Con un circonstanziato esposto a firma mia e del Prof. Avv. Augusto Sinagra, depositato in data 30 marzo 2020 presso la Procura della Repubblica di Roma, avevamo denunciato Giuseppe Conte, all’epoca presidente del consiglio, la dr.ssa Luciana Lamorgese, ministro dell’interno e Roberto Speranza, ministro della salute, per i reati di diffusione colposa di un’epidemia ed omicidio colposo plurimo.
Si concludeva nel suddetto esposto-denuncia come segue: “Tutto ciò premesso, si chiede alla S.V. ill.ma di accertare – disponendo le relative indagini – se le evidenziate condotte (ove confermate) poste in essere per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per omissione di atti dovuti, dal Prof. Giuseppe Conte, dall’On. Roberto Speranza e dalla Dott.ssa Luciana Lamorgese, integrino o meno, anche per effetto del principio dell’equivalenza previsto dall’art.40 , comma 2 cod. pen., il reato di cui all’art. 452 con riferimento all’art. 438 c.p.; configurandosi tali condotte certamente non nell’avere provocato l’epidemia, ma l’avere omesso nei tempi e nei modi necessari ogni misura di contenimento e di prevenzione, consentendone la sua enorme diffusione, con l’impressionante numero avutosi di contagiati e di deceduti.
Così pure la S.V. ill.ma valuterà la sussistenza o meno della diversa e ulteriore ipotesi di omicidio colposo plurimo per negligenza, sotto il profilo omissivo, per mancata tempestiva adozione dei necessari provvedimenti in presenza di una situazione dichiarata il 31 gennaio 2020 come di “emergenza nazionale” dallo stesso Consiglio dei Ministri.
I sottoscritti esponenti non sono mossi da alcuna ragione personale o intento persecutorio e meno che mai calunniatorio nei confronti del Prof. Avv. Giuseppe Conte, dell’On. Roberto Speranza e della Dott.ssa Luciana Lamorgese. Meno che mai i sottoscritti esponenti che afferiscono alle più diverse convinzioni politiche o appartenenze partitiche, hanno alcuna finalità politica da perseguire.
L’intento degli esponenti è esclusivamente quello, come detto, che vengano accertate eventuali responsabilità colpose per omissione in capo alle persone prima indicate, nella oggettiva constatazione che, si ripete ancora una volta, dal 31 gennaio al 23 febbraio 2020, in presenza di una situazione generale gravissima e di generale conoscenza in Italia e all’estero, le persone indicate non hanno adottato alcun provvedimento dovuto per contenere il diffondersi della epidemia, poi pandemia, determinandone così ben più gravi conseguenze in termini di contagi e di decessi.”
Pur in presenza di gravi omissioni e comportamenti che non sono considerare solo colposi, ma, che sotto alcuni profili, potrebbero essere anche dolosi, da quando le certezze di morte delle persone, in assenza di cautele da adottare dal presidente del Consiglio e dal ministro della Salute potevano ritenersi scontate, il Collegio per i reati Ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma con suo provvedimento del 18 maggio 2021 disponeva l’archiviazione della suddetta denuncia e di altre 60 denunce pervenute successivamente, così motivando “Quanto all’ ipotesi di epidemia colposa, si deve premettere, in punto di diritto, che l’accezione giuridica di epidemia è più circoscritta di quella scientifica poiché il legislatore ha limitato la punibilità al solo evento epidemiologico causato da una condotta tipizzata da una precisa modalità di realizzazione, vale a dire attraverso la diffusione dei germi patogeni. Sul punto, nel sia pur limitato dibattito giurisprudenziale, emerge quale indirizzo
prevalente quello secondo cui si tratta di reato di evento a forma vincolata in cui la condotta deve consistere nella propagazione, volontaria o colpevole, dei germi patogeni nella disponibilità dell’agente: conseguentemente la condotta non può che essere commissiva ed è incompatibile con il disposto dell’art.40 co.2 che trova applicazione per i soli reati a forma libera (Cassazione Sezione IV n.9133/18 del 12.12.2017).”
Ed ancora, per tutte le altre denunce, il Tribunale dei Ministri di Roma così motivava l’archiviazione: “le decisioni del cui contenuto si dolgono i denuncianti furono e vengono ancora assunte a causa dell’eccezionale situazione venutasi a creare a causa della crisi pandemica ancora in atto e, nel difficile contemperamento tra diritti costituzionalmente garantiti, sono volti a tutelare la salute pubblica. Né può negarsi che le predette. decisioni, nell’ambito, di autonomia riconosciuto a quell’Organo costituzionale, vengono assunte dal Governo nell’esercizio delle sue tipiche funzioni di indirizzo politico che, come tali, sono soggette al sindacato non già dell’Autorità Giudiziaria, ma del Parlamento.”
Con sentenza n. 27515/25 del 10/04-28/07/25 le Sezioni Unite della Cassazione hanno con estrema precisione illustrato quale sia la configurabilità della fattispecie di reato di epidemia colposa in forma omissiva.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che sono un organo collegiale composto da nove giudici, con il compito di fornire un’interpretazione definitiva della legge e garantire l’uniformità della giurisprudenza, hanno deciso sulla possibilità che la condotta colposa che determina un’epidemia possa essere realizzata anche attraverso l’omissione di determinate azioni, anziché con un’azione positiva.
