poter essere riconvertito, e non rientri nella definizione di materiale bellico e non sia compreso nella lista di cui all’Allegato XII, potrà essere riconvertito per usi civili, oppure dovrà essere demolito entro due anni. 2. L’Italia s’impegna, prima di procedere all’affondamento o alla distruzione del naviglio da guerra e dei sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a recuperare il materiale ed i pezzi di ricambio che potrebbero servire a completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale, che dovranno essere forniti, in base all’articolo 57, paragrafo 1, per tutte le navi comprese nella lista di cui all’Allegato XII B. 3. L’Italia potrà inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, provvedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio di carattere non bellico, che siano facilmente utilizzabili nell’economia italiana, per usi civili.
Articolo 59 1. Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita, acquistata o sostituita dall’Italia. 2. Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile, nessuna moto-silurante o tipo specializzato di naviglio d’assalto potrà essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall’Italia. 3. La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, compreso le navi in costruzione, dopo la data del loro varo non potrà superare 67.500 tonnellate. 4. Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell’Italia dovrà essere effettuato entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sarà sottoposta ad alcuna restrizione. 5. L’Italia s’impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1°gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire un’unità, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio della nuova unità non dovrà superare di più del dieci per cento il tonnellaggio della unità perduta. 6. I termini usati nel presente articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell’Allegato XIII A.
Articolo 60 1. Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale dell’Aviazione per la Marina, non potranno superare i 25 mila uomini, fra ufficiali e marinai. 2. Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sarà fissato dalla Commissione Internazionale Centrale per la rimozione delle mine dalle acque europee, l’Italia sarà autorizzata ad impiegare a questo scopo un numero supplementare di ufficiali e marinai che non dovrà superare 2500. 3. Il personale della Marina in servizio permanente, che risulterà in eccedenza agli effettivi autorizzati dal paragrafo 1, sarà gradualmente ridotto come segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall’entrata in vigore del presente Trattato: (a) a 30.000 entro sei mesi; (b) a 25.000 entro nove mesi. 12 Due mesi dopo la conclusione delle operazioni di dragaggio delle mine da parte della Marina italiana, il personale in soprannumero, autorizzato dal paragrafo 2 dovrà essere smobilitato o assorbito negli effettivi sopra indicati. 4. All’infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del personale dell’Aviazione per la Marina autorizzato ai sensi dell’articolo 65, nessun altro personale potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione navale, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.
Articolo 61 Gli effettivi dell’Esercito italiano, compresa la guardia di frontiera, saranno limitati a 185.000 uomini, comprendenti le unità combattenti, i servizi ed il personale di comando ed a 65.000 carabinieri. Ciascuno dei due elementi potrà tuttavia variare di 10.000 uomini, purché gli effettivi totali non superino i 250.000 uomini. L’organizzazione e l’armamento delle forze italiane di terra, e la loro dislocazione nel territorio italiano dovranno essere concepiti in modo da soddisfare unicamente compiti di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa antiaerea.
Articolo 62 Il personale dell’Esercito italiano in eccedenza agli effettivi autorizzati dall’art.61 di cui sopra dovranno essere smobilitati entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 63 Nessun personale che non sia quello incorporato nell’Esercito italiano o nell’Arma dei Carabinieri potrà ricevere alcuna forma di istruzione militare, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.
Articolo 64 1. L’Aeronautica militare italiana, compresa tutta l’Aviazione per la Marina, dovrà essere limitata ad una forza di 200 apparecchi da caccia e da ricognizione e da 150 apparecchi da trasporto, da salvataggio in mare, da allenamento (apparecchi-scuola) e da collegamento. Nelle cifre predette sono compresi gli apparecchi di riserva. Tutti gli apparecchi, fatta eccezione per quelli da caccia e da ricognizione, dovranno essere privi di armamento. L’organizzazione e l’armamento dell’Aeronautica italiana e la relativa dislocazione sul territorio italiano dovranno essere concepite in modo da soddisfare soltanto esigenze di carattere interno, di difesa locale delle frontiere italiane e di difesa contro attacchi aerei. 2. L’Italia non potrà possedere o acquistare apparecchi concepiti essenzialmente come bombardieri e muniti dei dispositivi interni per il trasporto delle bombe.
