Per il diritto internazionale non esiste alcuna giustificazione che possa costituire una scriminante dei gravi delitti che Israele sta commettendo contro il popolo palestinese.

Se per un verso è vero che Israele ha il diritto e l’obbligo di proteggere tutte le persone soggette alla sua giurisdizione e al suo controllo, anche nei territori che ha occupato, per l’altro non si può ignorare che quanto sta avvenendo nella striscia di Gaza in violazione del diritto internazionale è comunque equiparabile ad un crimine di guerra nei confronti della popolazione palestinese inerme.

Non esiste infatti alcuna proporzione tra il massacro che viene sistematicamente compiuto dal governo israeliano ed il vile attacco a città e villaggi israeliani avvenuto il 7 ottobre 2023 ad opera di gruppi terroristici collegati ad Hamas.

Occorre rammentare che anche prima dell’offensiva di Hamas, Israele, per giustificare le continue violazioni dei diritti umani, ha usato il pretesto della sua sicurezza per attuare un blocco illegale su Gaza, punendo in questo modo collettivamente tutta la popolazione ivi residente, che ha sempre subito pesanti restrizioni alla libertà di circolazione in Cisgiordania.

Dopo l’inizio dell’offensiva israeliana le ragioni della sicurezza non possono giustificare il genocidio a Gaza e l’imposizione di un sistema di vera e propria apartheid nei confronti dei palestinesi.

Quello che dopo il 7 ottobre 2023 Israele sta facendo nella striscia di Gaza contro il popolo palestinese costituisce la prova di una pulizia etnica con intento genocida e quindi i crimini che vengono commessi non possono che essere inquadrati nella fattispecie del delitto di genocidio.

Secondo l’ONU il genocidio si configura tutte le volte che vengono compiuti atti con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.

Al fine di offrire un contributo obiettivo per la comprensione dei fatti riporto per intero il contenuto della Convenzione per la Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio approvata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite con risoluzione 260 A (III) in data 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951, cui l’Italia ha aderito con legge n. 153 dell’11 marzo 1952 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 27 marzo 1952).

“Le Alte Parti Contraenti,

considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96/1. dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità;

convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso,

convengono quanto segue:

Articolo I.

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Articolo II.

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:

  1. a) uccisione di membri del gruppo;
  2. b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
  3. c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
  4. d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
  5. e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Articolo III.

Saranno puniti i seguenti atti:

  1. a) il genocidio;
  2. b) l’intesa mirante a commettere genocidio;
  3. c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
  4. d) il tentativo di genocidio;
  5. e) la complicità nel genocidio.

Articolo IV.

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Articolo V.

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III.

Articolo VI.

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Articolo VII.

Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell’estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l’estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

Articolo VIII.

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.

Articolo IX.

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

Articolo X.

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Articolo XI.

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l’Assemblea Generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Dal l° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l’invito sopra menzionato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo XII.

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, estendere l’applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l’estero.

Articolo XIII.

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario Generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell’articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Articolo XIV.

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l’avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo XV.

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l’ultima di tali denunce avrà efficacia.

Articolo XVI.

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale.

L’Assemblea Generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Articolo XVII.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell’articolo XI:

  1. a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell’articolo XI;
  2. b) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XII;
  3. c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIII;
  4. d) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo XIV;
  5. e) l’abrogazione della Convenzione, in applicazione dell’articolo XV;
  6. f) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XVI.

Articolo XVIII.

L’originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell’articolo XI.

Articolo XIX.

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore. “

Le condotte del popolo israeliano contro il popolo palestinese non possono che essere ricondotte al crimine di genocidio in quanto sono stati già compiuti e tuttora si protraggono senza soluzione di continuità  i seguenti atti:

uccisioni di membri del gruppo;

causazione di gravi lesioni fisiche o psicologiche ai membri del gruppo;

sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita tali da provocarne la distruzione fisica totale o parziale, considerato che circa 2,2 milioni di abitanti palestinesi presenti nella Striscia di Gaza vengono privati di acqua potabile, cibo, medicine ed elettricità.

Mi chiedo se e quando il mondo occidentale adotterà misure efficaci per fermare il massacro in corso e quando verrà celebrato dalla comunità internazionale un regolare processo per verificare ruoli e responsabilità di ciascuno dei mandanti, degli autori e dei beneficiari dei gravi crimini contro l’umanità.

Il silenzio e l’assenza di una ferma condanna da parte del mondo “democratico” per quanto Israele sta compiendo, ormai alla luce del sole e senza alcun pudore, in danno di un popolo inerme e indifeso, significa assenso ed assunzione di corresponsabilità che saranno in ogni caso giudicate nell’immediato dalla politica, nel breve termine da apposito organo giurisdizionale ed in ogni caso dalla storia e per chi crede da Dio.

Nessuno potrà sottrarsi al giudizio della storia, perché le azioni e le omissioni di ognuno di noi hanno conseguenze che saranno valutate nel corso della storia.

Infatti la storia non è solo una cronaca di eventi, ma anche un tribunale che valuta e rende conto degli atti umani, dei quali fornisce una valutazione che non è necessariamente un giudizio morale, ma una valutazione delle conseguenze e dell’impatto delle azioni sull’umanità nel suo insieme.

Il mondo ha già dimenticato gli eventi dell’ultimo conflitto mondiale e quell’appello internazionale: “MAI PIÙ OLOCAUSTO“, che doveva significare un impegno a non permettere che un genocidio come l’Olocausto si ripetesse mai più.

Purtroppo la memoria di molti politici è labile, ma i popoli non dimenticano e certamente sapranno cosa è più giusto fare!