In buona sostanza, le Sezioni Unite hanno stabilito che la fattispecie di epidemia colposa può essere configurata anche in forma omissiva, ovvero quando il fatto dannoso (l’epidemia) è causato dalla mancata adozione di misure doverose da parte di chi è tenuto a garantirne la prevenzione.
La decisione delle Sezioni Unite ha un impatto significativo ed innovativo, in quanto stabilisce un principio giuridico importante e vincolante per i giudici di merito, cioè per i giudici che decidono in primo e secondo grado.
Ha precisato, infatti, la Cassazione che il delitto di cui all’art. 438 cod. pen. non è un reato a condotta vincolata ma va qualificato come reato casualmente orientato in modo da rendere la fattispecie sicuramente permeabile alla clausola di equivalenza di cui all’art.40, secondo comma, cod. pen.
“In definitiva, dunque, – ha osservato la Corte – non un reato a condotta vincolata deve ritenersi quello di epidemia, ma, appunto, reato a condotta libera (il cagionare appunto) assistita allo stesso tempo dalla esclusività del mezzo di propagazione /ovvero mediante) la sola diffusione di germi patogeni), come ritenuto da parte rilevante della dottrina.”
Ed ancora: “è, anzi, dato di comune patrimonio quello per cui la norma dell’art.40, secondo comma, cod.pen., risponde all’esigenza di coniugare i diritti di libertà dell’art.13 Cost. (tendenzialmente refrattari, in un sistema di civiltà giuridica proprio delle democrazie, alla imposizione generalizzata di “obblighi di fare”(con i doveri inderogabili di solidarietà previsti dall’art.2 Cost., giungendo sul punto ad un risultato di equilibrio proporzionato e ragionevole”.
Questa pronuncia di portata storica apre la possibilità per coloro che hanno subito gravi conseguenze in relazione alle condotte ed alle omissioni tenute nei loro confronti durante il tragico periodo dell’emergenza sanitaria, che io ho sempre definito essere stata l’emergenza dei diritti, per ottenere finalmente giustizia.
Le libere interpretazioni della sentenza n. 27515/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che vorrebbero estendere al cittadino le responsabilità rivenienti dell’art.40 comma secondo cod. pen. sono assolutamente fuorvianti perché, come si può rilevare da una attenta lettura della stessa sentenza e dell’art.40 cod. pen., i destinatari della norma sono soltanto coloro che rivestono una posizione di garanzia, vale a dire quanti hanno un dovere giuridico di impedire l’evento.
Tale ruolo richiesto in capo al soggetto attivo del reato non può essere rivestito dal cittadino comune, ma soltanto a soggetti qualificati come pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o garanti in senso tecnico. Pertanto soltanto il soggetto tenuto ad un obbligo giuridico di intervento, allorché viene a conoscenza di un reato perseguibile d’ufficio è tenuto a denunciarlo. La sua omissione comporta una condotta attiva e può integrare responsabilità penale. Al contrario, il cittadino non ha tale obbligo, salvo casi eccezionali previsti dalla legge, come ad esempio l’obbligo del referto da parte del medico o l’obbligo di soccorso.
Applicare l’art.40 c.p. al cittadino comune, in contrasto con le previsioni della norma, che riguarda i soli soggetti che hanno un obbligo giuridico di impedire l’evento, significherebbe travisarne il significato ed estendere a tutti, indebitamente ed in violazione del principio di legalità sancito dall’art.25, una responsabilità penale che invece è circoscritta a specifiche categorie di soggetti.
Invero nella citata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione viene precisato che “…è proprio la riconducibilità della omissione nell’alveo della previsione del secondo comma dell’art.40 cod. pen., assistito dalla necessaria sussistenza dell’obbligo giuridico in capo al soggetto agente, la garanzia di conformità del reato di epidemia nella forma omissiva al principio di legalità, diversamente sottoposto a frizione ove si seguisse la strada di una lettura ‘estensiva’ della diffusione dei germi, interpretata come manifestazione della condotta.”
Dunque non esiste alcun effetto dirompente della citata pronuncia del massimo organo giurisdizionale che invece è perfettamente in linea con la legge vigente, con i precedenti giurisprudenziali e con la Costituzione.
Quindi, finché sarà conservato uno Stato di diritto e rispettato il principio di legalità non esiste alcun concreto o ipotetico pericolo per il cittadino comune di essere coinvolto nel reato per effetto dell’art.40 secondo comma cod. pen. la cui sola lettura ed interpretazione è quella sopra indicata.
Codice Penale
Art. 438 – Epidemia
Chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi
patogeni è punito con l’ergastolo.
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di
morte.
(1) ((5))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l’art. 7, comma
1) che “Durante lo stato di guerra per i delitti preveduti dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso la
pena di morte”.
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha disposto (con
l’art. 1, commi 1 e 2) che “Per i delitti preveduti nel Codice penale
è soppressa la pena di morte.
Quando nelle disposizioni del detto Codice è comminata la pena di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell’ergastolo”.
Art. 40 – Rapporto di causalità
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come
reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza
del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo.
Denunciate conte migliaia di morti

Lascia un commento