
(pubblicato sul settimanale “Il Corsivo” n.35 del 13 settembre 2008 pag.11)
Nel novembre del 1987 si svolse il referendum per l’abrogazione della normativa all’epoca in vigore finalizzato all’affermazione del principio della responsabilità civile diretta dei magistrati.
Nell’occasione l’80.20% dei votanti si espresse in senso favorevole a tale principio, ma subito dopo il Parlamento, stravolgendo completamente l’esito referendario, emanò la L.n.117/88, cd. “legge Vassalli”, https://www.csm.it/documents/21768/112811/Legge+13+aprile+1988+n.+117/66e36746-12e2-4204-84f1-6115a32b05fc con cui venne di fatto sancita una vera e propria irresponsabilità del magistrato. Infatti tale legge prevede che l’azione di risarcimento può essere promossa soltanto contro lo Stato, il quale, entro un anno dal risarcimento avvenuto, ha diritto di rivalsa nei confronti del magistrato nella misura massima di un terzo di una annualità del suo stipendio. Inoltre l’azione risarcitoria del cittadino deve essere esercitata nel termine di decadenza di due anni, dopo che sono stati esperiti i mezzi di impugnazione o comunque quando non sono più possibili la modifica o la revoca del provvedimento che si ritiene lesivo.
Sono invece residuali le ipotesi in cui è possibile esercitare l’azione diretta contro il magistrato, oltre che contro Stato, limitate ai casi in cui il danno è conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle funzioni con dolo o colpa grave, oppure per diniego di giustizia.
E’ comunque previsto che non possa dar luogo a responsabilità l’interpretazione di norme di diritto e la valutazione del fatto e delle prove. Infine la domanda di risarcimento deve superare preventivamente un vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale adito.
A distanza di 20 anni dalla riforma appare necessario modificare la legge per garantire concretamente e non soltanto in astratto che i cittadini, ingiustamente danneggiati da provvedimenti di un giudice o di un pubblico ministero, possano ottenere il risarcimento dei danni direttamente dal magistrato e che quindi non siano i contribuenti a pagare le conseguenze di una cattiva amministrazione della giustizia.
Occorrerà naturalmente contemperare la previsione di una responsabilità personale dei magistrati con la garanzia che l’indipendenza funzionale del giudice non si trasformi in una soggezione verso le parti processuale, che in mancanza di adeguate garanzie avrebbero la possibilità di condizionarlo fortemente con l’arma dell’azione di responsabilità.
Il magistrato è nello stesso tempo funzionario-dipendente dello Stato, al quale è legato da un rapporto di servizio, ma nel contempo fa parte di un ordine cui la Costituzione garantisce indipendenza istituzionale e funzionale dagli altri poteri dello Stato.
La soluzione di una responsabilità diretta del magistrato nei confronti delle parti del processo, priva di filtri, sarebbe certamente una scelta imprudente che ne lederebbe l’autonomia, per cui occorre ricercare una forma che consenta di coniugare in un vero e proprio bilanciamento l’indipendenza della funzione giudiziaria con la responsabilità nel suo esercizio, che presuppone una condotta responsabile, competente ed efficiente.
Il magistrato, come accennato, è anche un funzionario dello stato per cui non può sottrarsi alle previsioni dell’art.28 Cost..
Si tratta certamente di un bilanciamento complesso in quanto l’indipendenza non deve significare immunità, tenendo conto che gli artt. 101 e seguenti Cost. non valgono ad assicurare al giudice uno status di assoluta irresponsabilità, pur quando si tratti di esercizio delle sue funzioni. Ed ancora l’autonomia non può divenire vera e propria irresponsabilità.
Un potere indipendente ed autonomo, senza responsabilità, è infatti incompatibile con un sistema democratico in quanto un’assoluta irresponsabilità non solo è fonte di negligenza ed imperizia, ma anche di vero e proprio arbitrio con conseguente grave lesione dei diritti fondamentali del cittadino.