Articolo 65 1. Il personale dell’Aeronautica militare italiana, compreso quello dell’Aviazione per la Marina, dovrà essere limitato ad un effettivo totale di 25.000 uomini, comprendente il personale combattente, i comandi ed i servizi. 2. Nessun altro personale, che non sia quello incorporato nell’Aeronautica militare italiana, potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione aeronautica militare, secondo la definizione datane nell’Allegato XIII B.
Articolo 66 Il personale dell’Aeronautica militare italiana in eccedenza agli effettivi autorizzati dall’art.65 di cui sopra, dovrà essere smobilitato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato.
Articolo 67 1. Tutto il materiale bellico italiano, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione dei Governi dell’Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e della Francia, in conformità alle istruzioni ch’essi potranno dare all’Italia. 2. Tutto il materiale bellico di provenienza alleata, in eccedenza a quello consentito per le Forze armate, di cui alle Sezioni III, IV e V, dovrà essere messo a disposizione della Potenza Alleata o Associata interessata, in conformità delle istruzioni che la stessa Potenza Alleata o Associata potrà dare all’Italia. 3. Tutto il materiale bellico di provenienza tedesca o giapponese in eccedenza a quello consentito per le Forze armate di cui alle Sezioni III, IV e V, e tutti i disegni di provenienza tedesca o giapponese, comprese cianotipie, prototipi, modelli e piani sperimentali esistenti, dovranno essere messi a disposizione dei Quattro Governi, in conformità delle istruzioni ch’essi potranno dare all’Italia. 4. L’Italia rinuncia a tutti i suoi diritti sul materiale di guerra sopra citato e si conformerà alle disposizioni del presente articolo entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato, salvo per quanto è disposto negli articoli 56-58 di cui sopra. 5. L’Italia fornirà ai Quattro Governi, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, gli elenchi di tutto il materiale bellico in eccedenza. 13
Articolo 68 L’Italia si impegna a prestare alle Potenze Alleate e Associate tutta la sua collaborazione, allo scopo di mettere la Germania ed il Giappone in condizione di non poter adottare, fuori dei territori della Germania e del Giappone, misure tendenti al proprio riarmo.
Articolo 69 L’Italia s’impegna a non permettere l’impiego o l’allenamento in Italia di tecnici, compreso il personale dell’aviazione militare o civile, che siano o siano stati sudditi della Germania o del Giappone.
Articolo 70 L’Italia s’impegna a non acquistare e a non fabbricare alcun apparecchio civile che sia di disegno tedesco o giapponese o che comporti importanti elementi di fabbricazione o di disegno tedesco o giapponese.
Articolo 71 1. I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al più presto possibile, in conformità degli accordi conclusi tra ciascuna delle Potenze che detengono tali prigionieri e l’Italia. 2. Tutte le spese, comprese le spese per il loro mantenimento, incorse per il trasferimento dei prigionieri di guerra italiani, dai rispettivi centri di rimpatrio, scelti dal Governo della Potenza Alleata o Associata interessata, al luogo del loro arrivo in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.
Articolo 72 A decorrere dall’entrata in vigore del presente Trattato, l’Italia sarà invitata a diventare membro della Commissione per la Zona Mediterranea dell’Organizzazione Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee e manterrà a disposizione della Commissione Centrale per la rimozione delle mine tutte le sue forze dragamine, fino alla fine del periodo post-bellico di dragaggio delle mine, quale verrà determinato dalla Commissione Centrale suddetta.
Il Trattato di Pace del 1947 è stato in gran parte archiviato dalla storia che corre più veloce della legalità internazionale, ma purtroppo, piaccia, o non piaccia a qualcuno o ai più, esso è ancora in vigore e molti dei suoi vincoli e dei suoi effetti restano, come la sovranità limitata sugli apparati e sugli strumenti di sicurezza e difesa.
