E’ noto che la giustizia italiana sia tra gli ultimi posti in Europa e che le cause delle lungaggini processuali siano molteplici, ma tra queste non ha alcun significato invocare come causa l’elevato numero degli Avvocati.
Sarebbe la stessa sostenere che in Italia ci sono troppi ammalati perché sono in sovrannumero i medici che lavorano in Italia.
In realtà la lentezza della giustizia italiana nei vari settori (civile, penale, amministrativo e tributario) dipende dalla concomitanza di variegati fattori, come ad esempio una Magistratura male organizzata e priva di responsabilità, un personale amministrativo carente, poco motivato e male utilizzato, un legislatore pigro e poco esperto in materia di giustizia ed infine dei cittadini particolarmente litigiosi e spesso indotti al contenzioso da una Pubblica Amministrazione inadempiente, silente ed arrogante.
Analizzando il primo dei fattori sopra citati, attualmente ciascun Magistrato ha un enorme carico di lavoro
Nell’ambito penale le lungaggini processuali possono essere determinate dalla complessità delle indagini che dovrebbero chiudersi generalmente entro sei mesi (art. 405 cod. proc. civ.), prorogabili in caso di necessità fino ad un anno.
Sono sufficienti questi due termini per capire che per arrivare anche soltanto all’udienza preliminare le parti (imputato e persona offesa dal reato) devono attendere anche oltre un anno.
Nel processo civile le lungaggini dipendono invece dai termini previsti per qualsiasi adempimento difensivo.
In questa breve disamina mi limiterò soltanto ad una delle cause che comportano significativi ritardi nella prestazione del servizio Giustizia da parte dello Stato.
Esaminiamo pertanto insieme la questione dei termini processuali.
Per termine processuale si intende un periodo di tempo entro il quale o dopo il quale deve o può compiersi una determinata attività processuale.
I termini processuali in genere sono stabiliti dalla legge (termini legali); possono inoltre essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, ma solo per espressa previsione di legge (termini giudiziari).
Dai termini processuali vanno tenuti distinti i termini di prescrizione e di decadenza, i quali operano invece sul piano del diritto sostanziale.
I termini processuali si distinguono in tre categorie: termini dilatori, termini perentori e termini ordinatori.
I termini dilatori consistono in un periodo di tempo che deve decorrere tra l’adempimento di un atto giudiziario ed altra iniziativa processuale, ad esempio è dilatorio il termine di dieci giorni che deve decorrere dalla notifica di un atto di precetto di pagamento e l’inizio di una esecuzione forzata ed ancora nel penale è dilatorio il termine di 20 giorni che il PM assegna alle parti, al termine delle indagini, prima di trasmettere al GIP gli atti, unitamente alle sue richieste di archiviazione o di rinvio a giudizio.
I termini dilatori in buona sostanza paralizzano temporaneamente l’effetto di un atto completo nei suoi elementi essenziali e la facoltà o il potere di compiere un altro atto.
Sono invece termini perentori tutti quei termini previsti sotto pena di decadenza dall’esercizio di un potere o di una facoltà, ad esempio il termine per l’impugnazione di una sentenza civile, il termine di costituzione in un giudizio civile qualora si intenda chiedere la chiamata in causa di un terzo o si proponga una domanda riconvenzionale, la costituzione di parte civile in un processo penale (prima di dare inizio al dibattimento) o del deposito di una lista in un processo penale(7 giorni prima del dibattimento).
L’inosservanza di un termine perentorio comporta la decadenza dal potere di compiere quel determinato atto o, più in generale, da un diritto o da una facoltà. La decadenza si verifica automaticamente e viene rilevata di ufficio dal giudice; le sue conseguenze sono di regola irreversibili, perché in genere la rimessione in termini non sempre può aver luogo, ma soltanto nelle ipotesi previste dalla legge.
Sono infine termini ordinatori quei termini il cui decorso non comporta alcuna conseguenza giuridica o processuale.
Nella categoria dei termini ordinatori rientrano tutti i termini che non sono né dilatori, nè perentori ed in genere quei termini che riguardano l’attività giurisdizionale riservata ai Magistrati.
