Un decreto del presidente del Consiglio è soltanto un atto amministrativo, un regolamento che non ha forza di legge e costituisce una fonte normativa di rango del tutto subordinato che non può essere equiparata ad una legge e conseguentemente non può assolutamente derogare a una norma superiore, come sono la legge e la Costituzione.

Normalmente si fa ricorso ad un Dpcm per dare attuazione a norme di legge già approvate dal Parlamento, o regolamentarne l’esecuzione.

Tutti i Dpcm emanati dal presidente Conte dopo la dichiarazione dell’emergenza di sei mesi deliberata dal consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, pur essendo in palese contrasto con la Costituzione per violazione dell’art.16 cost., non potranno mai essere dichiarati incostituzionali perché la Corte Costituzionale giudica soltanto sulla legittimità delle leggi e non dei regolamenti o degli atti amministrativi, quali sono appunto i Dpcm.

Potrà verificarsi soltanto che vengano eventualmente disapplicati dai giudici nel corso di qualcuno dei numerosi processi penali che inizieranno a migliaia a seguito delle innumerevoli denunce a carico dei cittadini che verranno rinviati a giudizio per violazione dell’art.650 cod.pen. per non aver osservato qualcuno dei variegati Dpcm.

Indubbiamente il presidente del consiglio ha agito con astuzia, infatti, nel decreto legge n.6 del 23 febbraio 2020, con cui istituiva la cd. zona rossa, ha inserito il conferimento di delega in suo favore per il ricorso allo strumento del Dpcm per l’adozione di tutte le limitazioni necessarie ed opportune per affrontare e risolvere la crisi epidemiologica.

Nel precitato Decreto Legge ha poi fatto riferimento all’articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che prevede che:  “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza”.

Se invece avesse usato lo strumento della decretazione di urgenza previsto dall’art.77 comma 2 della costituzione avrebbe dovuto presentarlo alle camere lo stesso giorno per la conversione.

Spiace dover rilevare che con l’utilizzazione strumentale del Dcpm l’avv. Giuseppe Conte abbia di fatto scavalcato ed esautorato il parlamento, sostituendosi arbitrariamente al potere legislativo, pur essendo consapevole che i suoi decreti sarebbero rimasti solo dei semplici atti amministrativi non equiparabili ad una legge.

Se detto decreto legge n.6/2020 dovesse essere convertito in legge, ogni profilo di illegittimità verrebbe sanato e, almeno a livello politico il premier ne uscirebbe più forte, ma resterebbero gli aspetti di altra natura, connessi al grave ritardo nell’adozione di provvedimenti necessari ed utili per circoscrivere e contrastare la diffusione dell’epidemia, che potrebbero essere oggetto di inchiesta parlamentare o di una indagine penale a norma dell’art.40, comma 2 codice penale.