L’Italia sconfitta che, in virtù dello sforzo dispiegato nella Guerra di Liberazione aspirava ad essere collocata dagli Alleati tra i non-sconfitti già nel febbraio del 1947 capì con grande delusione che non sarebbe stato così.
Infatti subì mutilazioni territoriali a Est come a Ovest a favore di Jugoslavia, Francia, Grecia e perse il suo “impero” coloniale. Dovette inoltre rinunciare a una forza militare come quella delle altre potenze europee vincitrici e fu proprio per questo che inserì nell’art.11 della sua Costituzione il “ripudio della guerra” con ciò volendo significare di voler essere uno Stato pacifico, quasi neutrale.
Anche quando successivamente le fu chiesto dalle organizzazioni internazionali (ONU e NATO) di riarmarsi, lo fece con moderazione e soltanto nel 1982 con l’intervento nel Libano, su autorizzazione ed espressa richiesta delle Potenze Alleate, le sue forze armate, iniziarono ad operare in zone di conflitto.
In ogni caso l’Italia, nel rispetto dei diktat contenuti nel suddetto trattato, non si è mai potuta dotare, né potrà farlo, di un potenziale bellico come la Francia, o il Regno Unito.
Lo stesso rigoroso comportamento concernente il “non riarmo” l’Italia lo ha mantenuto anche dopo la Guerra Fredda, da qui gli ottimi rapporti con gli altri Stati, compresa, fino all’inizio della guerra in Ucraina, la Russia di Putin e la Cina.
Si ha notizia che già nel febbraio del 2024 la Commissione Difesa della Camera dei Deputati ha approvato il programma d’acquisto carri armati tedeschi Leopard 2 per un costo complessivo stimato in 8 miliardi e 246 milioni di euro.
Per assecondare i programmi bellici della Ursula von der Leyen sarebbe necessario aumentare, oltre al numero dei carri armati, anche il numero degli aerei da combattimento, il numero delle navi ed il contingente di militari in armi, il tutto in violazione degli artt.51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 64 e 65 del citato trattato.
Qualcuno sarà capace di chiedersi come si concilia un riarmo italiano con il tetto massimo di armamenti e di numero di militari consentito dalle clausole militari di cui al diktat del Trattato di Pace di Parigi del febbraio 1947?
Cosa penserà, cosa farà e come reagirà la Federazione Russa, sottoscrittrice, insieme alle altre 19 Potenze Alleate del Trattato di Pace di Parigi del 1947, dinnanzi ad un inopinato riarmo dell’Italia in violazione dei divieti imposti dal trattato tuttora in vigore?
Non si comprende ora come si possa avviare una spasmodica corsa verso il riarmo e la costruzione o l’acquisto di armi soltanto perché ce lo sta chiedendo l’Europa attraverso il suo dux e capo supremo.
Non è sufficiente il consenso franco-tedesco o anglo americano per rimuovere gli obblighi perentori imposti nel Trattato di Pace di Parigi del 1947 che è stato sottoscritto dai 20 Stati che all’epoca costituivano le Potenze Alleate ed Associate.
L’Italia non può recedere, sciogliere, o estinguere unilateralmente il suddetto Trattato nel quale peraltro non è stata indicata alcuna scadenza temporale, ma avrebbe bisogno del consenso di tutti gli Stati rientranti nelle “Potenze Alleate ed Associate”.
Se le cose stanno così, appare davvero singolare che il parlamento italiano, il governo discutano su un ipotetico, ma impossibile ed inammissibile riarmo dello Stato italiano in vista di una guerra contro la Russia.
Se poi, in via di sola ipotesi, quel Trattato di Pace dovesse considerarsi superato, risolto o estinto per facta concludentia, ad opera di qualcuno dei numerosi Stati che lo hanno sottoscritto, allora l’Italia avrebbe il diritto di rivendicare la restituzione di tutti i territori che le sono stati sottratti.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1947/12/24/047U1430/sg
https://documenti.camera.it/_dati/Costituente/lavori/DDL/23.pdf

