
(pubblicato su “Quotidiano di Lecce” del 5 ottobre 2001)
(pubblicato su “Lecce Sera” del 6/7 ottobre 2001)
In vista della consultazione referendaria del prossimo 7 ottobre, ritengo necessarie alcune riflessioni. Per la prima volta gli italiani sono chiamati a pronunciarsi su un complesso organico di norme costituzionali che, se confermate, inciderebbero in maniera sostanziale sull’assetto politico-istituzionale.
Anzitutto appare davvero grave che una importantissima riforma sia affidata al giudizio degli elettori in una situazione di completa disinformazione e di totale assenza di qualsiasi dibattito che non sia quello sterile di mera contrapposizione politica.
Lungi dall’entrare nella stucchevole polemica se si tratti o meno di riforma in senso federale, ritengo più opportuno analizzare taluni aspetti delle modifiche della Costituzione che destano qualche complessità.
E’ stato introdotto il principio di sussidiarietà. Tale termine piuttosto oscuro dovrebbe indicare un assetto ed una concezione dei poteri pubblici e dei rapporti sociali incentrata in primo luogo sull’individuo e via via sulle famiglie, sulle altre formazioni sociali, fino ad arrivare agli istituti più complessi: quartiere, comune, provincia, regione e stato.
Il nuovo testo dell’articolo 118 stabilisce i principi di sussidiarietà verticale (o istituzionale) ed orizzontale (o sociale). Da quanto sopra dovrebbero derivare più poteri alle autonomie locali e maggiore coinvolgimento della società civile nella gestione dei servizi pubblici. Tale innovazione mal si concilia però, con l’articolo 5 della Costituzione, di cui stranamente non è stata chiesta alcuna modifica, in base al quale le autonomie locali sono una promanazione dello Stato, secondo il concetto di decentramento amministrativo per il quale, così come lo Stato può affidare agli organi periferici alcuni poteri, allo stesso modo, può sempre revocarli ed avocarli a sé.
In sostanza l’assetto previsto dall’articolo 5 è l’esatto contrario di quello delineato nel nuovo articolo 118.
Soprassedendo dall’esaminare nel dettaglio tutte le altre modifiche di facciata, ritengo opportuno soffermarmi proprio su quegli aspetti che nessun commentatore ha ritenuto di approfondire e mi riferisco all’abrogazione tout-court degli articoli 125 e 130 che riguardano l’istituto del controllo sulla legittimità degli atti dei vari enti territoriali. Il problema va inquadrato nel più ampio complesso dei mutamenti legislativi che si sono avuti negli ultimi anni e che hanno interessato le autonomie locali.
I momenti fondamentali di tali mutamenti possono essere riassunti in: a) elezione diretta dei sindaci, dei presidenti della Provincia e del presidente della Regione con conseguente accentuazione del sistema presidenzialista;
b) concentrazione dei poteri negli organi esecutivi;
c) indebolimento delle assemblee elettive; d) distinzione tra indirizzo politico (di competenza dei consiglieri, assessori, sindaci e presidenti di Provincia e Regione) e gestione (di competenza dei dirigenti o dei funzionari).
Nell’ambito dei mutamenti normativi sopra accennati, non ci è chi non veda come la scelta di abolire i controlli, appaia quanto mai pericolosa per le risorse economiche pubbliche, anche in considerazione del fatto che, a fronte di un progressivo aumento di potere gestionale, non ci è la previsione di un corrispettivo aumento di responsabilità patrimoniale da parte di chi amministra.
Gli organi di controllo, pur con i loro difetti, hanno rappresentato, dalla loro istituzione ad oggi, una garanzia per i cittadini e gli stessi enti locali.
Non appare persuasiva l’obiezione sollevata da taluni secondo cui vi sarebbero altri momenti di controllo, sia interni (revisori dei conti o difensori civici) che esterni, di natura giurisprudenziale (Tar, Corte dei Conti o Giudice ordinario).
I primi infatti sono pur sempre organi designati dagli stessi enti che dovrebbero controllare e da cui dipendono economicamente; i secondi, risentono della endemica crisi che affligge la giustizia in Italia, notoriamente lenta, farraginosa e comunque costosa.
Pertanto, sia che si tratti di autonomia, di federalismo o di decentramento, non significa che si possa prescindere da un sistema di controlli, specie con riguardo alla finanza pubblica, se è vero come è vero che in Europa o proprio in quegli Stati autenticamente federali (Germania, Spagna ed Austria) è previsto per ogni organo locale un organismo terzo di controllo che si occupa di “auditing” nel settore pubblico locale.
Quindi una riforma che intenda promuovere le entità territoriali non può fare a meno di prevedere un momento di controllo, che non sia certamente il controllo di un organo istituzionale su di un altro (stato su regione e regione su enti locali) ma il controllo sulla finanza locale affidato ad un organismo terzo a garanzia dei cittadini contribuenti.
Sono questi gli spunti di riflessione che affido all’attenzione degli addetti ai lavori e, soprattutto, dei cittadini che, in ultima analisi, sono gli unici titolari della sovranità e sui quali si ripercuoteranno le conseguenze dannose di una cattiva amministrazione della cosa pubblica.