I termini ordinatori, quando riguardano la parte di un processo, possono essere abbreviati o prorogati, anche di ufficio, prima della scadenza, o non rispettati senza che da ciò derivi alcuna conseguenza.
La distinzione tra i vari termini non è di poco conto non soltanto per le diverse conseguenze che discendono in caso di inosservanza, ma anche perché i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno con l’accordo delle parti, mentre i termini dilatori possono subire modificazioni (abbreviazione, dispensa) in tutti i casi previsti dalla legge.
La violazione di un termine ordinatorio è invece sostanzialmente priva di effetti, infatti, la scadenza del termine ordinatorio di per sè non può determinare mai alcuna decadenza, si può affermare a tale proposito di essere in presenza di un termine sostanzialmente “innocuo”.
Nel caso dei termini che riguardano i Magistrati, che sono sempre ordinatori, in quanto non devono essere rispettati in modo rigido (ad esempio il termine per il deposito della sentenza ex art. 275 c.p.c.) ed hanno una efficacia debole, nel senso che il mancato rispetto degli stessi non ha conseguenze processuali “forti”, come avviene per le parti, colpite dalla decadenza dal compimento di una certa attività processuale.
Dunque i termini ordinatori dei Magistrati sono assimilabili ad un suggerimento nel senso che può sempre essere violato senza alcuna conseguenza?
Oppure c’è un limite massimo di tolleranza del termine, ad esempio può essere superato di un certo numero di giorni ed in questo caso con quali conseguenze? NESSUNA!
Alla luce delle considerazioni che precedono, se veramente il nostro legislatore fosse più attento ai problemi della Giustizia e coraggioso nella attuazione di sistemi utili alla velocizzazione dell’attività giurisdizionale, dovrebbe e potrebbe semplicemente ABOLIRE CON LEGGE ORDINARIA I TERMINI PROCESSUALI ORDINATORI, TRASFORMANDOLI IN TERMINI PERENTORI PER TUTTI , anche per i Magistrati italiani nei cui confronti si potrebbe applicare la sanzione disciplinare della decurtazione di una parte dello stipendio per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei loro adempimenti.
Potrebbe apparire una riforma temeraria, provocatoria, ma certamente necessaria se si analizzano con serenità e spirito critico le cose.
Non si può infatti prescindere dalla considerazione che i Magistrati sono legati allo Stato da un rapporto di pubblico impiego e che, come ha ribadito la Corte Costituzionale nella sentenza n.289/1992: http://www.giurcost.org/decisioni/1992/0289s-92.html  “In relazione ai magistrati, l’uno e l’altro termine del bilanciamento assumono una qualificazione ulteriore del tutto peculiare, dovuta al fatto che, per un verso, l’interesse pubblico sopra enunciato consiste in tal caso nell’assicurazione del regolare e corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, vale a dire di una funzione che gode in Costituzione di una speciale garanzia di indipendenza e di autonomia rispetto a ogni altra funzione pubblica (art. 101, secondo comma: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”; art. 104, primo comma: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”); e, per altro verso, l’interesse costituzionale alla tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici dev’essere commisurato, nel caso dei giudici, alla salvaguardia più rigorosa del dovere di imparzialità e della connessa esigenza di credibilità che si collegano all’esercizio di una funzione essenziale, come quella che la Costituzione affida ai magistrati nel quadro dei principi dello Stato di diritto (cfr. sentenza n.145 del 1976, nonché, sentenza n.100 del 1981).

Dunque se il legislatore vuole veramente riformare la giustizia, abbandoni la facile strada della degiurisdizionalizzazione e dell’affidamento all’esterno ai privati, in appalto o a cottimo, del servizio pubblico della giustizia e cominci invece da piccole cose che si possono fare in poco tempo e a un costo pari allo zero, cominci con l’eliminazione degli inutili e dannosi termini ordinatori!

Radio LDR- Informazione e Consapevolezza 138 – Dibattito su: “GIUSTIZIA e DITTATURA”
Ospiti: Dott. Paolo Ferraro e Avv. Alfredo Lonoce – Conduce: Vittorio Boschelli

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