(pubblicato su “Nuovo Quotidiano di Puglia di Lecce” n. 21, 23 Gennaio 2002

Da molti anni è in corso un dibattito sulla giustizia che inevitabilmente coinvolge la magistratura che della giustizia è la massima espressione.

Il giudice Carlo Madaro, valente magistrato prestato alla politica, nel suo intervento sul “Nuovo Quotidiano di Puglia del 19 u.s., ha affermato che “uno dei fatti politici più caratterizzanti l’ultimo decennio è certamente rappresentato dall’influenza crescente ed invasiva del giudice in tutti i settori della vita pubblica e privata…anomalia non solo italiana… le domande eluse o deluse dell’azione debole degli Stati democratici in crisi hanno comportato la crescita esponenziale del potere della giustizia”.

Pur condividendo in parte l’analisi del dott. Madaro, colpisce tuttavia l’antimonia delle due espressioni dello stesso usate:”fatti politici” e “potere della giustizia”. E mi spiego, i nostri costituenti nell’accezione “giustizia” (art. 101 cost.) hanno inteso riferirsi alla funzione giurisdizionale che in passato emanava il Re, mentre oggi, nell’ordinamento giuridico costituzionale viene giustamente esercitata in nome del popolo.

Ai giudici è affidato l’esercizio della funzione giurisdizionale in piena autonomia ed indipendenza, in modo da garantire la corretta ed uniforme applicazione della legge.

La magistratura è quindi l’insieme di tutti gli organi della giustizia che nel loro complesso costituiscono il potere giudiziario autonomo ed indipendente rispetto a quello legislativo e da quello esecutivo o amministrativo, esercitato dal Governo.

La separazione del giudice dal legislatore e da chi governa è un principio recepito da tutti gli Stati democratici, che non consentono la concentrazione dei poteri per meglio garantire la liberta dei singoli individui.

A causa di quello che fu un compromesso tra le due ideologie, quella cattolica e quella marxista, i costituenti decisero di prevedere nella Carta costituzionale che la magistratura fosse “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104 cost.).

Il termine “ordine” risale all’epoca antecedente la Rivoluzione francese del 1789, quando lo Stato si fondava su una articolazione eterogenea di ceti e categorie chiuse.

Ma la magistratura della nostra Costituzione, oltre che un ordine, come nell’Ancien Régime, è anche un potere dello Stato, nonostante che in qualsiasi Stato democratico ogni potere dovrebbe discendere esclusivamente da una legittimazione popolare.

La soggezione del Giudice soltanto alla legge (art. 101 cost.) sta a significare che egli ha il dovere di applicare la legge anche se non ne condivide contenuti ed effetti, senza subire condizionamenti da parte di nessuno, con il risultato, spesso soltanto teorico, della certezza che in situazioni uguali l’esito del giudizio sarà sempre lo stesso, indipendentemente da chi sia la persona che amministra la giustizia.

A poco alla volta però la funzione giurisdizionale si è spostata dalla pura e semplice applicazione della legge alla sua interpretazione, con la conseguenza di assumere i connotati della politica e della creatività, cui ha accennato il dott. Madaro.

Ormai il giudice italiano non è più, come ha affermato Norberto Bobbio “la bocca della legge, ma un suo più o meno cosciente manipolatore”, cioè un soggetto che, sempre nel rispetto dei principi posti a base del nostro ordinamento giuridico, si adegua al continuo evolversi della realtà sociale e ricerca di un nuovo equilibrio tra il principio di legalità e la fattispecie completa su cui è chiamato a giudicare.

L’esercizio della nuova e diversa funzione interpretativa nell’applicazione della legge ha comportato uno sconfinamento da parte dell’ordine e/o potere della magistratura nel campo legislativo ed in quello esecutivo, con la conseguenza, ormai sotto gli occhi di tutti, di una totale incertezza del diritto e di una difformità di pronunce in casi analoghi.

Tale evoluzione non si sarebbe mai potuta verificare nella vigenza dello Statuto del Regno, promulgato il 4 marzo 1848, dove all’art. 73 era invece previsto: “L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo”.

Ma non basta, in ogni Stato democratico ogni potere è sottoposto ad un controllo:il Parlamento è controllato dai cittadini, dai quali riceve la legittimazione attraverso il voto, il Governo è controllato dal Parlamento che gli concede e può revocare la fiducia.

L’ordine ed il potere della magistratura è invece controllato esclusivamente dal Consiglio superiore della magistratura, composto da due terzi da magistrati ordinari (art. 104 cost.), oltre ai due membri di diritto (primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione).

Un discorso a parte meriterebbe il problema della vigente legge sulla “non responsabilità” dei magistrati per le ipotesi dolo o colpa gravissima, ma non nell’interpretazione della legge, sulla necessità della separazione delle carriere tra giudicanti e requirenti e non solo delle funzioni, che già sono distinte e perché no, sulla elezione dei pubblici ministeri, ma i complessi argomenti non consentirebbero una trattazione sintetica e ci porterebbero molto più lontano.

Affido pertanto ai lettori questi brevi spunti di riflessione nella convinzione che dal confronto delle idee possa maturare il convincimento sulla necessità che il nostro ordinamento giuridico fondamentale, elaborato dai costituenti nel 1947, debba adeguarsi al cambiamento della società, conservando tutti i principi ed i valori ispirati agli Stati democratici e rafforzando le garanzie poste a difesa di tutti, soprattutto, dei più deboli.